Contatori individuali in condominio, installazione e ripartizione delle spese

In condominio vi è un contatore principale, quello che serve all'ente a fatturare i consumi e dovrebbero essercene altri individuali utili a ripartire i consumi
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Servizio idrico in condominio


Chi è il titolare del servizio idrico nell'ambito di un condominio?

Come si ripartiscono le spese inerenti tale servizio?

Che cosa sono e chi può decidere l'installazione dei contatori di sottrazione?

Che cosa succede se uno o più condòmini non pagano la propria quota di acqua?

Contatore-condominioPartiamo dalla titolarità del servizio idrico in ambito condominiale.

È normale che il contratto con l'ente rogatore del servizio sia firmato dall'amministratore in nome e per conto dei condòmini. È prevista la possibilità che ognuno dei condòmini abbia un singolo rapporto contrattuale con l'ente, ma nell'ambito dei condomini che si sviluppano in senso verticale questa è un'ipotesi residuale.

La residualità di tale ipotesi è data dal fatto che il contatore di riferimento per l'ente fornitore è quello da esso installato al punto di diramazione e innesto tra le tubazione pubblica e quella privata. Dopo tale congegno, l'impianto diviene condominiale e di conseguenza la responsabilità per la qualità dell'acqua, che è garantita dall'erogatore fino al punto di consegna.

La individualizzazione delle forniture, quindi, diviene realizzabile nel condominio verticale quando i singoli contatori (dove esistenti) possono essere posti in un luogo simile a quello unico condominiale.


Ripartizione delle spese dell'acqua in ambito condominiale


Quando l'amministratore deve ripartire una spesa relativa, ad esempio, alla corrente elettrica, piuttosto che alla pulizia scale, solitamente fa ricorso alle tabelle millesimali.
Solitamente e non sempre, in quanto potrebbero esservi in alcuni condomini degli accordi differenti che ad esempio prevedano la ripartizione paritaria, ecc.

E per l'acqua, come funziona?
Bisogna partire da un dato fondamentale: la legge (si veda D.lgs. n. 152/2006) spinge verso un sistema che incentivi l'installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore, così detto di sottrazione. Questo, dove è presente, consente di utilizzare la lettura rilevata come base certa per l'addebito dei costi di consumo.

Per gli altri costi, si pensi ai costi fissi (es. canoni) o consumi per le parti comuni, bisogna fare ricorso ai millesimi di proprietà.

E se non esistono contatori di sottrazione? È possibile per l'assemblea deliberare l'uso di un particolare criterio di ripartizione, quale ad esempio quello che prende come riferimento il numero di occupanti una unità immobiliare? La risposta è negativa.

Come specificato dalla Cassazione, infatti, le norme codicistiche in materia condominiale e in particolare l'art. 1123 c.c. non ammettono, a meno che non sia raggiunto un accordo tra tutti i condòmini, che il costo relativo all'erogazione dell'acqua, sia suddiviso in ragione del numero di persone che abitano stabilmente nel condominio sulla base di una delibera assunta a maggioranza, e che conseguentemente resti esente dalla partecipazione alla spesa il singolo condòmino il cui appartamento sia rimasto disabitato nel corso dell'anno.

L'art. 1123 c.c., infatti, prevede un criterio per la ripartizione delle spese di tutti i beni e servizi di cui i condomini godono indistintamente, che si fonda su una corrispondenza proporzionale tra l'onere contributivo e il valore della proprietà di cui ciascuno condòmino è titolare (in tal senso Cass. 1 agosto 2014 n. 17557).

Come dire: senza contatori di sottrazione e in mancanza di particolari accordi tra le parti, le spese inerenti il servizio idrico devono essere suddivise tra i condòmini in base ai millesimi di proprietà. La ripartizione più equa, quindi, è quella che è possibile effettuare in presenza dei contatori di sottrazione.


Installazione dei contatori di sottrazione


La decisione d'installare i contatori di sottrazione è individuale oppure può essere decisa dall'assemblea?

Secondo la giurisprudenza si tratta di materia di competenza condominiale e per di più tale decisione non deve essere considerata innovativa.Installazione-contatore
La decisione d'installare i contatori di sottrazione è individuale oppure può essere decisa dall'assemblea?

Secondo la giurisprudenza si tratta di materia di competenza condominiale e per di più tale decisione non deve essere considerata innovativa.

