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Condòmini sempre più esposti ai creditori del condominio

Qualora i creditori del condominio siano insoddisfatti sono pignorabili le quote del singolo condomino anche se non moroso. Le novità della Corte di Cassazione.
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Anche i condòmini non morosi possono pagare i debiti del condominio


Qualora l'amministratore del condominio non abbia provveduto a saldare i debiti nei confronti di fornitori, per i creditori si aprono nuove possibilità. Più rischi quindi per i condòmini virtuosi. Dopo la decisione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12715/2019 del 14 maggio 2019, i condòmini saranno esposti non solo al pignoramento dei propri beni ma anche al pignoramento della quota spesa deliberata dall'assemblea.
Per il recupero di quanto loro spettante, i creditori avranno a disposizione ulteriori tutele.

Il creditore insoddisfatto che intende avviare l'esecuzione forzata nei confronti del condominio deve rivolgersi in primo luogo all'amministratore, che provvederà a fornire l'elenco dei condòmini morosi. Nel caso in cui il credito non venga estinto il creditore potrà aggredire, in via subordinata, i beni degli altri condòmini.

Pignoramento quote condominiali
La giurisprudenza, tuttavia, ha di recente riconosciuto il diritto dei creditori di aggredire direttamente il conto corrente condominiale, prima ancora di avviare il pignoramento nei confronti dei condòmini morosi. Le pronunce dei giudici in tal senso hanno già contribuito ad aggravare la posizione dei condòmini che hanno regolarmente pagato poiché sul conto condominiale transitano anche le somme versate dai condòmini in regola.

La situazione dei condòmini adempienti viene ulteriormente compromessa con il recente provvedimento dei Giudici Supremi.

Nel caso in cui il conto corrente non sia capiente per il recupero del credito, i fornitori potranno aggredire addirittura le quote condominiali non ancora versate da ciascuno dei condòmini. Al condòmino verrà notificato un atto di pignoramento presso terzi, ovvero un pignoramento che si rivolge al credito del condominio nei suoi confronti per le spese deliberate dall'assemblea (consuntivo e piano di riparto).
Il condòmino sarà tenuto a versare il proprio contributo condominiale non già all'amministratore ma al fornitore creditore.

In conclusione, il creditore del condominio insoddisfatto, munito di titolo esecutivo, potrà pignorare il conto corrente condominiale e, laddove fosse incapiente, procedere all'espropriazione del credito vantato dal condominio nei confronti di tutti i condòmini.


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Condòmino moroso: pagano gli altri per lui?
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