|
L'istituto giuridico della datio in solutum, o anche prestazione in luogo dell'adempimento, trova disciplina nell'art. 1197 c.c.
Grazie ad esso, ill debitore può liberarsi dall'obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella originariamente dovuta, previo consenso del creditore.
Prestazione in luogo dell'adempimento - Getty Images
La prestazione sostitutiva deve essere obiettivamente distinta da quella inizialmente prevista.
Non costituisce datio in solutum una mera modifica quantitativa della prestazione, che configurerebbe invece una remissione parziale del debito o una liberalità.
Dal punto di vista della natura giuridica, la dottrina prevalente qualifica questo istituto giuridico come un contratto a titolo oneroso, con funzione solutoria e satisfattiva.
Questo vuol dire che il creditore ha interesse a ricevere comunque una prestazione, mentre il debitore si pone come primario scopo quello di estinguere l'obbligazione attraverso una diversa esecuzione.
La qualificazione come contratto esclude l'applicabilità dell'art. 1333 c.c. in tema di contratti con obbligazioni a carico del solo proponente.
L'effetto primario della datio in solutum è l'estinzione dell'obbligazione, che si avrà solo dopo l'esecuzione della prestazione sostitutiva e non soltanto con il mero accordo.
Questo orientamento ha portato parte della dottrina a ritenere l'istituto un contratto reale, perfezionato solo con la consegna della cosa oggetto della prestazione.
Tuttavia, tale impostazione sarebbe incompatibile con la possibilità di adempiere mediante obbligazioni di fare o non fare.
In alternativa, si preferisce qualificare la datio in solutum come contratto con effetti reali o obbligatori a seconda della natura della prestazione dedotta.
Nel caso di trasferimento di diritti reali o crediti, l'effetto traslativo si realizza con il mero consenso, mentre l'effetto solutorio si verifica con l'effettiva esecuzione della prestazione.
Giacchè il discorso appare assai complesso e controverso, è importante sottolineare la differenza sussistente tra datio in solutum e novazione oggettiva.
La prima non sostituisce definitivamente la prestazione originaria ma la rende inesigibile sino all'inadempimento della nuova prestazione.
Novazione e dazione - Getty Images
Viceversa, la novazione oggettiva estingue l'obbligazione preesistente e la sostituisce con una nuova, senza possibilità di riviviscenza.
Data la natura contrattuale della datio in solutum, si applicano le norme generali sui contratti.
Nel caso di trasferimento di diritti reali immobiliari, l'atto deve avere forma scritta ad substantiam, ai sensi dell'art. 1350, n. 1 c.c.
Per quanto riguarda la questione della forma, è prassi comune ritenere che, salvo espressa disposizione normativa, un contratto non possa essere dichiarato nullo per la sola assenza di una specifica forma scritta.
L'articolo 1325 c.c., letto in combinato disposto con l'articolo 1418, comma 2, c.c., stabilisce infatti che la forma è un requisito essenziale del contratto soltanto nei casi in cui sia imposta "ad substantiam".
Sebbene non universalmente accettata, questa impostazione viene generalmente riconosciuta anche in relazione ai negozi giuridici di carattere strumentale o preparatorio.
La trascrizione è necessaria per la pubblicità e deve essere eseguita al momento della stipula dell'accordo e non della consegna del bene.
Ciò posto, si pone la questione della forma richiesta per la "datio in solutum" quando essa abbia ad oggetto una somma di denaro in sostituzione di un'obbligazione che prevedeva il trasferimento di un bene immobile.
In altri termini, ci si chiede se il contratto di dazione in pagamento debba rispettare la stessa forma richiesta per l'obbligazione originaria.
A tale quesito la Corte di Cassazione ha risposto in senso affermativo.
Forma e trascrizione datio - Getty Images
Infatti, nel censurare la decisione della Corte d'Appello, la Suprema Corte ha ribadito che "sebbene la dazione in pagamento costituisca un contratto solutorio e liberatorio, essa resta comunque disciplinata dalle norme generali in materia contrattuale, con la conseguente necessità di rispettare i requisiti formali propri della prestazione oggetto dell'accordo".
Pertanto, nella fattispecie in esame, l'accordo modificativo della pregressa obbligazione, avente ad oggetto il trasferimento di un bene immobile, avrebbe dovuto rispettare la forma scritta richiesta dall'articolo 1350 c.c.
La Corte ha quindi evidenziato come la mancata adozione di tale forma abbia determinato la nullità dell'accordo.
Ne discende che "un contratto di datio in solutum, con cui le parti sostituiscano la prestazione originaria consistente in un trasferimento immobiliare con il pagamento di una somma di denaro, per essere valido deve rispettare la stessa forma scritta ad substantiam prevista dall'articolo 1350 c.c. per l'atto originario".
Qualora si verifichi un inadempimento, sorgono delle conseguenze differenti a seconda della natura della datio.
Se ha effetti obbligatori, il creditore potrà agire per ottenere l'adempimento della prestazione originaria.
Se ha effetti reali, il creditore potrà avvalersi delle tutele tipiche della vendita, quali azione di risoluzione o risarcimento danni per vizi della cosa.
Qualora la prestazione sostitutiva divenga impossibile per causa non imputabile al debitore, questi non sarà responsabile per l'inadempimento.
Tuttavia, il creditore potrà chiedere l'adempimento della prestazione originaria.
Un effetto importante riguarda la liberazione dei garanti della prestazione originaria, salvo diverso accordo tra le parti, ai sensi dell'art. 1197, comma 3, c.c.
La datio in solutum può avvenire anche mediante la cessione di un credito, come previsto dall'art. 1198 c.c.
Se le parti non dispongono diversamente, la cessione avviene pro solvendo, con il conseguente mantenimento dell'obbligazione originaria sino all'effettivo adempimento da parte del debitore ceduto.
In tal caso, il creditore acquisisce due diritti concorrenti: quello originario, che resta in quiescenza, e quello derivante dalla cessione.
L'obbligazione si estingue solo se il credito ceduto viene soddisfatto.
In caso di mancata realizzazione del credito per negligenza del creditore cessionario, questi non potrà più pretendere la prestazione originaria.
Nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie, si è posto il problema della loro estinzione mediante assegno bancario o circolare.
La dottrina e la giurisprudenza prevalente inquadrano tale ipotesi nella datio, del momento che l'art. 1277 c.c. stabilisce che l'adempimento deve avvenire in moneta avente corso legale.
Il creditore, accettando l'assegno, acconsente a ricevere un mezzo diverso dalla moneta e si assume il rischio dell'insolvenza.
Datio in solutum - Getty Images
Pertanto, fino all'effettivo incasso, l'obbligazione pecuniaria non può considerarsi estinta, e il creditore mantiene il diritto di agire per ottenere il pagamento dovuto.
Ci troviamo a ben dire davanti ad un importante strumento di flessibilità per i rapporti obbligatori.
Le parti hanno la possibilità di modulare l'adempimento in base alle proprie esigenze.
Il suo inquadramento come contratto a titolo oneroso con effetti solutori implica l'applicazione delle regole generali in tema di contratti, con particolari implicazioni in materia di inadempimento e trascrizione.
|
![]() |
||||
Testata Giornalistica online registrata al Tribunale di Napoli n.19 del 30-03-2005 | ||||
Copyright 2025 © MADEX Editore S.r.l. |
||||