Responsabilità per danni a terzi da malfunzionamento dell'ascensore

Chi è tenuto al pagamento dei danni subiti da terzi in caso di cattivo funzionamento dell'ascensore in un edificio condominiale? Cosa dice la Corte di cassazione
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Responsabilità in caso di malfunzionamento ascensore condominiale


Sei rimasto bloccato nell'ascensore condominiale e hai subito delle lesioni fisiche ma non sai a chi devi rivolgerti per ottenere ristoro a seguito dell'accaduto. Chi risarcisce i danni a terzi in caso di incidente avvenuto all'interno di un ascensorecondominiale?

Responsabile del fatto lesivo sarà il condominio o l'impresa che si è occupata della manutenzione dell'impianto?

La questione è stata affrontata dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 31215 del 29 novembre 2019. In base a quanto stabilito dai Giudici supremi la ditta alla quale i lavori sono stati commissionati è obbligata a manlevare il condominio delle somme da questo corrisposte a titolo di risarcimento nei confronti della persona che ha subito un danno per il malfunzionamento dell'ascensore.

Danni ascensore condominiale
In sostanza sarà il condominio in prima battuta a dover risarcire il soggetto infortunato.
Una volta soddisfatto quest'ultimo ed estinto il credito, il condominio avrà titolo per richiedere la restituzione delle somme versate all'impresa che si è occupata della manutenzione.

Vediamo in cosa consisteva la vicenda e il ragionamento sotteso alla decisione della Corte di cassazione.


Danni per guasta ascensore: il caso


La vicenda dalla quale trae origine la sentenza dei Giudici di legittimità iniziava con un incidente verificatosi all'interno di un ascensore situato in uno stabile condominiale.
L'infortunio era dovuto a seguito di una brusca accelerazione dell'impianto causando danni a una donna che stava usufruendo dell'impianto condominiale.

L'accaduto era l'effetto della rottura di un pezzo che aveva comportato il malfunzionamento dell'ascensore. Il condominio era costretto a risarcire i danni subiti dal terzo ma pretendeva di essere rimborsato dalla ditta che si occupava della manutenzione dell'ascensore la quale non aveva tempestivamente provveduto a riparare il guasto occorso.

Malfunzionamento ascensore
Le controparti non riuscivano ad addivenire a un accordo bonario, pertanto il condominio, per far valere le sue ragioni, si rivolgeva al tribunale.

Il giudice di primo grado, tenuto in conto delle valutazioni dei tecnici esperti, condannava l‘impresa di manutenzione a manlevare il condominio di quanto pagato alla signora che nella fattispecie risultava danneggiata per il cattivo funzionamento dell'impianto.

Veniva espletato l'accertamentotecnico preventivo prima dell'avvio della causa, al fine di acquisire le prove tecniche necessarie.

Si stabiliva che un pezzo ormai obsoleto già tempo addietro causa determinante di alcuni inconvenienti, non era stato cambiato e a esso era dovuto il malfunzionamento dell'impianto.

La Corte d'appello confermava quanto affermato dal giudice di primo grado.

Ecco che la società deputata a effettuare la manutenzione ricorreva in Cassazione la quale però rigettava il ricorso, in linea con quanto deciso dai giudici del merito.

Il condominio viene costretto a pagare i danni ma a esso viene riconosciuto il titolo per rivalersi sulla ditta, l'effettiva responsabile dell'accaduto.


Le motivazioni della sentenza della Corte suprema


Di seguito il ragionamento sotteso alla sentenza emessa dalla Corte di cassazione.
Sulla base delle risultanze dell'accertamento tecnico nella fattispecie trattata emergeva la necessità di sostituire un pezzo dell'ascensore che risaliva addirittura agli anni '70 con altro di tipo diverso. Qualora tale sostituzione fosse stata effettuata il sinistro sarebbe stato evitato.

La ditta di manutenzione è tenuta ad attivarsi tempestivamente nel caso sia necessario effettuare un intervento di manutenzione, a fronte dell'incarico ricevuto dal condominio.
L'impresa è tenuta a informare immediatamente il condominio se vi sono delle parti dell'impianto ritenute obsolete che devono essere sostituite, onde evitare che vengano arrecati dei danni alle persone trasportate che si avvalgono dell'apparecchio.

Danni da malfunzionamento ascensore
Secondo le affermazioni della Corte di cassazione il condominio sarà obbligato, in prima battuta, a risarcire i danni subiti da terzi a causa del non corretto funzionamento dell'ascensore.

In caso di appalto di un servizio di manutenzione continuativa o periodica di impianti, come può essere l'ascensore condominiale, la ditta non assume un poter di custodia del bene a lei affidato. Non si ha dunque il trasferimento degli oneri di vigilanza e controllo sulla cosa che restano in capo al condominio, il proprietario delle parti comuni, con conseguente responsabilità presunta ai sensi dell'articolo 2051 codice civile.

Poiché il condominio ha il potere e dovere di effettuare i dovuti controlli in forza della custodia, sarà lui il responsabile di eventuali danni arrecati a terzi (siano altri condomini o terzi estranei allo stabile condominiale).

Tale situazione di potere con la correlata responsabilità non viene meno nel caso in cui il condominio abbia affidato l'incarico di effettuare la manutenzione ad una ditta qualificata.
In caso di omissione da parte di quest'ultima delle opere di sostituzione e manutenzione, il condominio sarà comunque riconosciuto responsabile per eventuali danni fisici dovuti al malfunzionamento dell'ascensore sotto il suo controllo.

Tuttavia, ed è questo il passaggio chiave della decisione dei Giudici supremi, qualora il cattivo funzionamento sia dipeso da errata o omessa manutenzione dell'impianto da parte dell'impresa incaricata (che, come nella fattispecie, non ha provveduto ad effettuare le necessarie riparazioni e sostituzioni), sarà quest'ultima a dover di fatto rifondere il danno sostenendo in ultimo il relativo esborso di denaro.

Ne consegue che il condominio avrà titolo per rivalersi nei confronti della ditta incaricata per ottenere il totale rimborso delle somme versate.

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Danni a terzi per malfunzionamento ascensore
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