Tempi per la contestazione del permesso di costruire

Da quando cominciano a decorrere i termini per esperire il ricorso al TAR contro il permesso di costruire del vicino di casa? Non sempre dalla fine dei lavori.
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Vicini di casa e impugnativa dei permessi di costruire


Il vicino di casa e la contestazione del permesso di costruireQuando i vicini di casa ritengono di dovere contestare i lavori per motivi legati al permesso di costruire possono impugnare detto titolo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale.

I vicini possono rientrare, infatti, nella categoria di coloro cui la legge consente di impugnare il detto provvedimento.

Che tempi hanno, però, i vicini di casa per proporre opposizione? In particolare, da quando cominciano a decorrere i termini per proporre il ricorso?

Mentre, infatti, la legge chiarisce qual è il termine di partenza per l'impugnativa a opera di chi si vede riconoscere il titolo, cioè la ricezione del provvedimento, è un po' più vaga per chi quel provvedimento non lo riceve (salvo il caso che non sia coinvolto nel relativo procedimento e gli venga comunicato il provvedimento conclusivo).

L'art. 40, D.Lgs. 2010, il Codice del processo amministrativo stabilisce infatti che i termini per il ricorso decorrono dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.

E in effetti diversamente non potrebbe essere, giacché non esiste un momento individuabile in generale, a differenza del caso del titolare del permesso, il quale riceverà senza dubbio il provvedimento finale.

La giurisprudenza, come spesso accade nei casi di lacune normative, offre risposte oscillanti.

Dalla lettura delle sentenze, però, è almeno in parte possibile individuare alcuni principi importanti.

La questione non è da poco, perché nel caso in cui i giudici concludano che vi è stato il superamento dei termini, il ricorso viene respinto per tardività, cioè viene dichiarato irricevibile perché tardivo.

Vediamo quindi un po' di che si tratta.


Decorrenza dalla conclusione dei lavori


La giurisprudenza ha spesso stabilito che nel caso in cui il vicino impugni un permesso di costruire rilasciato a terzi, il termine per l'impugnativa decorre dalla conclusione dei lavori o comunque, dal momento in cui la costruzione realizzata è tale che non si possono avere dubbi in ordine alla portata dell'intervento (C.d.S. n. 4910/2015, che in realtà giunge come vedremo ad una conclusione diversa).

Le sentenze più spesso citate sul punto sono quelle del Consiglio di Stato n. 8705 del 2010 e 4485 del 2007.

Nella prima è infatti affermato che il termine decorre dalla piena consocenza dell'atto o in assenza, dal completamento dei lavori; ad esempio ciò è stato affermato dal Consiglio di Stato in un caso di impungazione di una concessione in sanatoria in questi termini: l'appellato ha potuto apprezzare la conformità a diritto della concessione in sanatoria soltanto dopo avere avuto conoscenza delle ragioni del ripensamento della Soprintendenza, ragioni sulle quali ha infatti appuntato le censure articolate nel ricorso (C.d.S. n. 8705/2010).

Nella seconda è stato invece affermato che la decorrenza parte dalla piena conoscenza, che può derivare a seconda dei casi dalla presa visione degli atti, oppure dai lavori, quando da questi sia possibile evincerne la lesività (v. C.d.S. n. 4485 del 2007).

Si è insomma affermata la necessità della piena conoscenza del provvedimento ai fini della decorrenza del termine dell'impugnazione con la specificazione che detta conoscenza si identifica nella consapevolezza del contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica giurisdizionale (Cons. Stato, V, 8 ottobre 2002, n. 5312; IV, 8 luglio 2002, n. 3805).


Decorrenza dalla data sul cartello in cantiere


In un caso specifico, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2959 del 2014 ha poi invece stabilito che il termine per il ricorso decorreva dalla data indicata di inizio dei lavori indicata sul cartello in cantiere; tale conclusione era in quel caso strettamente collegata nella motivazione alla natura della contestazione: il ricorrente contestava, infatti, il difetto assoluto di edificabilità del suolo e quindi la presenza dei lavori in sè e per sè.
In relazione all'oggetto del ricorso non era dunque necessario che egli attendesse la fine dei lavori per una compiuta difesa delle proprie ragioni.

Ciò, spiegava quella sentenza, per via del contemperamento degli opposti interessi, del ricorrente, ma anche del titolare del titolo che si presume illegittimo.

L'interesse di quest'ultimo consiste, si prosegue, nel non restare esposto in un tempo indefinito al rischio di un impugnativa e dunque all'aggravamento del danno derivante da una sentenza che definisca detti lavori illegittimi in un fase di avanzamento dei lavori stessi; tale interesse consiste quindi nel non realizzare affatto una costruzione suscettibile di un futuro abbattimento.


Certezza delle situazioni giuridiche e dovere di tutelarsi con solerzia


inizio lavori edili e permesso di costruireCiò per rispetto del principio della certezza della situazioni giuridiche e della tutela dei tutti gli interessati tra cui è visto anche il titolare del permesso.

In tal caso dunque il contestatore deve attivarsi senza indugio, dal momento in cui gli è nota l'esistenza e la lesività del titolo, che in caso di inedificabilità assoluta si ha dalla piena conoscenza del provvedimento edilizio, nel caso coincidente con la data di inizio dei lavori relativi all'iniziativa edilizia in questione infatti, si diceva, i lavori erano cominciati, nello stesso giorno in cui era stata apposta la recinzione sulla particella... (confinante con l'appellato), allestito il cantiere, e sopratutto esposto il cartello con gli estremi del permesso de quo, l'indicazione dell'impresa di costruzione e del direttore dei lavori.