In un caso in cui un'assemblea condominiale aveva deliberato la trasformazione dell'impianto di idrico, decidendo per il passaggio dal sistema a così detta bocca tarata a quello ad acqua diretta, prevedendo di conseguenza la installazione di contatori individuali di sottrazione, il Tribunale chiamato a valutare la legittimità di questa decisione non solo ha stabilito che la stessa non costituisce innovazione, ma solamente un semplice miglioramento di un servizio comune, ma ha altresì evidenziato che da tale considerazione ne discende che la relativa delibera assembleare può essere validamente adottata a maggioranza semplice non servendo l'unanimità o la maggioranza qualificata indicata per le innovazioni (in tal senso Trib. Genova 6 luglio 2016 n. 2364).

I condòmini devono comunicare i dati inerenti il proprio contatore di sottrazione e comunque consentirne la lettura alle scadenze decise dall'assemblea o comunque stabilite dall'amministratore al fine di garantire la corretta ripartizione dei consumi.

È bene comunque tenere presente che per quanto le letture dei contatori di sottrazione possano essere vicine in termini temporali a quelle del contatore dell'ente erogatore (che solitamente effettua le letture senza comunicare in quale giorno andrà a effettuarle), non vi sarà mai una precisa corrispondenza nella somma tra consumi individuali e quello collettivo.

È utile ricordare che, in quanto servizio comune, la ripartizione del relativo costo dev'essere predisposta dall'amministratore, il quale può domandare, all'inizio del mandato, una specifica voce di compenso per la ripartizione delle bollette dell'acqua.


Conseguenze per il mancato pagamento da parte dei condòmini


Frasi del tipo:

provvederemo alla sospensione del servizio idrico se non verranno pagati entro quindici giorni dal ricevimento della presente le somme dovute

molte volte sono una laconica richiesta di pagamento che giunge dagli enti erogatori.
Più che molte volte sempre, in quanto il distacco dalla fruizione del servizio idrico è subordinato all'invio di una lettera di sollecito.

Se nessuno paga, il servizio viene sospeso a tutti. Logico, verrebbe da aggiungere.
Se qualcuno non paga l'erogazione viene comunque sospesa a tutti quanti e questo è meno comprensibile.

Eppure è così che ragionano gli enti erogatori del servizio idrico: dato che il contratto è stipulato con il condominio e siccome il debitore è il condominio, al creditore non interesse chi non paga, perché a lui risulta che a non pagare è stato il condominio.

Discorso formalmente corretto, ma la legge deve essere interpretata anche alla luce del significato reale delle norme poste a tutela dei condòmini adempienti nel caso di mancati pagamenti dei morosi (art. 63, secondo comma, disp. att. c.c.).

Fermo restando che sarebbe auspicabile una complessiva rivisitazione della disciplina delle conseguenze dell'inadempimento dei pagamenti condominiali, specie in relazione a quei servizi suscettibili di godimento separato, quale può essere considerato il servizio idrico.

