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Chi è il titolare del servizio idrico nell'ambito di un condominio?
Come si ripartiscono le spese inerenti tale servizio?
Che cosa sono e chi può decidere l'installazione dei contatori di sottrazione?
Che cosa succede se uno o più condòmini non pagano la propria quota di acqua?
Partiamo dalla titolarità del servizio idrico in ambito condominiale.
È normale che il contratto con l'ente rogatore del servizio sia firmato dall'amministratore in nome e per conto dei condòmini. È prevista la possibilità che ognuno dei condòmini abbia un singolo rapporto contrattuale con l'ente, ma nell'ambito dei condomini che si sviluppano in senso verticale questa è un'ipotesi residuale.
La residualità di tale ipotesi è data dal fatto che il contatore di riferimento per l'ente fornitore è quello da esso installato al punto di diramazione e innesto tra le tubazione pubblica e quella privata. Dopo tale congegno, l'impianto diviene condominiale e di conseguenza la responsabilità per la qualità dell'acqua, che è garantita dall'erogatore fino al punto di consegna.
La individualizzazione delle forniture, quindi, diviene realizzabile nel condominio verticale quando i singoli contatori (dove esistenti) possono essere posti in un luogo simile a quello unico condominiale.
Quando l'amministratore deve ripartire una spesa relativa, ad esempio, alla corrente elettrica, piuttosto che alla pulizia scale, solitamente fa ricorso alle tabelle millesimali.
Solitamente e non sempre, in quanto potrebbero esservi in alcuni condomini degli accordi differenti che ad esempio prevedano la ripartizione paritaria, ecc.
E per l'acqua, come funziona?
Bisogna partire da un dato fondamentale: la legge (si veda D.lgs. n. 152/2006) spinge verso un sistema che incentivi l'installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore, così detto di sottrazione. Questo, dove è presente, consente di utilizzare la lettura rilevata come base certa per l'addebito dei costi di consumo.
Per gli altri costi, si pensi ai costi fissi (es. canoni) o consumi per le parti comuni, bisogna fare ricorso ai millesimi di proprietà.
E se non esistono contatori di sottrazione? È possibile per l'assemblea deliberare l'uso di un particolare criterio di ripartizione, quale ad esempio quello che prende come riferimento il numero di occupanti una unità immobiliare? La risposta è negativa.
Come specificato dalla Cassazione, infatti, le norme codicistiche in materia condominiale e in particolare l'art. 1123 c.c. non ammettono, a meno che non sia raggiunto un accordo tra tutti i condòmini, che il costo relativo all'erogazione dell'acqua, sia suddiviso in ragione del numero di persone che abitano stabilmente nel condominio sulla base di una delibera assunta a maggioranza, e che conseguentemente resti esente dalla partecipazione alla spesa il singolo condòmino il cui appartamento sia rimasto disabitato nel corso dell'anno.
L'art. 1123 c.c., infatti, prevede un criterio per la ripartizione delle spese di tutti i beni e servizi di cui i condomini godono indistintamente, che si fonda su una corrispondenza proporzionale tra l'onere contributivo e il valore della proprietà di cui ciascuno condòmino è titolare (in tal senso Cass. 1 agosto 2014 n. 17557).
Come dire: senza contatori di sottrazione e in mancanza di particolari accordi tra le parti, le spese inerenti il servizio idrico devono essere suddivise tra i condòmini in base ai millesimi di proprietà. La ripartizione più equa, quindi, è quella che è possibile effettuare in presenza dei contatori di sottrazione.
La decisione d'installare i contatori di sottrazione è individuale oppure può essere decisa dall'assemblea?
Secondo la giurisprudenza si tratta di materia di competenza condominiale e per di più tale decisione non deve essere considerata innovativa.
La decisione d'installare i contatori di sottrazione è individuale oppure può essere decisa dall'assemblea?
Secondo la giurisprudenza si tratta di materia di competenza condominiale e per di più tale decisione non deve essere considerata innovativa.
In un caso in cui un'assemblea condominiale aveva deliberato la trasformazione dell'impianto di idrico, decidendo per il passaggio dal sistema a così detta bocca tarata a quello ad acqua diretta, prevedendo di conseguenza la installazione di contatori individuali di sottrazione, il Tribunale chiamato a valutare la legittimità di questa decisione non solo ha stabilito che la stessa non costituisce innovazione, ma solamente un semplice miglioramento di un servizio comune, ma ha altresì evidenziato che da tale considerazione ne discende che la relativa delibera assembleare può essere validamente adottata a maggioranza semplice non servendo l'unanimità o la maggioranza qualificata indicata per le innovazioni (in tal senso Trib. Genova 6 luglio 2016 n. 2364).
I condòmini devono comunicare i dati inerenti il proprio contatore di sottrazione e comunque consentirne la lettura alle scadenze decise dall'assemblea o comunque stabilite dall'amministratore al fine di garantire la corretta ripartizione dei consumi.
È bene comunque tenere presente che per quanto le letture dei contatori di sottrazione possano essere vicine in termini temporali a quelle del contatore dell'ente erogatore (che solitamente effettua le letture senza comunicare in quale giorno andrà a effettuarle), non vi sarà mai una precisa corrispondenza nella somma tra consumi individuali e quello collettivo.
È utile ricordare che, in quanto servizio comune, la ripartizione del relativo costo dev'essere predisposta dall'amministratore, il quale può domandare, all'inizio del mandato, una specifica voce di compenso per la ripartizione delle bollette dell'acqua.
Frasi del tipo:
provvederemo alla sospensione del servizio idrico se non verranno pagati entro quindici giorni dal ricevimento della presente le somme dovute
molte volte sono una laconica richiesta di pagamento che giunge dagli enti erogatori.
Più che molte volte sempre, in quanto il distacco dalla fruizione del servizio idrico è subordinato all'invio di una lettera di sollecito.
Se nessuno paga, il servizio viene sospeso a tutti. Logico, verrebbe da aggiungere.
Se qualcuno non paga l'erogazione viene comunque sospesa a tutti quanti e questo è meno comprensibile.
Eppure è così che ragionano gli enti erogatori del servizio idrico: dato che il contratto è stipulato con il condominio e siccome il debitore è il condominio, al creditore non interesse chi non paga, perché a lui risulta che a non pagare è stato il condominio.
Discorso formalmente corretto, ma la legge deve essere interpretata anche alla luce del significato reale delle norme poste a tutela dei condòmini adempienti nel caso di mancati pagamenti dei morosi (art. 63, secondo comma, disp. att. c.c.).
Fermo restando che sarebbe auspicabile una complessiva rivisitazione della disciplina delle conseguenze dell'inadempimento dei pagamenti condominiali, specie in relazione a quei servizi suscettibili di godimento separato, quale può essere considerato il servizio idrico.
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