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Quando ci si trova ad affrontare una causa scaturita per problematiche che interessano aspetti tecnici e/o scientifici, il magistrato, per poter svolgere nel modo più giusto la formulazione della propria sentenza, si affida al supporto di un consulente tecnico di ufficio, il CTU.
A ciascuna parte in causa, a sua volta, sarà concessa la possibilità di nominare, un proprio consulente di parte.
La consulenza tecnica di parte, brevemente detta CTP, è un tipo di consulenza che viene richiesta ad un tecnico, in seno ad un iter processuale.
Questo tipo di consulenza, dovrebbe essere sempre svolta da tecnici esperti, per il settore di interesse.
In effetti, si può parlare di una consulenza tecnica di parte, relativa agli ambiti più disparati ma, trattando noi del settore edile e similari, daremo per scontato che ci si riferisca a consulenze tecnico di ambito edile, rendendo però valido per più branche, quanto andremo ad enunciare.
L'art. 201, del codice di procedura civile, prevede che il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
Da qui si evince che, le operazioni peritali, presuppongano due figure tecniche, il consulente tecnico di parte, individuato da una parte in causa ed il consulente tecnico d'ufficio, incaricato dal giudice.
Va precisato, comunque, che a differenza del consulente tecnico d'ufficio, la nomina del consulente tecnico di parte non è obbligatoria, ma caldamente consigliata.
Infatti, è preferibile affidarsi ad un addetto ai lavori, in modo da poter valutare al meglio l'operato del C.T.U. e di tutta l'attività peritale, in genere.
La consulenza tecnica di parte, viene svolta da un professionista, esperto del settore e a sostegno di una determinata causa, in supporto della tesi formulata dalla parte in causa che gli ha spontaneamente conferito l'incarico.
La consulenza tecnica di parte, viene resa, con la finalità di contribuire a sostenere quanto dichiarato nella tesi dei propri assistiti, sempre e comunque in accordo con l'attività e le disposizioni, che il legale, titolare della causa, avrà precedentemente indicato.
La figura del consulente tecnico di parte, è una figura complessa, poiché, dovrà offrire supporto e informazioni, al consulente tecnico di ufficio, incaricato dal giudice a capo della causa.
Da qui si evince che le operazioni peritali, presuppongano due figure tecniche, il consulente tecnico di parte, individuato da una parte in causa ed il consulente tecnico di ufficio, un tecnico incaricato dal giudice.
Va precisato, comunque, che a differenza del consulente tecnico d'ufficio, la nomina del consulente tecnico di parte non è obbligatoria, ma caldamente consigliata.
Infatti, è preferibile affidarsi ad un addetto ai lavori, in modo da poter valutare al meglio l'operato del C.T.U. e di tutta l'attività peritale, in genere.
Tutte le volte in cui, una persona risulta implicata in una causa oppure, nei casi in cui sia lei parte attrice, intendendo cioè, intraprenderne una, è buona norma incaricare un tecnico di fiducia, in modo che sia più semplice affiancare le attività condotte dal C.T.U.
Generalmente, il consulente tecnico di parte, svolge la libera professione e, in quanto specializzato in un determinato settore, risulta adatto a ricoprire il ruolo che gli viene conferito.
La parte in causa, attuale o potenziale che sia, conferisce l'incarico ad un tecnico di fiducia, nel quale riconosce le giuste competenze per poter condurre al meglio tale attività.
Come espressamente indicato all'art.194, del codice di procedura civile, il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62 , da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone.
Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.
Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.
Bisogna però sottolineare il fatto che, per legge, il professionista, al momento della nomina, non necessita di particolari requisiti, e, per assurdo, nemmeno dell'iscrizione ad un albo.
Nel codice di procedura civile, infatti, non si fa menzione al possesso di alcun titolo.
Il fatto che lo abbia, però, e che svolga la professione, lascia presagire una competenza in materia, necessaria al buon esito dell'attività da condurre.
Tra le attività del C.T.P., vi è quella di predisporre delle osservazioni che possono essere di natura scritta o verbale e consegnarle al C.T.U.
Questi, a sua volta, non è tenuto a prenderle in considerazione pur essendo obbligato a depositare agli atti quanto verbalizzato.
Il consulente tecnico di parte, nel condurre la propria attività, deve garantire al proprio cliente, che quanto peritato dal C.T.U., sia veramente rispondente alla realtà dei fatti.
Inoltre, con osservazioni mirate ed eventuali critiche al risultato raggiunto dallo stesso, contribuire a tutelare al massimo, gli interessi dell'assistito.
Il ruolo del C.T.P., a differenza di quello del C.T.U., che supporta tecnicamente e scientificamente l'attività del giudice, è di tutt'altro genere.
Inoltre, il C.T.P. si limita a controllare l'operato del consulente tecnico d'ufficio, senza sostituirlo.
Infatti, al fine della sentenza, varrà sicuramente l'operato del C.T.U., tecnico espressamente incaricato dal giudice.
La bravura di un consulente tecnico di parte, sta nel far recepire al meglio tutte le osservazioni che, di volta in volta, vorrà produrre, e guadagnarsi così, la stima e la fiducia del C.T.U., prima ancora che della corte giudicante.
Solo in questo caso, infatti, il C.T.U., potrà prendere seriamente in considerazione l'operato del C.T.P., e sottoporre quanto osservato, all'attenzione del giudice.
In definitiva, possiamo dire che quello del consulente tecnico di parte è un ruolo di fondamentale importanza, poiché un giusto contributo, e una corretta interazione con il perito ufficiale, potrebbe cambiare drasticamente l'andamento della sentenza.
Innanzi tutto, il consulente tecnico di parte, deve essere un tecnico con il quale instaurare un rapporto fiduciario.
È per questa ragione che va ricercato, e individuato, tra i tecnici di nostra conoscenza e di cui abbiamo stima.
Quindi è bene, e sempre consigliabile, affidarsi ad un tecnico di fiducia, che possa partecipare con cognizione di causa, ai sopralluoghi fissati dal C.T.U., alle riunioni e ad ogni attività peritale, necessaria a stabilire la realtà dei fatti.
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