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Contatore dell'acqua in condominio
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Alert Commenti
  • Franca
    Franca
    Lunedì 7 Febbraio 2022, alle ore 17:33
    Ho la necessità di installare un contatore di sottrazione per conteggiare il consumo del mio appartamento (1° piano) e l'attività commerciale sottostante.
    Come dividere la bolletta considerando che, oltre ai consumi reali, le voci in bolletta sono diverse (quote fisse e oneri vari)?
    È corretto dividere in percentuale la bolletta considerando la percentuale del reale consumo?
    rispondi al commento
  • Maria Spadaro
    Maria Spadaro
    Sabato 29 Gennaio 2022, alle ore 11:37
    Nel condominio dove vivo,  vorremmo realizzare un nuovo impianto idrico per singolo appartamento, i contatori saranno collocati al piano interrato, da qui partiranno i singoli tubi che arriveranno ai singoli appartamenti posti ai vari piani del palazzo, trattandosi di impianto nuovo e non di sostituzione le spese come dovranno essere ripartite? 
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Maria spadaro
      Lunedì 14 Febbraio 2022, alle ore 12:16
      Da quanto compreso si tratta di singoli impianti che partono da un medesimo punto al piano interrato, direi, quindi, che non ci sono impianti comuni Non dovrebbero esserci differenze di costo 
      rispondi al commento
  • Maryseo
    Maryseo
    Martedì 27 Luglio 2021, alle ore 14:15
    Siamo quattro condomini proprietari di cui uno si è intestato il contratto idrico e ha sempre preteso di divide in quattro la bolletta nonostante io non sia residente e nemmeno ha voluto mettere il sottocontatore.
    Io ho sempre pagato la quarta parte della bolletta ma adesso con il Covid, ci manco da 2 anni e non vorrei pagare.
    Che devo fare?
    Fare richiesta diretta all'ente idrico per un nuovo allacciamento?
    E quanto mi costerebbe?
    Ed il canone non residente non consumi, quanto andrei a pagare?
    Mi conviene?
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Maryseo
      Giovedì 2 Settembre 2021, alle ore 11:09
      Occorre valutare con l'aiuto di un tecnico il da farsi concreto per "staccarsi".Per quanto riguarda i costi di allacciamento, questi variano.Deve provare a sentire l'Ente che fornisce il servizio.  
      rispondi al commento
  • Anto.asto
    Anto.asto
    Sabato 9 Maggio 2020, alle ore 17:57
    Gli appartamenti disabitati (che hanno zero consumi da anni) dovrebbero pagare solo le spese fisse, mentre io e l’appartamento abitato dovremmo dividere le spese variabili dovute ai consumi, giusto?
    Ma come dovrei dividerle?
    Antonio
    rispondi al commento
  • Antoasto
    Antoasto
    Sabato 9 Maggio 2020, alle ore 17:45
    Nel 2011 ho acquistato un appartamento in una palazzina con 8 appartamenti, all’epoca dei fatti erano occupati (in affitto) solo 3 appartamenti ed io (in acquisto) avevo il 4°.
    Mi è stato fatto intestare (dall’ex proprietario) l’utenza idrica che (scopro successivamente) dal contatore generale in strada arrivava nel sottotetto e serviva 4 appartamenti (2 disabitati in ogni caso).
    Il problema era con quello abitato, perche non c’era nessun contatore di sottrazione per ogni vasca di ogni appartamento.
    Solo dopo vari solleciti miei (io il mio nel frattempo lo avevo messo) i proprietari degli altri 3 appartamenti decisero di mettere un contatore per ogni vasca, in modo che io potessi vedere l’effettivo consumo procapite.
    La mia domanda è: nelle bollette ci sono tantissime voci (quote fisse, di acquedotto, di fognatura, di depurazione, oneri perequazione ecc ecc), come dovrei fare per dividerle equamente senza perdere la vista (e non solo) per ogni appartamento?
    rispondi al commento
  • Mik9011
    Mik9011
    Venerdì 4 Ottobre 2019, alle ore 19:48
    Abito in un condominio di 5 unità ma il contatore è uno solo per tutti.
    Si può richiedere che ogniuno dei condomini ha il suo? A chi rivolgermi ?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Mik9011
      Venerdì 11 Ottobre 2019, alle ore 11:29
      Hai due alternative: la prima, la più semplice è quella di installare un contatore di sottrazione e chiedere all'amministratore (o se non c'è agli altri condòmini) di pagare solo per i consumi. La seconda, un po' più onerosa, ma defintiva, è chiedere all'ente ergatore del servizio idrico se vi siano le condizioni per renderti autonomo, cioè avere contatore e contratto direttamente con loro.
      rispondi al commento
  • Simoro
    Simoro
    Mercoledì 18 Settembre 2019, alle ore 03:48
    Sto ristrutturando casa, il contatore dell'acqua attualmente è all'interno dell'appartamento al secondo piano.
    È possibile spostarlo in una nicchia sul terrazzo accanto a quello del gas?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Simoro
      Giovedì 26 Settembre 2019, alle ore 18:43
      Se il regolamento di condominio non pone divieti del genere, non vedo ragioni ostative.
      rispondi al commento
  • Roby71
    Roby71
    Lunedì 26 Agosto 2019, alle ore 22:10
    Comunque pagando solo i consumi di un contatore.
    rispondi al commento
  • Roby711
    Roby711
    Lunedì 26 Agosto 2019, alle ore 22:06
    Un condomino ha acquistato due appartamenti e li ha uniti, ha quindi distaccato un contatore dell'acqua, è possibile farlo?
    O doveva tenere tutti e due i contatori nonostante i due appartamenti sono stati uniti?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Roby711
      Lunedì 9 Settembre 2019, alle ore 16:00
      Va aggiornato il numero di impegnativi presso l'ente erogatore, ma non ci sono ragioni, se ora l'appartamento è unico, che vi fossero due diversi contatori.
      rispondi al commento
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