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Come si regola il concorso tra creditori?
Cosa avviene cioè se più soggetti vantano un credito nei confronti di un unicodebitore?
In particolare qui ci chiediamo: se, come sovente accade, i beni del debitore non bastano a soddisfare tutti i crediti chi viene soddisfatto prima?
La questione non è di poco conto ed è purtroppo di grande attualità. Occuparsene vuol dire alla fin fine rispondere alla domanda se convenga proseguire o addirittura iniziare l'azione legale, volta al recupero del credito, o se invece convenga desistere, rassegnandosi a non vedere mai più la somma di cui si pretende giustamente il pagamento.
Se decideremo di mollare, perlomeno, saremo consapevoli che da quel momento in poi per quel nostro debitore avremo cessato di sborsare ulteriore danaro.
È una magra consolazione, ma alle volte non c'è altro da fare!
Naturalmente, la risposta alla domanda se convenga o no proseguire non può che venire dall'analisi del fatto concreto, partendo dalla conoscenza delle norme.
La materia è regolata dagli artt. 2740 e ss., del codice civile.
Allora, premettiamo che ognuno di noi risponde del mancato adempimento delle obbligazioni con tutti i propri beni, presenti e futuri (v. art. 2740 c.c.).
I creditori, a loro volta, hanno diritto a essere trattati in modo paritario (è il cosiddetto principio della par condicio creditorum); le eccezioni a tale condizione di parità sono previste dalla legge; sono cause legittime di prelazione i privilegi (v. art. 2745 e ss, c.c.), i pegni (v. artt. 2784 e ss., c.c.) e le ipoteche (v. artt. 2808 e ss., c.c.).
Il diritto di prelazione consiste nel diritto di vedere soddisfatto il proprio credito in maniera prioritaria rispetto agli altri. Parliamo così di creditori privilegiati; tutti gli altri creditori, quelli che non possono vantare un diritto di prelazione, sono detti creditori chirografari.
Vediamo qui in maniera sommaria di cosa si tratta, rimandando ovviamente alla lettura delle norme e soprattutto alla consulenza di un legale esperto per la soluzione dei casi concreti.
Il privilegio è previsto dalla legge in correlazione alla causa del credito (v. art. 2745 c.c.); il privilegio può essere generale, cioè si esercita su tutti i beni mobili del creditore, oppure speciale (cioè riferito a specifici beni mobili o immobili).
Tra i generali abbiamo ad esempio i privilegi per i crediti di chi ha somministrato «vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità» al debitore e alla di lui famiglia negli ultimi sei mesi (v. art. 2751 c.c.); i crediti per i tributi diretti dello Stato, per l'IVA e per i tributi degli enti locali (v. art. 2752 c.c.).
Tra i privilegi speciali di beni mobili abbiamo invece quelli relativi ai crediti per le prestazioni e le spese di conservazione e miglioramento sui beni stessi (v. art. 2756 c.c.) e i crediti dello Stato per i tributi indiretti (v. art. 2758 c.c.).
In relazione alla locazione di immobili, i crediti delle pigioni hanno privilegio «su tutto ciò che serve a fornire l'immobile»; lo stesso privilegio assiste i crediti dipendenti da mancate riparazioni che sono a carico del conduttore, per i danni arrecati all'immobile e ogni altro credito derivante da inadempimento del contratto (v. art. 2764 c.c.).
Tra i privilegi relativi agli immobili abbiamo invece quelli relativi agli atti conservativi (sostanzialmente, il sequestro chiesto a garanzia del credito di cui all'art. 671, c.p.c.) e di espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori (v. art. 2770 c.c.); i crediti dell'acquirente per le spese sostenute per liberare dell'immobile dall'ipoteche (v. art. 2770 c.c.); i crediti per i tributi indiretti (v. art. 2772 c.c.); il credito per la mancata esecuzione di contratti preliminari (v. art. 2775-bis c.c.).br />
Come sancisce l'art. 2784 c.c., il pegno viene costituito a garanzia dell'obbligazione da parte del debitore o di un terzo per il debitore; inoltre, «possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili» (cioè, «la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria», v. art. 816 c.c.), «i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili» (v. art. 2784 c.c.).
Il creditore che può avvalersi del pegno è detto creditore pignoratizio.
Il pegno si costituisce con la consegna (al creditore oppure ad un terzo o posto in custodia di entrambe le parti) della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa (v. art. 2786 c.c.).
L'ipoteca è il diritto reale di garanzia senza dubbio più noto.
Essa infatti si riferisce prevalentemente ai beni immobili, dunque consente al creditore che può avvalersene di bloccare beni importanti: se avviene l'espropriazione dell'immobile il creditore ipotecario potrà vantare il diritto di prelazione e, dunque, di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
L'ipoteca conferisce anche il diritto di espropriare il bene, anche se questo è passato a un terzo. L'ipoteca può riguardare sia beni del debitore che beni di un terzo e si costituisce con l'iscrizione nei registri immobiliari (v, art. 2808 c.c.).
L'ipoteca riguarda prevalentemente i beni immobili e infatti essa può costituirsi su:
«1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;
2) l'usufrutto dei beni stessi;
3) il diritto di superficie;
4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico».
Sono però «anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano».
Sono inoltre «considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale» (v. art. 2810 c.c.).
L'ipoteca, inoltre, può essere legale (cioè prevista dalla legge per specifiche ipotesi, come quella del venditore di un immobile, «per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione»), giudiziale (cioè basata su sentenza - v. art. 2818 e ss., c.c.) o volontaria (cioè adottata anche per volontà di una sola parte - v. art. 2821 e ss., c.c.).
Da questi accenni è semplice dedurre come il pignoramento è un passo che bisogna affrontare con prudenza e lucidità. Può infatti accadere che l'azione si traduca solo in un ulteriore esborso (i costi della procedura devono essere anticipati dal creditore).
Dunque, calma e sangue freddo!
Una forma di prudenza estrema consiste nell'effettuare determinate verifiche sullo stato patrimoniale del nostro già prima di dare vita a un rapporto impegnativo da un punto di vista economico e non quando si è verificato l'inadempimento.
Tenendo presente che comunque non si è mai in una botte di ferro: non tuti i debiti sono palesi e possono comunque formarsi successivamente alle nostre belle verifiche.
Inoltre, non sempre è possibile scegliere l'altra parte del rapporto: si pensi ad esempio al condomino che non paga gli oneri condominiali: una bella gatta da pelare per tutti gli altri!
I vicini di casa certo, come altri compagni di vita, non si scelgono e, sembra assurdo, ma anche un credito condominiale può portare all'espropriazione forzata.
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