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Morosità e penali in condominio

I condomini, proprietari di un'unità immobiliari, devono contribuire al pagamento delle spese, in caso di morosità scopriamo quali penali saranno applicate.
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Morosità e penali in condominioOgni condomino, per il sol fatto di essere proprietario di un'unità immobiliare facente parte della compagine, deve contribuire al pagamento delle spese necessarie per la gestione e conservazione delle cose comuni.

La misura del pagamento, in proporzione ai millesimi di riferimento della singola proprietà, è stabilita dal rendiconto di gestione (preventivo e consuntivo) approvato dall'assemblea.

L'obbligo di contribuzione vede impegnato, in primo luogo, il proprietario dell'immobile che, alle scadenze indicate dall'assemblea e/o dall'amministratore dovrà provvedere a versare quanto dovuto.

Per il caso di morosità il mandatario dei condomini, il quale, comunque, a livello ordinario è sempre tenuto a provvedere alla riscossione delle quote (art. 1130, primo comma n. 3, c.c.), ha a disposizione due strumenti cumulabili:

a) dare mandato ad un legale per ottenere un decreto ingiuntivo di pagamento immediatamente esecutivo (art. 63, primo comma, disp. att. c.c.);


b) qualora il regolamento lo consenta, sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di uso separato (art, 63 terzo comma, disp. att. c.c.).



Ciò detto è utile domandarsi: è lecita quella clausola del regolamento (assembleare) che prevede l'applicazione di penali per il caso di ritardato pagamento?

Al quesito ha dato risposta, negativa, la Corte di Cassazione con una sentenza, la n. 10929, resa lo scorso 18 maggio.Morosità e penali in condominio

Secondo i giudici di piazza Cavour
una decisione del genere contenuta in un regolamento assembleare, e quindi votata dall'assise con le maggioranze previste dal terzo comma dell'art. 1138 c.c. è da considerasi nulla.

La nullità, è bene ricordarlo, consente l'impugnazione della decisione collegiale senza limiti di tempo (cfr. tra le tante Cass. SS.UU. n. 4806/05).

In tal senso si legge in sentenza che non rientra, infatti, nei poteri dell'assemblea prevedere penali a carico dei condomini morosi, le quali possono, in teoria, essere inserite soltanto in regolamenti c.d. contrattuali, cioè approvati all'unanimità (Cass. 18 maggio 2011 n. 10929).

Diverso il caso degli interessi legali che devono essere riconosciuti, se richiesti, a far data dalla messa in mora.

riproduzione riservata
Condominio morosità e penali
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Alert Commenti
  • Pietro
    Pietro
    Lunedì 12 Settembre 2011, alle ore 09:12
    Sono 10 anni che pago morosità di terze persone che non pagano quasi mai.ho già anticipato quasi 3000 euro cosa devo fare?, per recuperare questi soldi, visto che ho una famiglia numerosa e l'amministratore non ritiene opportuno fare ingiunzione ai morosi caricanco sempre i condomini pagatori?vi ringrazio anticipatamente.
    rispondi al commento
  • Roberta
    Roberta
    Sabato 18 Giugno 2011, alle ore 10:15
    Sono moroso di 12.000 euro vorrei sapere se mi posso mettere a rate dei 12.000 10.000 sono per lavori di facciata grazie
    rispondi al commento
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