Acqua, contatore chiuso e richiesta di pagamento: cosa fare?

Cosa fare se a distanza di anni si riceve per telefono una richiesta di pagamento per un contatore di un'utenza idrica sigillata? Lo vediamo in questo articolo.
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Contatore sigillato e richiesta di pagamento a distanza di anni


La storia di cui oggi ci occupiamo oggi è la seguente: un signore riceve una telefonata per conto del Gestore del servizio idrico della sua zona; nella telefonata l'operatore riferisce all'uomo che egli ha un debito nei confronti della detta società.

Servizio idrico
In particolare, si tratta di somme dovute per non avere mai comunicato di essere proprietario dell'immobile e si chiede il pagamento, con decorrenza sin da quando la società ha cominciato ad occuparsi del Comune dove è posta l'abitazione, e cioè dal 2007.

L'uomo cade letteralmente dalle nuvole: l'unica cosa che gli quadra in quella telefonata e che, effettivamente, lui è proprietario dell'abitazione cui è riferita l'utenza.

Ma, afferma, che il contatore è chiuso da anni, lui non risiede lì e nessuna utenza gli è intestata. Cosa può fare?


Contatore chiuso e richiesta di pagamento dopo anni, cosa approfondire


Questa è la domanda di uno degli utenti del forum consumatori di lavorincasa a cui tenteremo di rispondere in questo articolo.

Contatore acqua
Si scrive tenteremo, perché alle questioni concrete non è (quasi) mai possibile dare una risposta precisa senza conoscere nel dettaglio i fatti e le eventuali normative locali.

Dobbiamo anche tenere a mente che le decisioni concrete si assumono mano a mano che le questioni si chiarsicono. Quindi, qui indicheremo per grosse linee cosa si dovrebbe approfondire e quali sono le strade ipotizzabili da percorrere.

Partiamo dagli elementi cha vanno approfonditi e quelli che con alta probabilità possono essere contestati. Rileviamo in primis che gli aspetti maggiormente rilevanti nella questione attengono: alla richiesta di pagamento da parte della società, all'analisi nel merito, e quindi delle motivazioni di pagamento addotte; agli eventuali motivi di contestazione e infine ai modi in cui possiamo rilevare le nostre contestazioni.


Le richieste di pagamento devono essere circostanziate e verificabili


È ovvio, potremmo dire, che una richiesta di pagamento di una somma, non a titolo di cortesia, ma adducendo (o dando per scontati) motivi di legge, deve essere accompagnata da motivazioni e dati verificabili: il numero di una fattura non pagata, l'utenza di riferimento, etc.

A tali aspetti si deve prestare particolare attenzione quando la richiesta arriva per telefono: oltre a chiedere una comunicazione scritta, si può, anzi si deve pretendere che la richiesta sia circostanziata; ciò al fine di verificare se non sia una truffa e che quindi la telefonata provenga effettivamente dal soggetto per il quale la voce dice di chiamare (in proposito, verifichiamo in primis i dati relativi alle modalità di pagamento), e poi ovviamente, al fine di verificare se la richiesta che ci viene fatta è legittima e dunque dobbiamo pagare.

Se qualcosa non quadra, prendiamoci il tempo per capire cosa fare.

D'altro canto, esiste un passaggio che il creditore dovrebbe fare (la legge indica i casi in cui non è necessaria) e cioè la costituzione in mora (nei casi di morosità con servizio attivo la procedura è regolata dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento di utenza, mentre una delibera ad hoc dell'ARERA sul servizio idrico, come è prevista per luce e gas, deve essere ancora emessa).


Motivo della richiesta: la mancata comunicazione del diritto di proprietà


Nel caso di specie, la società a sostegno della richiesta addurrebbe il fatto che il consumatore non ha comunicato di essere proprietario dell'immobile.

Richiesta di pagamento telefonica
A chi scrive non risulta che tale adempimento sia utile, se il contatore non è attivo.

Se il contatore è attivo, la mancata comunicazione del cambio di proprietà potrebbe invece creare dei problemi: infatti, noi consumiamo ma le fatture vengono indirizzate al precedente proprietario. È chiaro che quest'ultimo ci verrà a cercare e non per offrici un caffè e ad es. ci chiederà il rimborso ed eventualmente chiederà al Gestore la cessazione del contratto (in ogni caso ad un certo punto vi provvederà il Gestore di sua iniziativa in caso di morosità).

Non si riesce a comprendere quindi il senso della richiesta, così come riportato; potrebbe essere stato frainteso o non ben spiegato; ecco (anche) perché sono decisamente da preferire le comunicazioni scritte.


Utenze, prescrizione e altri aspetti legati al lungo tempo trascorso


In ogni caso, la richiesta potrebbe essere da contestare per il lunghissimo lasso di tempo trascorso. Come noto a molti, un diritto non può essere preteso all'infinito: esiste un lasso di tempo determinato entro il quale il diritto va esercitato e decorso il quale il diritto va appunto in prescrizione.

Bollette utenze acqua
Tale lasso di tempo varia da diritto a diritto; la durata ordinaria è di dieci anni; a essa fanno eccezione vari casi, tra cui, per quanto qui interessa, quello che riguarda ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in tempi più brevi, per le quali la prescrizione è di cinque anni (v. art. 2948 c.c.).

