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La legge sul sovraindebitamento (Legge n. 3 del 2012) è applicabile anche alle obbligazioni condominiali, e, quindi, al condomino moroso?
È questa la domanda che spesso ci si pone laddove il condomino sia sovraindebitato verso il condominio circa le proprie obbligazioni condominiali. Proviamo, in questa sede a fare chiarezza su tale istituto. Gli articoli della menzionata legge cui far riferimento sono quelli dal 6 al 20.
L'art. 6 contiene la definizione del sovraindebitamento. In esso espressamente si legge che al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla presente sezione, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'art. 7, comma 1, e avente il contenuto di cui all'articolo 8.
Ai fini del presente capo, si intende:
La legge oggetto di trattazione dunque risulta applicabile il linea di principio a tutti quei soggetti (professionisti, consumatori finali, ditte individuali) non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali.
Il condomino che si trovi in una situazione di sovraindebitamento può proporre all'amministratore di condominio la procedura di cui al successivo art. 7 della Legge n. 3 del 2012. In particolare, questi può proporre con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 della medesima legge con sede nel circondario del tribunale competente, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.
È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto e alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice.
Ad ogni modo, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 7, la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.
Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
La proposta stessa dovrà essere depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi (se a esso ci si è rivolto), all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.
Unitamente alla proposta, devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (se si è fatto ad esso ricorso) che deve contenere:
Il giudice può, comunque, concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.
Si tenga, inoltre, presente che il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio. Il procedimento di definizione dell'accordo è disciplinato dagli artt. 10 e successivi del legge oggetto di trattazione.
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