Con le nuove Disposizioni di legge, il rapporto contrattuale tra professionista e committente ha subito una modifica nei contenuti e nei termini economici.
Ciascuno dei professionisti, con qualche anno di attività sulle spalle, ricorderà i primi consigli dei colleghi anziani sull'importanza della lettera d'incarico, e dell'applicazione degli onorari stabiliti dalla tariffa di categoria.
Queste condizioni erano legate a una prerogativa di protezione della professione e in un regime di opportuna concorrenza.
Nei fatti, la lettera d'incarico si poneva come garanzia, circa la natura della prestazione professionale, sia per il cliente sia per il tecnico, mentre il minimo tariffario si definiva come un legittimo compenso basilare.
Su quest'ultimo aspetto, nel corso degli anni, sono state introdotte delle novità, tra cui il ribasso nell'offerta, che ha modificato la natura concorrenziale del rapporto tra committente e professionista.
È, infatti, con il Decreto Bersani che si pongono delle nuove direttive circa l'inderogabilità della tariffa nella determinazione dei compensi.
Questa disposizione tuttavia, non eliminava le tariffe, che continuavano ad esistere come strumento necessario per la valutazione della congruità degli onorari.
Da questa condizione si è passati, da poco tempo, all'abolizione totale delle tariffe minime (articolo nove, comma uno del D.L. n.1/2012), e con l'introduzione di un altro regime contrattuale basato su un compenso pattuito all'atto dell'affidamento dell'incarico (articolo nove, comma 3, D.L. n.1/2012).
Nello stesso articolo sono definiti anche alcuni contenuti di questa nuova procedura, oltre ad un'altra importante novità che riguarda la polizza, ossia l'obbligo di un'assicurazione per danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
Su quest'ultimo punto del resto, anche il D.L. 138/2011 di questa estate, aveva richiamato questa disposizione ponendola come vincolo da attuare nella riforma delle professioni.
In seguito a questa nuova norma, è quindi plausibile che si aprirà un mercato di offerte economiche nel settore assicurativo, così come esiste peraltro per i veicoli a motore (automobili e ciclomotori).
Nei fatti questa condizione si pone in un'ottica positiva nei confronti dei cittadini, poiché comporta una reale garanzia economica della prestazione, ma è pur vero che rimane da individuare la complessiva dinamica dell'incidenza di quest'onere sul prezzo offerto dal professionista.
Si pone a questo punto la questione circa la natura di questo documento (preventivo e affidamento lavori) e di ciò che, in sintesi, dovrà contenere.
A seguire si danno delle indicazioni di carattere generale, desunte da schemi interpretativi, e da aggiornare in conseguenza a ulteriori disposizioni di legge.
Innanzitutto il professionista deve indicare in modo esaustivo la consistenza della prestazione professionale, in funzione delle esigenze e richieste del cliente, così come peraltro già definito tra i contenuti della lettera d'incarico.
È evidente che fin da subito devono essere chiari gli argomenti trattati, in funzione della complessità della prestazione professionale.
In questa categoria rientrano molte valutazioni di carattere tecnico, come ad esempio la necessità di eseguire delle prove e indagini, dei rilievi dettagliati dello stato di fatto, della documentazione necessaria per le autorizzazioni preventive (Soprintendenza, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, ecc.), di collaborazioni esterne, ecc.
A questo va incluso anche la programmazione delle fasi progettuali (di massima, esecutiva e definitiva), e se all'interno della prestazione è prevista: la Direzione dei Lavori, la progettazione strutturale e tecnica degli impianti, la redazione delle pratiche catastali, ecc., ossia di tutti gli elementi utili al conseguimento degli obiettivi previsti e alla consegna dei documenti finali, come ad esempio per il Certificato di Abitabilità.
Un altro aspetto da considerare riguarda l'individuazione degli oneri necessari e preventivabili, sia per le spese che sosterrà il tecnico (soggiorni per trasferte, viaggi, ecc.), e sia per i tributi (bolli, tasse, versamenti) indispensabili per l'avvio e definizione della pratica edilizia.
È evidente la condizione di tracciabilità per ciascuna nota di spesa.
Per ciò che riguarda la polizza assicurativa citata in precedenza, vanno indicati tutti i dati (compagnia, numero pratica, ecc.), con il massimale assicurato e l'eventuale franchigia e con l'obbligo di comunicare al committente la variazione della compagnia assicuratrice.
Tra le altre indicazioni da apportare in questo documento, figurano: i riferimenti fiscali (come ad esempio il regime di IVA), il contributo integrativo della categoria professionale, l'eventuale ritenuta di acconto (se il cliente non è privato).
Per essere valido il contenuto di questo preventivo, reso in forma scritta se richiesto, dovrà essere necessariamente approvato dal committente.
Un'ultima disposizione espressa dal Legislatore riguarda l'obbligo di questa nuova procedura in assenza della quale, si configura un illecito disciplinare del professionista.
Questa nuova normativa è valida solo per i nuovi affidamenti di incarico, successivi all'entrata in vigore del Decreto Legge.