Contestazione della ripartizione delle spese condominiali

La ripartizione delle spese condominiali dev'essere contestata attravero l'impugnazione della delibera. L'importante è saper scegliere quale contestare.
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Nel condominio Gamma esiste un muro di confine posto nel cortile utilizzato come parcheggio che necessità di opere manutenzione.

Contestazione ripartizione spese condominiali
I condomini, in tempo remoto ed in assenza di indicazioni regolamentari, s'erano domandati quale criterio di ripartizione spese bisognasse applicare; alla fine, con regolare deliberazione, avevano scelto di utilizzare un criterio di ripartizione che coinvolgesse solamente i proprietari di posti auto.

Nel corso del tempo non si s'era mai posta la necessità di manutenere quel muro.

Sorta la necessità ed applicato il criterio prescelto, uno dei condomini cambia idea.

A suo dire non era giusto che i condomini che non hanno posto non dovessero pagare nulla.

Egli sostiene, infatti, che il muro di confine è di proprietà di tutti e non solo dei proprietari dei posti auto.

Irretito dal fatto di vedere completamente ignorate le proprie richieste, il condomino decide di agire per via giudiziaria ed impugna l'ultima deliberazione con la quale è stata ripartita la spesa.


Stando a quando affermato dalla Corte di Cassazione, la cui presa di posizione, di recente, è stata ribadita dal Tribunale di Savona, quell'impugnazione rischia di concludersi con un nulla di fatto.

Spese condominiali: come ripartirle equamente
Ciò perché, si legge in una sentenza degli ermellini resa nel 1995 (n. 1890 del 21 febbraio) e richiamata in una pronuncia del Tribunale di Savona dello scorso 5 giugno, in materia di condominio negli edifici, al potere dell'assemblea del condominio di deliberazione, nelle forme e con le maggioranze prescritte, l'esecuzione delle opere necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi condominiali, fa riscontro l'obbligo di ciascun condominio di contribuire alle relative spese, discendente dalla titolarità del diritto reale sull'immobile ed integrante un'obbligazione propter rem preesistente all'approvazione, da parte dell'assemblea, dello stato di riparto, ed in concreto direttamente correlato alla precedente deliberazione, di esecuzione delle opere.

Ne consegue che, quando la contestazione del condominio investa, prima ancora che il quantum dell'obbligo di contribuzione, il relativo an, è tale ultima deliberazione che deve essere impugnata; nel termine di decadenza di cui all'art. 1137, comma 3, c.c., ove si assuma essere la deliberazione affetta da vizi formali, perché presa in violazione di prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, o da eccesso di potere o da incompetenza; svincolata da tale termine nel caso di delibera radicalmente nulla perché esorbitante dai limiti delle attribuzioni dell'assemblea o concernente innovazioni lesive dei diritti di ciascun condominio sulle cose o servizi comuni o su quelle di proprietà esclusiva di ognuno di essi (Tribunale di Savona 05 giugno 2013).

Detta diversamente:
l'impugnazione della deliberazione che applica il criterio prescelto non fa venire meno l'obbligo contributivo configurato in quel determinato modo: per arrivare a tale risultato è necessario contestare, se si è ancora in tempo, la deliberazione che ha istituito quell'obbligo.

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