Locazione a canone concordato e attestazione
Con la risoluzione n. 31 del 20 aprile scorso l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito alle agevolazioni tributarie connesse alla stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato.
Vengono precisati i requisiti necessari per poter fruire dei benefici fiscali, quando il contratto di affitto non sia assistito.
Partiamo dunque col dire che nel contratto di locazione a canone concordato le parti contraenti possono o meno essere assistite, in fase di redazione dell'accordo, dalle organizzazioni dei proprietari e dei conduttori, firmatarie dell'accordo concluso su base locale.

Qualora nella stesura del contratto le parti non siano assistite, dovranno acquisire un'attestazione da parte di almeno una delle organizzazioni di categoria che certifichi la rispondenza del contratto ai contenuti normativi degli accordi territoriali, con particolare riferimento alla parte economica.
Si veda sul punto il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16 gennaio 2017.
L'attestazione predetta è elemento indispensabile per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Si tratta in particolare dell'applicazione di un'aliquota ridotta pari al 10% per la cedolare secca e delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 431/1998 in materia di Irpef e imposte di registro.
L'attestazione non risulta invece necessaria in riferimento ai contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del DM 16 gennaio 2017.
Lo stesso dicasi per quelli conclusi successivamente, qualora non vi siano accordi territoriali delle organizzazioni sindacali e associazioni di categoria.
Per ciò che attiene la necessità o meno di allegare l'attestazione al contratto di locazione all'atto della registrazione, la risoluzione specifica che il DM non pone un vero e proprio obbligo in capo alle parti contrattuali; tuttavia, chiarisce che detta allegazione appare opportuna per documentare la sussistenza dei requisiti ai fini delle agevolazioni fiscali.
Con la risoluzione, inoltre, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'attestazione è un atto che non deve essere obbligatoriamente registrato.
In sede di registrazione del contratto di locazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà a registrarlo, senza applicazione di imposta di registro.
Per il rilascio dell'attestazione non è prevista imposta di bollo.