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Condomino non può impugnare delibera con cui si stabilisce fargli causa

Il condomino contro il quale il condominio inizia una causa, o alla cui azione la compagine decide di resistere, non può votare all'assemblea che lo riguarda.
Pubblicato il

CausaChe cosa succede se in un condominio è necessario fare causa ad uno dei condomini?

La risposta più semplice e sbrigativa (per non dire superficiale) è la seguente: si agisce per vedere riconosciute le proprie ragioni.

In verità la risposta meno superficiale e più corretta è la seguente. L'amministratore deve:

a) verificare se si tratti di materia ricompresa nelle proprie competenze;

b) se si tratta di questione esulante dalle proprie attribuzioni, convocare l'assemblea per decidere in merito.

Solo all'esito della decisione assembleare potrà, eventualmente, attivare l'azione giudiziaria (eventualmente preceduta da un tentativo di conciliazione).

Nel caso di deliberazione concernente una lite attiva (ossia da intraprendere) o passiva (ossia una domanda contro la quale difendersi), il condomino che risulta essere controparte non ha diritto di voto.

Da ciò discende che egli non può nemmeno impugnare quella delibera ma può difendersi solamente in altre sedi, ad esempio proprio in giudizio.


Convocazione dell'assemblea


Ai sensi del sesto comma dell'art. 1136 c.c.

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno specificato che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c. - decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione - è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (Cass. SS.UU. n. 4806/05).

Il nuovo art. 66 disp. att. c.c. ha sostanzialmente ripreso quest'orientamento.

Nel caso di omessa convocazione o comunque nel caso di vizi della deliberazione, i condomini possono agire in giudizio ai sensi dell'art. 1137 c.c. per contestare la decisione assembleare.


Legittimazione ad impugnare


Non tutti i condomini possono impugnare una delibera: tale diritto è riconosciuto solamente ad assenti, astenuti e dissenzienti.

In questo contesto, tuttavia, nemmeno tutti coloro che rientrano in questa categoria hanno diritto di contestare.

In una sentenza resa dal Tribunale di Milano nel febbraio del 2013, si legge che con riguardo alla impugnazione di delibere condominiali invalide, la valutazione dell'interesse alla impugnazione si pone in termini di strumentalità rispetto alla decisione sulla rilevabilità d'ufficio della nullità.

Infatti, posto che il giudice può e deve rilevare la eventuale nullità dell'atto posto a fondamento della domanda, non ha senso, ove ad essa la parte non abbia interesse, che detta nullità sia effettivamente rilevata. L'interesse ad impugnare la delibera condominiale deve essere concreto, dovendo concernere la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronunzia di merito può derivare, e non solo astratto. La valutazione della relativa sussistenza è questione di merito, potendo solo quella sull'esistenza dell'interesse in astratto configurare una questione di diritto. Pertanto, essa, se motivata in modo logicamente corretto e sufficiente dal giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità (Trib. Milano 5 febbraio 2013 n. 1655).

In questo contesto, in più d'una occasione, l'assente per causa diversa dall'omessa convocazione è stato considerato non legittimato a far valere la mancata convocazione del suo vicino.

Nella specie decisa dal Tribunale di Milano si litigava in merito ad una delibera con la quale si decideva di iniziare una causa contro un condomino.

Il Tribunale sul punto ha specificato che il condomino non ha diritto ad impugnare e contestare la deliberazione adottata in merito ad un azione di risarcimento dei danni a suo carico, ciò perché il condomino che è portatore di interessi propri in potenziale contrasto con il condominio, perde il diritto di partecipare alla votazione e quindi di impugnare la relativa deliberazione (Trib. Milano 5 febbraio 2013 n. 1655).

Chiaramente a questo punto, legittimamente, ci si potrebbe domandare: ma se il condomino non può partecipare alla deliberazione che senso ha convocarlo, per poi dirgli, non puoi partecipare alla votazione?

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