Altra sentenza che già aveva concluso in tal senso è la n. 3583 del 2011, con cui il Consiglio di Stato aveva stabilito, richiamando anche altra sentenza, che il requisito della piena conoscenza non postula necessariamente la conoscenza di tutti i suoi elementi, essendo sufficiente quella degli elementi essenziali quali l'autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento e degli atti presupposti emergano ulteriori profili di illegittimità (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 12 luglio 2010, n. 4482).

La sentenza n. 3583 spiegava che: il principio della certezza delle situazioni giuridiche e di tutela di tutti gli interessati deve far ritenere che il soggetto concessionario non si possa lasciare nella perpetua incertezza sulla sorte del proprio titolo edilizio... Ciò posto, in ossequio al vecchio brocardo diligentibus jura succurrunt, una volta che l'interessato viene informato dall'amministrazione degli estremi del provvedimento, aveva il preciso dovere di tutelare senza indugio i propri interessi legittimi.


Piena conoscenza del titolo e contenuto del ricorso


Di recente è poi intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 4910 del 2015 che accoglie l'eccezione di tardività del ricorso spiegando che in presenza di svariate situazioni in cui l'ultimazione dei lavori non può ragionevolmente essere invocata dal vicino quale circostanza inderogabile da cui far decorrere il termine decadenziale per l'impugnativa del titolo edilizio ritenuto illegittimo e lesivo dei propri interessi.

intervento edileViene spiegato che in varie sentenze dello stesso Consiglio di Stato è stata individuata una serie di fattispecie in cui, in ragione della natura delle doglianze mosse nei confronti dell'intervento edilizio, dei rilievi addotti con riguardo alla conformazione fisica o giuridica delle aree oggetto dello stesso, delle censure dedotte avverso il titolo in sé e per sé considerato, nonché delle conoscenze acquisite e delle attività poste in essere in sede procedimentale o comunque extra-processuale, non sussistono oggettivamente ragionevoli motivi che possano legittimare l'interessato ad una impugnazione differita dei titoli edilizi alla fine dei relativi lavori (C.d.S. n. 4910/2015).

Viene ribadito che se da un lato vi è l'interesse a contrastare un titolo ritenuto illegittimo, dall'altro vi è l'interesse a non vedersi procrastinare nel tempo, in maniera irragionevole e colposa, il momento in cui poter ritenere definita la situazione, cioè, non più attaccabile in giudizio.

Sempre in virtù del principio di certezza delle situazioni giuridiche, che dicono i giudici, va applicato a tutti.


Decorrenza del termine e buona fede


Il vicino ha dunque il preciso onere di attivarsi tempestivamente secondo i canoni di buona fede in senso oggettivo, senza differire colposamente o comunque senza valida ragione l'impugnativa del relativo titolo alla fine dei lavori, quando ciò non sia oggettivamente necessario ai fini ricorsuali (C.d.S. n. 4910/2015).

Peraltro, si ribadisce anche in questo caso, il vicino ha sempre la possibilità di integrare le proprie difese successivamente mediante il deposito dei motivi aggiunti.


Decorrenza del termine dall'inizio dei lavori


La conclusione è per i giudici che il termine per impugnare doveva partire dall'inizio dei lavori, data indicata nel cartello apposto nel cantiere.

Inizio dei lavori di cui, afferma la sentenza, i ricorrenti erano a conoscenza.

Nel caso di specie i ricorrenti, invece di impugnare il titolo formulavano istanza di accesso agli atti e, non avendo risposta, non impugnavano nemmeno quel silenzio, ma riproponevano nuovamente istanza di accesso agli atti.

La sentenza conclude quindi per la tardività del ricorso, atteso che vi è prova del momento della conoscenza del titolo, nè i motivi per cui si giustifica l'attesa valgono, secondo i giudici, raffrontati al contenuto dell'impugnativa (incompatibilità dell'intervento con la normativa urbanistica della sopravvenuta variante al Piano Regolatore e con i vincoli gravanti sull'area): insomma, per quello che avevano da dire, i ricorrenti avrebbero potuto ricorrere senza attendere la documentazione che l'ente tardivamente gli ha poi esibito; tanto più, anche in questo caso, che vi è la possibilità di integrare le proprie difese con il deposito dei cosiddetti motivi aggiunti.

Infine, si aggiunge, anche sotto un atro aspetto il criterio della buona fede oggettiva non è stato rispettato dai ricorrenti: la mancata impuganzione del silenzio dell'amministrazone, onere cui i ricorrenti sarebbero stati tenuti ex art. 25, L. n. 241/1990, in luogo della riproposizione di altra istanza di accesso.

Insomma, se i termini per impugnare decorrono da quando si è edotti a sufficienza per percepire la lesività del titolo, tale concetto va modulato a seconda dei casi.
Per una più sicura tutela delle proprie ragioni conviene quindi attivarsi al più presto, rivolgendosi ad un bravo avvocato che, alla luce di questa e di tutta l'altra giurisprudenza e di ogni altro studio necessario, appronterà al meglio le nostre difese.

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Contestazione permesso di costruire: quali sono i tempi?
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