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Contatore acqua in condominio, di chi è la proprietà di quello centrale e chi è il titolare del contatore di sottrazione, ovvero del singolo contatore che indica i consumi in corrispondenza di ogni sotto utenza.
Si badi: le sotto utenze così individuate non hanno alcun legame diretto con l'erogatore del servizio idrico.
L'indicazione corretta del loro numero è fondamentale solamente perché così è possibile calcolare correttamente i costi del servizio in relazione alla quantità d'acqua erogata.
Detta diversamente: 10 impegnativi (così spesso sono individuate le sotto utenze) collegati al contratto fanno sì che un consumo sul contatore condominiale di 1000 metri cubi abbia un costo diverso dall'ipotesi del medesimo consumo legato a 5 impegnativi.
In questo contesto, recita l'art. 146 del d.lgs n. 152/06 le regioni hanno il compito di emanare norme volte alla installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano; i così detti contatori di sottrazione.
Vale la pena a questo punto comprendere di chi sia la proprietà di questi misuratori, poiché dalla definizione di questo aspetto discendono conseguenze connesse ai costi per la loro sostituzione.
Sovente infatti ci si chiede a chi spetti eseguire la riparazione ovvero la sostituzione del contatore acqua, tanto in relazione all'impianto condominiale, quanto in relazione a quello singolo e, conseguentemente, su chi debbano gravare le spese per gli interventi in esame.
Partiamo dal contatore acqua condominiale: esso è tale solo perché è riferibile all'utenza comune, cioè quella che riguarda l'intero condominio quale parte del contratto, ma in realtà il contatore di riferimento per l'ente erogatore è in proprietà dell'ente medesimo.
Ciò vuol dire, come prevedono i contratti di servizio redatti sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), che nel caso di malfunzionamento e sostituzione, i costi dovranno essere posti in capo all'ente, in quanto titolare del contatore.
Come specificano molte condizioni generali di fornitura in ragione delle indicazioni dell'Autorità, infatti, gli interventi di riparazioni e quelli di eventuale sostituzione dei contatori acqua sono a carico dell'ente erogatore, eccezion fatta per casi di danneggiamento per dolo o incuria per i quali solo le spese sono a carico dell'utente.
Utente, cioè il condominio e quindi spesa da ripartirsi tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà, non attenendo ai consumi idrici.
I consumi individuali sono rilevati dai contatori dell'acqua individuali che solitamente sono installati fin dalla costruzione dell'edificio, per quelli più recenti, ovvero apposti successivamente, per i condomini più vecchi.
In entrambi i casi, salvo diverse disposizioni pattizie, questi misuratori devono essere considerati in proprietà dei titolari delle unità immobiliari di riferimento in quanto servono esclusivamente alla misurazione dei consumi individuali. Come d'altronde le termovalvole dei caloriferi in quanto parti di un impianto sono di proprietà del titolare dello stesso, come poter concludere diversamente per i contatori acqua individuali.
In relazione a essi, quindi, nel caso di riparazioni o sostituzioni, l'intervento e la spesa devono essere ordinati e sostituiti dal titolare dell'unità immobiliare di riferimento.
In quanto parte di un più complesso meccanismo di misurazione dei consumi individuali, è comunque buona norma, anzi potrebbe essere considerato un vero e proprio obbligo analogicamente a quanto previsto per le opere di cui all'art. 1122 c.c., la comunicazione all'amministratore tanto del momento della sostituzione, quanto delle ragioni, nonché della misura indicata dal contatore acqua al momento della suo rimpiazzo con quello nuovo.
Se il contatore acqua individuale è anche il contatore di riferimento di una singola utenza (classico il caso della villetta unifamiliare, ovvero dell'abitazione in condominio che si sia resa autonoma dall'impianto comune) allora nulla cambierà rispetto a quanto specificato in relazione al contatore condominiale, cioè:
- il contatore va considerato in proprietà dell'ente erogatore del servizio idrico;
- le spese per riparazioni e/o sostituzioni in generale vanno sostenute dall'ente;
- l'utente, invece, corrisponde somme per questi interventi solamente se essi sono dovuti a dolo, ovvero incuria nella custodia.
L'utente, sia esso condominiale o singolo, ha sempre diritto a chiedere la verifica del buon funzionamento del contatore acqua, così come l'ente erogatore che noti anomalie nella registrazione dei consumi può eseguire le verifiche del caso.
Un cenno finale merita la posizione del conduttore rispetto ai costi di riparazione/sostituzione di quello condominiale o individuale.
Rispetto a quello di riferimento del condominio, mai nulla potrà essere richiesto dal proprietario, a meno che il danneggiamento non sia stato operato dal conduttore medesimo.
Diversamente, però, la locazione non trasla la custodia di quella parte d'impianto per cui i costi per riparazioni sostituzioni per dolo/incuria restando a carico del proprietario.
Diversa la situazione per il contatore acqua individuale se in condominio, ovvero se individuale punto diretto d'utenza, al conduttore potrà essere rimproverato il dolo o l'incuria nella custodia che hanno portato alla necessità di sostituzione. E assieme al rimprovero gli si potrà presentare il conto.
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