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Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, definito spalma incentivi, pubblicato in G.U. n. 144 del 24 giugno 2014, recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, contiene delle importanti novità relative al settore del fotovoltaico.
In particolare si parla di una rimodulazione degli incentivi previsti dal Conto Energia, e della semplificazione degli adempimenti necessari per la messa in opera degli impianti, con la predisposizione di un nuovo Modello Unico.
Uno degli obiettivi di questa misura è quello di portare alla riduzione degli importi in bolletta per l'energia elettrica, tanto che il provvedimento è stato definito anche taglia-bollette.
Ma il nostro Paese conferma in tal modo il suo antagonismo per la politica di incentivazione delle energie rinnovabili, vista come un onere eccessivo per le tasche dei consumatori.
Il decreto è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, ma potrà subire delle modifiche prima della definitiva conversione in legge, che dovrà avvenire entro 60 giorni.
La rimodulazione al ribasso degli incentivi, riguarda gli impianti fotovoltaici superiori ai 200 kW. I proprietari di questi impianti potranno scegliere, entro novembre 2014, tra due modalità di riduzione degli incentivi:
1. La prima opzione consente di operare la riduzione in 24 anni (effettuando quindi un allungamento rispetto ai 20 previsti), seguendo le seguenti percentuali contenute nell'allegato 2 al decreto, a seconda degli ani residui:
- 12 anni residui > riduzione incentivo pari al 25%
- 13 anni residui > riduzione incentivo pari al 24%
- 14 anni residui > riduzione incentivo pari al 22%
- 15 anni residui > riduzione incentivo pari al 21%
- 16 anni residui > riduzione incentivo pari al 20%
- 17 anni residui > riduzione incentivo pari al 19%
- 18 anni residui > riduzione incentivo pari al 18%
- oltre 19 anni residui > riduzione incentivo pari al 17%.
Tali riduzioni vengono operate a partire dal primo gennaio 2015 e facendo decorrere i 24 anni dalla messa in esercizio degli impianti.
Per le tariffe onnicomprensive erogate in base al Quinto Conto Energia, queste riduzioni si applicano alla sola componente incentivante.
2. La seconda opzione prevede una riduzione complessiva dell'8% dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del provvedimento (25 giugno 2014), per il periodo residuo dell'incentivazione.
Chi opta per questa seconda possibilità dovrà comunicarlo al GSE entro il 30 novembre 2014.
Quelli descritti sono impianti di grande taglia, che interessano circa 8.600 di 200.000 imprese coinvolte. Tuttavia Assorinnovabili, l'associazione di categoria, ha lamentato il pericolo che questa rimodulazione retroattiva rappresenti un duro colpo per le imprese coinvolte.
Per tutti gli altri impianti fotovoltaici di taglia differente è previsto che il GSE eroghi con rate mensili pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, effettuando il conguaglio, in base alla produzione effettiva entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Il decreto prevede anche che sulla quota di energia prodotta destinata all'autoconsumo si debba pagare una quota del 5% sugli oneri generali di sistema.
Tra gli impianti colpiti da questa norma, prevista dall'art. 23, risultano anche quelli di piccola taglia, installati sui tetti residenziali.
Il decreto Spalma Incentivi prevede che dal primo ottobre 2014, per la comunicazione di installazione, connessione e messa in esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di piccola taglia, quelli con potenza fino a 1 MW elettrico, si utilizzi un modello unico standard valido per tutto il territorio nazionale.
Per questi impianti è prevista infatti la procedura abilitativa semplificata (PAS).
Il modello unico sostituirà eventuali altri modelli differenti da comune a comune e in base ai gestori di rete.
Questo modello dovrà essere predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere dell'autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico.
Norme particolari sono previste dal comma 2 dell'art. 30 per gli impianti a biometano.
Sono inoltre liberalizzati gli impianti su tetti di edifici non vincolati e che abbiano la stessa inclinazione e orientamento di falda e per i quali già non è prevista la Dia. Per questi adesso sarà sufficiente il nuovo modello unico.
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