In caso di condono edilizio pendente si possono effettuare nuovi lavori?

Cosa ha stabilito il Consiglio di Stato per quanto riguarda la possibilità di realizzare nuovi lavori nell'ipotesi di pendenza di un'istanza di condono edilizio?
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Istanza di condono edilizio pendente si possono eseguire nuovi lavori?


Nel caso di pendenza di istanza di condono edilizio il Consiglio di Stato indica quali sono gli interventi realizzabili.

Risulta possibile effettuare delle modifiche per un immobile su cui pende un'istanza di condono edilizio?
Sulla questione è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza numero 6429/2021, stabilendo che dipende sia dalla tipologia di intervento che dall'abuso edilizio. La fattispecie, prevedeva la realizzazione di una serie di interventi edilizi abusivi, in una zona che poi è stata successivamente sottoposta a vincolo paesaggistico e che a seguito di presentazione di istanza di condono erano state realizzate anche altre opere.

Condono edilizio pendente e nuovi lavori
Il Consiglio di Stato ha confermato quanto stabilito dai giudici di primo grado, precisando che in pendenza di procedimento di condono di un manufatto, gli unici interventi edilizi consentiti su di esso sono quelli diretti a garantirne la conservazione.
Questi interventi, però, non possono mutare la struttura, i volumi e i prospetti, a meno che siano indispensabili, per cui è necessaria una preventiva interlocuzione con l'Amministrazione, per stabilire quali siano i caratteri e le esatte dimensioni del manufatto abusivo per verificarne la condonabilità.

La norma in materia di condono non ammette, in pendenza del procedimento, la realizzazione di opere edilizie aggiuntive tanto meno l'impiego di materiali di costruzione diversi da quelli originari, comportando di fatto la qualificazione dell'intervento come sostituzione edilizia, venendo meno quindi la continuità tra la vecchia e la nuova costruzione e l'attuale riconoscibilità del manufatto originario oggetto dell'istanza di condono.

Per quanto riguarda il permesso di costruire in sanatoria, i giudici hanno confermato che, la presentazione di un'istanza di sanatoria non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, ma produce solo un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva, che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria.

Gli interventi edilizi contestati nel caso di specie, erano stati realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Le opere eseguite in zona vincolata paesaggisticamente, comportanti la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria, non possono essere condonate.

Ancora, non è possibile invocare epoche di realizzazione anteriori alla pianificazione e ai vincoli. L'esistenza del vincolo deve essere valutata al momento dell'esame della domanda di condono, con la conseguenza che se non sussistono le condizioni di rispetto della normativa vincolistica in quel momento, il titolo in sanatoria non può essere concesso, anche se l'edificazione rispettava questa norma al momento della sua realizzazione senza autorizzazione.

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Condono edilizio pendente: è possibile procedere con nuovi lavori?
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