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In materia condominiale, l'assemblea convocata dall'amministratore di condominio attraverso messaggi WhatsApp non è valida.
Sebbene sia comodo utilizzare la messaggistica istantanea per lo scambio informazioni tra un condomino e un altro, per gli oneri ed i doveri dell'amministratore, i canali di trasmissione comunicazioni sono ben altri.
Convocazione assemblea condominiale - Getty Images
L'obiettivo del legislatore è chiaro, ovvero garantire a ciascun condomino il diritto di organizzare i propri impegni al fine di poter partecipare all'assemblea in maniera consapevole e informata.
Le norme in materia di convocazione, infatti, consentono ai partecipanti di prepararsi adeguatamente alla discussione dei punti all'ordine del giorno, anche richiedendo per tempo all'amministratore la documentazione necessaria.
La normativa vigente non contempla la convocazione dell'assemblea condominiale tramite WhatsApp, in quanto la messaggistica tramite app non garantisce con certezza la ricezione del messaggio da parte di tutti i condomini e non fornisce prova documentale opponibile in caso di contestazione.
WhatsApp, infatti, non consente di ottenere una ricevuta di avvenuta consegna e lettura equiparabile a quella di una PEC o di una raccomandata A/R.
La qual cosa rende di fatto incerto l’effettivo inoltro e la presa visione del messaggio da parte dei destinatari.
La mancanza di certezza sulla ricezione compromette la validità della convocazione e può determinare l'annullabilità delle delibere adottate in sede assembleare.
La normativa vigente circa l'assemblea condominiale, prevede che la sua convocazione deve avvenire nel rispetto delle modalità previste dalla legge, al fine di garantire la regolare partecipazione di tutti i condomini e la validità delle decisioni assunte.
Whatsapp e assemblea di condominio - Getty Images
A tal riguardo, l'articolo 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile stabilisce che l'avviso di convocazione debba essere comunicato a ciascun condomino mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, Posta Elettronica Certificata (PEC), fax o consegna a mano con ricevuta di avvenuta consegna.
Tali strumenti assicurano la tracciabilità della comunicazione e la prova della ricezione da parte del destinatario, elementi fondamentali per evitare contestazioni circa la validità della convocazione.
Qualora l'assemblea venga convocata con modalità non conformi alla normativa vigente, come ad esempio mediante l'uso di applicazioni di messaggistica istantanea quali WhatsApp, le decisioni assunte in tale sede potrebbero risultare suscettibili di annullamento.
Infatti, un condomino potrebbe avere tutto il diritto di impugnare la delibera adottata, facendo valere la violazione delle disposizioni di legge in materia di convocazione e ottenere la dichiarazione di nullità dell'assemblea.
Ciò comporterebbe inevitabilmente una serie di conseguenze giuridiche, tra cui l’invalidità delle deliberazioni assunte e il rischio di contenziosi giudiziari tra i condomini e l’amministratore di condominio, con potenziali ripercussioni sull’operatività e sulla gestione delle attività condominiali. Insomma tutto a discapito del condominio e del suo amministratore.
Il rispetto di tali formalità non è meramente formale, ma si configura come una tutela essenziale per il corretto svolgimento della vita condominiale e per la legittimità delle decisioni collettive.
La giurisprudenza si è pronunciata più volte sulla questione, confermando l'invalidità della convocazione dell'assemblea condominiale tramite WhatsApp.
Si pensi ad esempio al Tribunale di Avellino, che con la sentenza n. 1705/2024, ha ribadito che la convocazione effettuata attraverso messaggi di WhatsApp è priva di validità giuridica, in quanto difforme dalle disposizioni di legge.
Nel caso di specie, un condomino aveva impugnato la delibera assembleare, sostenendo di non aver ricevuto una convocazione formale secondo le modalità prescritte dal Codice Civile.
Il giudice ha accolto il ricorso, sancendo l’annullabilità della delibera per vizi formali precisando che "le comunicazioni intervenute tra le parti mediante l’applicativo di messaggistica whatsapp sono da considerarsi informali e di natura meramente preparatoria e non certo idonee a determinare una legittima convocazione dell’assemblea condominiale".
Analoga posizione è stata assunta altresì dal Tribunale di Monza con la sentenza n. 1734/2024, nella quale si afferma che l'amministratore di condominio non può ricorrere a strumenti non previsti dalla legge per la convocazione dell'assemblea, pena la nullità delle decisioni adottate.
Precedenti giurisprudenziali - Getty Images
La pronuncia sottolinea altresì che eventuali deroghe a tale principio devono essere espressamente previste nel regolamento condominiale e approvate all’unanimità dai condomini.
Nonostante l’inidoneità di WhatsApp come strumento per la convocazione di assemblea non tutto è perduto.
Infatti, la giurisprudenza riconosce la sua utilità per altre tipologie di comunicazioni all’interno del condominio.
L’applicazione si può ad esempio impiegare per porre in essere delle segnalazioni rapide, o anche per avvisi informali, purché non abbiano valore giuridico vincolante.
Volendo comunque, l’amministratore può inviare un promemoria sulla prossima assemblea già convocata nei modi previsti dalla legge, ma non può ritenere tale messaggio una convocazione ufficiale.
Per garantire un uso corretto di questi strumenti, molti condomini adottano regolamenti interni per disciplinare l’utilizzo delle chat condominiali, al fine di evitare abusi e incomprensioni.
L’amministratore ha il compito di moderare tali gruppi, assicurando che vengano utilizzati esclusivamente per comunicazioni di interesse comune e nel rispetto della normativa sulla privacy, in particolare delle disposizioni del GDPR.
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