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Codice identificativo per le locazioni brevi nel Decreto Crescita

Locazioni brevi, con il Decreto Crescita arriva il codice identificativo e l'inserimento in una banca dati accessibile anche da parte dell'Agenzia delle Entrate
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Decreto crescita: affitti brevi e codice identificativo


Tra le novità apportate dal Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019 pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2019) vi sono l'introduzione di un codice identificativo per strutture e immobili destinati ad affitti brevi e l'inserimento in una banca dati tenuta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e da mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

Struttura ricettiva
Vediamo meglio cosa comporta l'introduzione del codice identificativo e della banca dati, a cui è dedicato l'art. 13 quater, co.4, D.L. Crescita. Accenniamo però anche alle altre norme dirette a disciplinare l'evasione fiscale negli affitti brevi previste dall'articolo 13 quater e riguardanti direttamente la gestione delle locazioni brevi.


Estensione obblighi ai contratti affitto inferiori ai 30 giorni


Ricordiamo che ai sensi dell'art. 19 bis D.L. n. 113/2018, diretto a fornire un'interpretazione autentica dell'art. 109, T.U. Leggi di pubblica sicurezza, R.D. n. 773/1931), l'articolo si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

Cosa prevede l'art. 109 cit.?

In sintesi, che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, a eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla Regione o dalla Provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti (co.1) e che entro ventiquattro ore dall'arrivo e immediatamente se il caso di soggiorni non supera le ventiquattro ore, i detti soggetti devono comunicare alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate.

Locazione breve immobile
Dunque, in seguito al chiarimento contenuto nel DL. D.L. n. 113/2018, detti adempimenti sono estesi anche ai cosiddetti ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

Quali le novità apportate dal Decreto Crescita in proposito?


L'art. 13 quater del D.L. prevede che i dati risultanti dalle dette comunicazioni sono forniti dal Ministero dell'Interno in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva all'Agenzia delle Entrate, la quale a sua volta li rende noti ai Comuni che hanno istituito l'imposta o il contributo di soggiorno.

Tali dati, insieme a quelli forniti da chi esercita attività di intermediazione immobiliare, compresi coloro che gestiscono portali telematici mettendo in contatto chi ricerca un immobile con chi dispone dell'immobile da locare, sono valutati dall'Agenzia Entrate al fine di valutare:


l'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali. (v. D.L. n. 34/2019).


Le disposizioni di dettaglio riguardanti l'applicazione della norma saranno emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno con un decreto entro tre mesi dall' 1 maggio 2019.

Prima dell'emissione del decreto ministeriale dovrà essere sentita anche la Conferenza Stato-città e autonomie locali; passati 45 giorni, il D.M. potrà essere emanato comunque.


Banca dati locazioni brevi e codice identificativo


Il co. 4 dell'art. 13 quater - e qui entriamo nel vivo del nostro discorso - prevede la creazione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di una banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, di cui all'art. 4, D.L. n. 50/2017, che si trovano nel territorio nazionale.

Tali strutture e immobili devono essere identificati da un codice alfanumerico, detto codice identificativo, che deve essere utilizzato in tutte le comunicazioni riguardanti l'offerta e la promozione dei servizi agli utenti.

Tali novità normative vengono giustificate con l'obiettivo di:

migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali (D.L. n. 34/2019).


Le norme di dettaglio dovranno essere emanate in un successivo D.M. del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dall' 1 maggio 2019.

Locazione con fornitura di biancheria
Si tratta delle norme relative a:

  • realizzazione e gestione dell'elenco, inclusi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;

  • le modalità di accesso alle informazioni contenute;

  • le modalità con cui le dette informazioni sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la pubblicazione sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

  • i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, in base alla tipologia e alle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua collocazione all'interno del territorio comunale.



Struttura ricettiva turistica
Un successivo D.M. del Ministro o delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dal 1 maggio 2019 (sentiti il direttore dell'Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali), dovrà definire le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.


Il detto codice dovrà essere pubblicato nelle comunicazioni inerenti all'offerta e promozione, da parte dei soggetti titolari delle strutture ricettive, di coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici mettendo in contatto chi cerca un immobile o porzioni di esso con chi dispone di immobili o porzioni di essi da locare.

Il mancato adempimento dell'obbligo comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 500 euro a un massimo di 5.000 euro; se la violazione è reiterata, la sanzione viene maggiorata del doppio.


Cosa intendiamo per affitti brevi?


In gergo si dice affitti brevi, ma l'espressione corretta è: locazioni brevi.

La norma che istituisce banca dati e codice identificativo fa riferimento alle locazioni brevi descritte dall'art. 4, D.L. n. 50/2017, secondo il quale:

Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare (art. 4, co.1, D.L. n. 50/2017).



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