Teniamo presente che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Le utenze d'acqua rientrano in tale caso per quanto riguarda ciò che deve essere pagato periodicamente. Non vi rientrano per i pagamenti che vanno effettuati una volta per tutte, per i quali vale dunque la prescrizione decennale.

Calcolo pagamenti utenze
La decorrenza della prescrizione può però essere interrotta: in tal caso il periodo comincia decorrere nuovamente (se sono previsti cinque anni, perché si compia, dovranno trascorrere altri cinque anni).

Rammentiamo inoltre che la prescrizione del corrispettivo nelle utenze di acqua è stata ridotta a due anni a far data dal 1 gennaio 2020, ma la questione non riguarda il nostro discorso.
In proposito qui ci limitamo solo a chiederci se la norma che introduce la novità (art. 1, co.4-10, L. n. 205/2017) si rifierisce a tutto ciò che l'utente deve pagare o solo ciò che dev'essere pagato periodicamente ogni anno o meno.

Proseguendo nel nostro discorso, da quanto qui detto, e sempre secondo le succinte informazioni che abbiamo nella domanda dell'utente, la richiesta di pagamento non può riguardare il lasso di tempo che parte dal 2007, ma al più (per alcune voci) dal 2009, salvo che appunto la decorrenza della prescrizione non sia stata interrotta.

Altro motivo di eventuale contestazione può attenere alla tempistica della fatturazione.

Detta tempistica con riferimento all'acqua è prevista per quanto riguarda i consumi o la chiusura del rapporto (v. Delib. 655/2015/R/idr), questione che qui, da quanto è indicato nella domanda non dovrebbe rientrare; in ogni caso, il mancato rispetto della tempistica difficilmente incide sull'importo dovuto - la questione è da valutare nel concreto - ma la compagnia diviene passibile di segnalazione all'ARERA e dell'irrogazione di una sanzione.

A distanza di anni, quindi, il lungo lasso di tempo trascorso diviene un importante elemento da considerare in aggiunta, anzi prima delle questioni di merito, le quali, per es., seppur corrette, potrebbero essere andate in prescrizione; ancora, possiamo andare a verificare se il contratto esiste ancora, quando è legalmente venuto meno, etc.

Sempre in generale (qui non sembrano addebitati consumi), per quanto attiene al merito della richiesta, quale è ad esempio la fatturazione consumi, la valutazione andrà fatta caso per caso, ovviamente, per verificare al tempo in cui si fa riferimento qual era la situazione concreta.


Fornitura di servizio idrico, come contestare


Quali sono le modalità della eventuale contestazione?

Certamente si può semplicemente provare a contattare anche telefonicamente o di persona la Compagnia. Ciò consentirà un primo controllo della effettività della provenienza della richiesta – e si potrà cercare di chiudere la questione bonariamente; sarà bene avere una traccia della eventuale soluzione della questione.

Fatture servizio idrico
In alternativa, attendiamo che ci sia qualcosa di scritto, anche perché è difficile contestare qualcosa della cui esistenza non si può dare prova (l'altra parte potrebbe dire che detta richiesta illegittima non è mai avvenuta).

Ricevuta la comunicazione, potremo contestarla seguendo le modalità indicate dallo stesso Gestore e dalla Delib. 655/2015/R/idr.; se non riceviamo alcunché, potremmo comunque chiedere informazioni in forma scritta, sempre secondo le modalità indicate dallo stesso Gestore e dalla Delibera 655/2015/R/idr.

Se per tale via non si raggiungerà la soluzione - la risposta non ci soddisfa, o il Gestore non ha risposto entro i tempi indicati - si potrà valutare se esperire un tentativo di conciliazione; tale tentativo, a differenza dei settori di luce e gas non è (al momento) obbligatorio prima di rivolgersi al giudice. Attualmente, è anche possibile esperire reclamo allo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente; le due modalità sono alternative.


Contatore non sigillato nonostante richiesta


Cogliamo l'occasione per rispondere qui a un'altra domanda proposta sempre sul forum di lavorincasa.it dedicato alle problematiche dei consumatori.

Cosa invece fare se, al contrario del caso esposto sin qui, succede invece che nonostante la richiesta il contatore non viene chiuso?
La risposta è: in primis, verificare i tempi di esecuzione e gli indennizzi previsti.

Infatti, l'ARERA (sempre con la delib. 655/2015) ha stabilito che tra gli indicatori di qualità vi è anche il tempo impiegato per disattivare la fornitura e ha all'uopo previsto degli indennizzi in caso di mancato o ritardato adempimento.

Ciò vuol dire che se il Gestore non esegue la detta disattivazione entro i tempi previsti, è tenuto a riconoscere al cittadino l'indennizzo dovuto.

Il Gestore può anche adottare livelli di qualità migliori (o per ulteriori casi) di quelli stabiliti dall'ARERA.

Per ulteriori dettagli rinviamo alla lettura della detta delibera reperibile sul sito dell'ARERA.

Ove il Gestore non dovesse attivarsi come per legge si dovrà seguire la strada suindicata per la contestazione e, ove l'inadempimento dovesse arrecare dei danni al consumatore, questi potrà richiederne il risarcimento anche in sede giudiziaria.

Per altre informazioni nonché, per essere aggiornati in una materia in continua evoluzione, si può consultare il link https://www.arera.it/atlante/index.htm e/o chiedere informazioni ai contatti indicati dall'ARERA sul suo sito.

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Contatore acqua sigillato da anni e richiesta di pagamento
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