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Deducibilità contributo casa, quando è possibile?

Il contributo casa, versato per partecipare al canone di locazione dell'abitazione dove vive l'ex partner, può essere deducibile solo in alcuni casi. Ecco quali
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Contributo casa e affitto di immobile


Di recente ha destato particolare interesse una posizione assunta dall'Amministrazione finanziaria, con la risposta all'interpello del 15 ottobre 2021, n. 657.

Il provvedimento di prassi affronta il tema, di certa attualità, relativo alla deducibilità dall'imposta sui redditi del c.d. contributo casa, versato dall'ex partner.

Contributo casa contratto locazione

L'analisi della risposta, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, è una occasione per approfondire la questione della rilevanza, da un punto di vista fiscale, dei costi sostenuti dall'ex coniuge per l'abitazione, dove l'altro coniuge vive abitualmente con i figli della coppia.


Contributo casa relativo a contratto di locazione


I contributi casa sono essenzialmente gli importi corrisposti per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali, dell'alloggio del coniuge separato o divorziato.

In sede di scioglimento del vincolo matrimoniale, il giudice, con apposito provvedimento, oltre a stabilire l'onere di corrispondere l'assegno all'ex coniuge, necessario al proprio mantenimento e a quello dei figli, determina anche il quantum delle ulteriori somme necessarie al pagamento del canone di locazione e delle eventuali spese condominiali dell'immobile in cui lo stesso ex coniuge ha conservato il diritto ad abitare.


Deducibilità del contributo casa per contribuire al canone di affitto


Come noto, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (anche TUIR), sono deducibili dal reddito complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

In tale previsione normativa rientrano anche i contributi casa.

Contributo casa contratto di affitto vincolo matrimoniale
In ordine alla deducibilità del contributo casa, si è espressa in più occasioni anche l'Amministrazione Finanziaria (circolare 8 luglio 2020, n. 19 e 24 aprile 2015, n. 17).

Nelle ipotesi in cui, tali somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.

In altri termini, tale contributo è deducibile solo allorquando sia versato in ragione di un precedente vincolo matrimoniale, sciolto a seguito di sentenza di divorzio o in caso di separazione legale.


Contributo casa per contratto di affitto in caso unioni civili


La citata normativa, che prevede la deducibilità del contributo casa fa specificamente riferimento a unità immobiliari, utilizzate quali abitazioni di un nucleo familiare, fondato sulla contrazione di un precedente matrimonio.

Cosa accade nel caso di unioni civili e convivenze more uxorio?

In tali casi, è possibile portare in detrazione gli importi versati, nell'ambito di un contratto di locazione, a titolo di contributo casa?

Contratto locazione: unioni civili e normativa di riferimento


Per rispondere a tali interrogativi, occorre precisare che la Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante la Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze, comunemente nota come Legge Cirinnà, ha previsto una sostanziale equiparazione delle unioni civili alle unioni fondate su un vincolo matrimoniale.

Tale riforma prevede espressamente che in caso di cessazione della unione civile, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

contratto locazione contributo casa

Sulla base si tale disposto normativo, si ritiene che il contributo casa, per partecipare al canone di affitto di una abitazione dove vive abitualmente l'ex compagno, sulla base di una unione civile, deve ritenersi deducibile.

A tale conclusione si giunge anche in considerazione del chiaro dettato normativo dell'art. 1, comma 20, L. Cirinnà, che stabilisce una sostanziale equiparazione degli effetti giudici e delle disposizioni previste in caso di vincolo di coniugio rispetto alle unioni civili.


È deducibile il contributo casa per affitto di immobili in convivenze more uxorio?


Ultima ipotesi da analizzare in merito alla deducibilità del contributo casa, riguarda le c.d. convivenze more uxorio.

Al riguardo, occorre precisare che non esiste un chiaro riferimento normativo che equipari, sotto ogni profilo, gli effetti e le conseguenze derivanti dallo scioglimento di un vincolo matrimoniale a una convivenza di fatto.

Tale lacuna normativa riguarda anche alcuni aspetti fiscali; in particolare, la possibilità di portare in detrazione gli importi, spesso onerosi, corrisposti per contribuire all'affitto di immobile che continua a essere adibito ad abitazione da parte dell'ex convivente.

Il caso risolto dall'Agenzia delle Entrate


Sul punto, come rilevato, si è espressa l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello del 15 ottobre 2021, n. 657.

L'interpellante aveva rappresentato all'Agenzia di ritenere di poter portare in detrazione dal calcolo delle imposte sui redditi, il contributo versato per consentire all'ex convivente di sostenere il canone di locazione dell'unità immobiliare, adibita ad abitazione e con il quale non aveva mai contratto vincolo matrimoniale.

L'Amministrazione finanziaria, con la risposta all'interpello, disattende la soluzione prospettata dal contribuente istante, negando la deducibilità del contributo casa nella fattispecie concreta.

La ragione sottesa a tale decisione risiede nella assenza di un vincolo matrimoniale fra gli ex conviventi.


Secondo l'Agenzia, la deducibilità del contributo casa ha natura agevolativa, con la conseguenza che non è suscettibile di applicazione analogica, con riferimento a ulteriori fattispecie non espressamente previste.

Se per le unioni civili il Legislatore ha affermato espressamente l'equiparazione rispetto al vincolo matrimoniale, la medesima equiparazione non è stata prevista per quanto concerne le convivenze more uxorio.

Da ciò ne deriva che per tali tipologie di convivenze non è prevista la deducibilità del contributo casa.

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Deducibilità canone di locazione ex coniuge
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