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È di poche ore fa l'approvazione del Senato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, con alcune modifiche, della conversione in legge del testo unico del Decreto Crescita, D.L. 34/2019.
È un decreto che punta a dare un input di avvio alla ripresa economica del Paese. Tra le tante novità non mancano quelle riguardanti il settore immobiliare che riassumiamo di seguito.
Il Decreto Crescita prevede l'incremento della percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali.
Spostato dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo al presupposto impositivo, il termine per presentare la dichiarazione IMU e TASI. Inoltre, non vi è più obbligo di dichiarazione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado e per gli immobili con canone concordato.
A partire dal 2022, tutti i fabbricati realizzati da imprese di costruzione con la finalità di vendita sono esenti dal pagamento TASI fino a quando non cambia la destinazione o non siano locati.
Con il decreto crescita viene rifinanziato il Fondo di garanzia per la prima casa per la concessione di garanzie su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.
Stretta sugli affitti brevi: arriva un codice unico identificativo per tutte le strutture ricettive che sarà inserito in una banca dati. Chi non lo comunica rischia multe da 500 a 5000 euro.
Per i contratti di locazione stipulati dal 2020, se l'affitto non viene percepito non concorrerà a formare il reddito.
La mancata percezione deve essere comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o da ingiunzione di pagamento.
I contratti di locazione agevolati (3 + 2 anni), in mancanza della comunicazione di rinuncia al rinnovo (almeno 6 mesi prima della scadenza), sono tacitamente rinnovati.
Eliminata la sanzione per mancate comunicazioni sulla cedolare secca.
Fino al 2021, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale saranno applicate nella misura fissa di 200 euro per il trasferimento di fabbricati a imprese edili purché queste entro i 10 anni successivi si occupino di demolire e ricostruire gli stessi fabbricati o di realizzare opere di manutenzione straordinaria, nel rispetto della normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB.
Il contribuente che ha diritto a detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico potrà optare per un contributo di pari importo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest'ultimo è rimborsato con un credito d'imposta da utilizzare in compensazione oppure ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi.
Le detrazioni fiscali del 75% e 85%, o Sismabonus, per gli interventi di riduzione del rischio sismico sono estese agli acquirenti delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.
Per ulteriori informazioni: documenti.camera.it
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Buonasera,sono in un appartamento in affitto con contratto 4+4 con cedolare secca, vorrei sapere gentilmente alla fine degli 8 anni, se non ho ricevuto nessuna comunicazione dal... |
Buongiorno a tutti vorrei porvi un quesito: ho un regolare contratto di una stanza 3+2 con cedolare secca che il proprietario con raccomandata ha scritto che vuol revocare per... |
Salve,vorrei porre una domanda all'avvocato o a qualcuno che ne sappia più di me.Tre anni fa ho stipulato un contratto 4+4 con cedolare secca e oggi per gravi motivi di... |