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Condono edilizio: la Cassazione lo può annullare?

I giudici della Corte di Cassazione, avendone accertata l'illegittimità, hanno annullato una concessione edilizia in sanatoria per errata valutazione di volumetria
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Condono edilizio e limite volumetrico


Un provvedimento di concessione edilizia in sanatoria può essere annullato se il giudice accerta l'illegittimità del titolo rilasciato dalla Pubblica Amministrazione.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 34896/2021, si è infatti così espressa:

nell'ipotesi di concessione edilizia in sanatoria, il giudice penale deve accertare la conformità dell'atto alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, anche in ossequio alla previsione di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1985, per il quale la concessione in sanatoria estingue i reati urbanistici solo se le opere risultano conformi agli strumenti urbanistici.


Il caso in esame riguardava il condono edilizio di tre immobili per i quali la Corte d'Appello aveva annullato l'ordine di demolizione dei fabbricati e confermato la concessione di sanatoria.

Condono edilizio e limiti volumetrici
Secondo ,invece, i giudici della Corte di Cassazione, sarebbe stato più corretto considerare le singole unità come un corpo unico e insanabile a causa della violazione del limite di volumetria consentita, pari a 750 m3.

I presupposti del condono edilizio
Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della Legge 724/1994, il condono edilizio si applica:

  • in caso di immobile preesistente, alle opere abusive che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria ovvero - indipendentemente dalla volumetria originaria - un ampliamento superiore a 750 metri cubi;

  • alle opere abusive relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.


Nello specifico, la Corte ha fatto riferimento a quanto previsto dagli artt. 6 e 38, comma 5, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Primo Condono Edilizio), poi richiamati dall'art. 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Secondo Condono Edilizio), sottolineando che, nel caso di bene immobile in comproprietà, per il quale non è stata operata alcuna divisione e né è stato costituito un diritto di proprietà distinto su una specifica porzione del medesimo, la presentazione di istanze di sanatoria separate, da parte di soggetti diversi legittimati, andrebbe a costituire un frazionamento artificioso della domanda in modo tale da aggirare il limite legale di volumetria dell'opera previsto dal citato art. 39, comma 1, della Legge 724/1994.

Ma non solo. Il giudice ha sempre e comunque il dovere di accertare la conformità dell'atto di concessione in sanatoria agli strumenti urbanistici, pertanto:

il giudice, esercitando il doveroso sindacato di legittimità del fatto estintivo o incidente sulla fattispecie tipica penale, può disapplicare la concessione illegittima ex art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248.

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Condono edilizio e limiti volumetrici consentiti
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