Rampa garage: è un abuso se costruita in area condominiale?

Si qualifica come un abuso edilizio la creazione da parte di un condòmino di una rampa di accesso pertinente a un garage all'interno di un'area comune condominiale?
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Viene considerato abuso la rampa garage realizzata in area condominiale?


Interviene la Corte di Cassazione per esprimere il suo parere in merito alla realizzazione di una rampa garage in area comune condominiale.

La Corte di Cassazione, con sentenza numero 27103/2021, si è pronunciata su un ricorso avente a oggetto la richiesta di dichiarazione di abuso edilizio relativo alla costruzione di una rampa di accesso pertinente a un garage, situata in un'area condominiale comune.

Nello specifico, l'intervento edilizio consisteva nella realizzazione da parte di un condòmino di uno scivolo verso lo scantinato pertinente la propria abitazione, per adibirlo a garage. Questa rampa, anche se era delimitata dai muri perimetrali del caseggiato e creata in corrispondenza del preesistente portone d'accesso all'abitazione, era stata realizzata sul sedime del cortiletto condominiale.

Rampa garage in condominio
I motivi per cui era stato proposto ricorso per Cassazione, erano che la Corte d'Appello di Napoli non aveva considerato che era stata alterata la superficie calpestabile del cortile, con pericolo per chi passeggia e in spregio dell'armonia del complesso edilizio e, che il bene comune, cioè parte del cortile, era stato asservito all'uso esclusivo di un condòmino.

I Giudici della Corte di Cassazione, hanno confermato quanto stabilito dalla Corte d'Appello, in quanto, lo scivolo è stato realizzato in uno spazio comune, ma delimitato dai muri perimetrali dell'edificio di proprietà del soggetto che lo ha realizzato e, in corrispondenza del preesistente portone d'accesso alla sua abitazione.

A perere dei Giudici, neanche prima gli altri condòmini potevano usufruire di quello spazio, nemmeno per lasciare in sosta i mezzi, perché avrebbero ostruito l'accesso all'abitazione.

Ancora, viene indicato che, la rampa è stata situata in posizione marginale del cortile comune, occupando solo una superficie di 6 metri quadri, una frazione del 3% di un'area complessiva di 200 metri quadri, con un dislivello di 61 cm rispetto al piano di calpestio e, al pari del cortile.

I Giudici, poi, in merito alla questione relativa al possibile asservimento del bene comune all'immobile di proprietà, hanno affermato che la realizzazione della rampa di minimo dislivello ha come scopo quello di raggiungere il garage di proprietà, risultando collegata alla destinazione d'uso del bene comune, che corrisponde appunto a raggiungere a piedi e con mezzi il proprio bene personale.

In conclusione, i Giudici hanno respinto il ricorso, confermando che se una rampa è costruita su parte comune, ma è funzionale all'accesso alla propria abitazione e/o proprietà e, che oggettivamente la conformazione degli spazi non inficia l'uso del bene comune, non può essere considerata abusivalesiva della fruizione degli spazi comuni.

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Costruzione rampa garage in condominio costituisce un abuso?
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