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Esaminiamo una vicenda che è stata posta dinnanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte.
Un condomino, volendo regolarizzare la propria posizione circa la realizzazione di un abuso edilizio (nella fattispecie, un abbaino sul tetto dell'edificio comune), presentava richiesta di concessione in sanatoria con l'Amministrazione Comunale.
Questa gli richiedeva, per poter agire in giudizio, di fornire prova di una richiesta di autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale. Il caso è così finito nelle aule di Tribunale.
La sentenza ha sancito che il Comune interessato non può agire in ordine al rigetto dell'istanza in sanatoria a causa del mancato assenso preventivo da parte dell'assemblea condominiale.
L'Ente territoriale, ha il compito di sorvegliare la conformità dell'opera alla normativa urbanistica concernente l'aspetto del diritto amministrativo, ma non è legittimato ad interferire nei rapporti di tipo privato.
La stessa Corte di Cassazione, ha statuito che un condomino, ex art.1102 del c.c., può realizzare un abbaino sul tetto condominiale, se la realizzazione dell'opera stessa non vada ad inficiare il diritto sulle parti comuni. In altre parole, se tale opera non comporta danno o alterazione alla funzione dell'edificio medesimo.
L'opera deve quindi essere eseguita a regola d'arte, senza ledere in alcuna maniera alla funzione di copertura del tetto condominiale, nonché ridurre le capacità di godimento e disposizione sullo stesso da parte degli altri condomini.
Se l'abbaino in questione risulta essere realizzato abusivamente, la richiesta di condono in sanatoria non dovrà essere formulata dal ricorrente, previo consenso obbligatorio conferito da Assemblea Condominiale.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17099 del 2006, ha infatti fatto rilevare che l'abbaino in questione, anche se realizzato abusivamente, costituisce una pertinenza che incide su una parte comune dell'edificio, ma non comporta alcun tipo di decremento circa l'uso comune del bene sul quale l'opera stessa è stata realizzata.
Ne consegue che la richiesta del Comune al singolo condomino di esibire in giudizio il permesso dell'assemblea a far valere istanza di sanatoria dell'abuso realizzato dal condomino, è illegittima.
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