|
L'istituto della Donatio mortis causa è molto complesso ed intricato, esso infatti rappresenta una vera e propria lesione dei diritti ereditari, diventando così non valido, nullo ai sensi di legge.
Questo perché rientra nel novero dei patti successori, vietati del nostro ordinamento.
Proprio in vista di quanto, ed in virtù di quelle che sono state anche le pronunce giurisprudenziali dei singoli casi di specie, è opportuno analizzare tutto ciò che riguarda la donazione per causa di morte.
La donazione mortis causa è un istituto atipico che rimarca una sottile linea tra le donazioni inter vivos e le classiche disposizioni testamentarie.
Si contraddistingue per il fatto che il trasferimento del bene che si dona avviene solo ed esclusivamente nel momento in cui il donante passa a miglior vita.
Il che più semplicemente vuole dire che quest'ultimo non si spoglia immediatamente del proprio patrimonio.
In virtù di quanto appena detto, la donazione mortis causa viene considerata la pari di un patto successorio istitutivo, in violazione dell’art. 458 c.c., il quale sancisce il divieto dei patti successori, riconoscendo come uniche fonti di delazione ereditaria la legge e il testamento.
Il principio cardine su cui si fonda tale divieto è la libertà testamentaria, ovvero il diritto del testatore di modificare le proprie disposizioni fino all’ultimo istante della sua vita.
Se fosse possibile disporre della propria successione attraverso contratti vincolanti, il testatore si troverebbe privato di tale facoltà, venendo meno il principio di revocabilità delle disposizioni testamentarie.
Donatio mortis causa -Immagine di Getty
Ne consegue che ogni negozio giuridico che comporti un’attribuzione patrimoniale subordinata alla morte del disponente senza effetti immediati è considerato nullo.
C'è comunque da dire che, l’ordinamento giuridico italiano ha previsto delle eccezioni e ha individuato delle forme di donazione che, pur presentando elementi affini alla donazione mortis causa, sono ritenute valide.
La donazione mortis causa è un po' considerata un patto successorio istitutivo pertanto nella maggior parte dei casi è radicalmente nulla.
La ratio di tale divieto si fonda su più assunti, primo tra i quali la tutela della volontà del disponente, che potrebbe cambiare idea nel tempo.
Un secondo aspetto concerne l'esigenza di protezione degli eredi legittimi, i quali potrebbero vedere pregiudicate le proprie aspettative successorie da atti che sfuggono alle forme tipiche della successione.
In ultimo, si vuole garantire una certezza delle disposizioni patrimoniali post mortem, che devono essere esplicitamente formalizzate secondo le regole del testamento.
Pertanto, la donazione mortis causa, in quanto atto che dispone del patrimonio per il tempo successivo alla morte senza produrre effetti immediati, è da ritenersi nulla ex art. 458 c.c.
A differenza della donazione mortis causa, si parla di donazione si praemoriar se il donante trasferisce immediatamente il bene al donatario, con l’unica condizione che l’effetto traslativo venga consolidato solo in caso di sua premorienza.
Ciò significa che, finché il donante è in vita, il donatario ha già una posizione giuridica di vantaggio, potendo compiere atti conservativi e, in alcuni casi, anche disporre del bene.
Nonostante i pareri contrastanti negli anni, tale tipologia di donazione viene ritenuta lecita dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie.
Ciò, in quanto il trasferimento patrimoniale si realizza inter vivos, con effetti che, pur differiti, sono attuali sin dal momento della stipulazione del contratto.
Donazione condizionata si praemoriar - Immagine di Getty
L’elemento distintivo rispetto alla donazione mortis causa è che nella donazione “si praemoriar” l’attribuzione patrimoniale è immediata, sebbene soggetta a una condizione.
Per questo motivo, si considera una donazione condizionata, anzichè una disposizione successoria vietata.
Altra via di mezzo molto dibattuta in termini di donatio, è la donazione con termine iniziale coincidente con la morte del donante.
Si presenta in due forme principali: donazione cum moriar e donazione si moriar.
Nel primo caso l’effetto della donazione decorre dal momento della morte del donante.
Nel secondo caso invece, la donazione è subordinata alla condizione della morte del donante.
Stando ad alcune pronunce della Corte di Cassazione, entrambe queste forme configurano un patto successorio vietato e, pertanto, devono essere dichiarate nulle.
Tuttavia, una parte della dottrina sostiene la validità di tali donazioni, ritenendole assimilabili alle donazioni a termine o condizionate, che il nostro ordinamento non considera illecite.
Donazione cum moriar e si moriar - Immagine di Getty
L’elemento decisivo per distinguere tra un atto valido e uno nullo è l’immediatezza degli effetti giuridici.
Se il donatario acquisisce immediatamente un’aspettativa giuridicamente tutelata e può compiere atti di disposizione sul bene, la donazione può essere ritenuta valida; diversamente, se il trasferimento avviene solo al momento della morte del donante, la donazione sarà nulla.
Per capire la portata di questo istituto atipico bisogna osservare più da vicino come di si approccia la giurisprudenza ad esempio.
Un esempio pratico di controversia sulla donazione mortis causa è rappresentato dal caso deciso dalla Cassazione in cui un soggetto, affetto da una malattia terminale, dispose a favore della sorella le quote sociali di due società, mediante una donazione sotto condizione sospensiva di premorienza.
Alla morte del donante, la sorella divenne titolare esclusiva delle quote.
Tuttavia, il padre del donante impugnò la donazione, sostenendo che essa violasse il divieto dei patti successori, essendo stata posta in essere con la consapevolezza che la premorienza sarebbe avvenuta a breve.
Donazione morte e giurisprudenza - Immagine di Getty
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettarono l’azione, ritenendo che la donazione fosse valida in quanto aveva prodotto effetti immediati al momento della stipulazione.
La Cassazione confermò tale interpretazione, ribadendo che il principio discriminante tra una donazione lecita e una nulla risiede nell’immediata produzione di effetti giuridici.
La disciplina della donazione mortis causa è complessa e si innesta nel più ampio divieto dei patti successori: l’elemento determinante per stabilire la validità di un atto di donazione condizionato alla morte del disponente sarebbe l’effettivo spoglio immediato del donante, che garantisce che l’attribuzione patrimoniale avvenga inter vivos e non post mortem.
Mentre la donazione mortis causa è considerata nulla, le donazioni con termine iniziale coincidente con la morte o con condizione sospensiva di premorienza restano dibattute tra dottrina e giurisprudenza.
In ogni caso, la distinzione tra una disposizione successoria vietata e una donazione condizionata legittima può essere sottile e, in molti casi, è affidata alla valutazione del giudice.
|
![]() |
||||
Testata Giornalistica online registrata al Tribunale di Napoli n.19 del 30-03-2005 | ||||
Copyright 2025 © MADEX Editore S.r.l. |
||||