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Il condomino subisce un danno proveniente da parti comuni?Per ottenere il risarcimento deve comunque fornire la prova del danno.
Il fatto può apparire basilare ma evidentemente non lo è visto che a questa conclusione, di recente, è giunta la Cassazione con la sentenza n. 5977 dello scorso 16 aprile.
Il tutto ruota attorno al significato da attribuire all'art. 2051 c.c., riguardante la responsabilità per danni da cose in custodia.
La pronuncia appena citata assume indubitabilmente discreto interesse in quanto ripropone quelli che sono i principi cardine in materia di responsabilità per questo genere di danni.
Cerchiamo di capire perché.
Si legge nella sentenza che la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
Pertanto non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno.
Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo comunque sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito.
Sia l'accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all'intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 6753/2004).
L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 4279708; 20427708; 5910/11 secondo cui la norma dell'art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
- Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.) (Cass. 16 aprile 2012 n. 5977).
Un esempio ci aiuterà a spiegare meglio il contenuto della pronuncia in esame.
S'ipotizzi che Tizio, proprietario di un immobile nel condominio Alfa, subisca danni da infiltrazioni proveniente da parti comuni.
Il danneggiato, per ottenere il risarcimento deve provare:
a) il danno;
b) la provenienza;
c) il nesso causale.
Al convenuto che vorrà liberarsi da responsabilità, trattandosi di responsabilità obiettiva, spetterà la prova del caso fortuito.
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