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Che fare se a causa di un incidente non puoi accedere al cortile condominiale a causa di un marciapiede troppo elevato?
O se non puoi arrivare all'appartamento di tua proprietà perché nel condominio non vi è l'ascensore che ti consentirebbe di evitare le scale impraticabili a causa della menomazione?
In queste situazioni e in molte altre la presenza di barriere architettoniche rende difficile o impossibile accedere in determinati luoghi dove vorresti recarti.
Concetti fondamentali come accessibilità, visitabilità e adattabilità vengono dunque meno.
Prima di capire come è necessario procedere per abbattere le barriere architettoniche precisiamo in cosa esse consistano. Per barriera architettonica si intende un qualsiasi elemento costruttivo che ostacoli o limiti in qualche modo la fruizione di un servizio o l'accesso a un luogo le persone da handicap o disabilità, le quali, per ridotta capacità motoria o sensoriale non sono in grado di effettuare spostamenti e svolgere normalmente le attività quotidiane.
Quindi eliminare le barriere architettoniche in un edificio vuol dire renderlo utilizzabile anche da parte di coloro che sono affette da una qualche menomazione.
Ricordiamo che il superamento delle barriere architettoniche non è solo un obbligo normativo ma anche un dovere civile e sociale. Il problema si pone soprattutto in quei fabbricati la cui costruzione risale nel tempo nei quali alcune parti erano state realizzate senza tener conto delle difficoltà alle quale i portatori di handicap potevano andare incontro per effettuarne l'accesso.
Cosa succede se il soggetto disabile si trova a vivere in un condominio?
Occorre distinguere due tipi di situazioni. Qualora si rendano necessari dei lavori finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche nel proprio immobile situato all'interno di uno stabile condominiale è bene sapere che non è necessario chiedere il permesso al condominio.
Dunque non si dovrà interessare l'amministratore affinché venga indetta la riunione assembleare.
L'unico limite nell'esecuzione di un intervento che riguardi la proprietà esclusiva è costituito da eventuali danni alle parti comuni nonché dal pregiudizio alla stabilità, sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso sul singolo condomino incombe il dovere di darne notizia all'amministratore dello stabile per rendere noto l'inizio e l'entità dei lavori da eseguire.
Vediamo ora il caso in cui gli interventi debbano essere eseguiti all'interno del condominio in quanto riguardanti le parti comuni. Per fare degli esempi si pensi a:
Che cosa è possibile fare in questi casi?
In queste situazioni, per rendere le parti comuni agibili anche dalle persone con disabilità è necessario apportare delle modifiche strutturali allo stabile.
Se si agisce all'interno del condominio si deve considerare che tali interventi costituiscono vere e proprie Innovazioni. La principale norma di riferimento è il Codice Civile.
È la legge a stabilire quale sia la maggioranza necessaria per poter deliberare l'esecuzione dei lavori. Si dovrà fare riferimento, a tal fine, all'articolo 1120 del codice civile secondo il quale i condomini, con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 codice civile, possono disporre delle innovazioni che abbiano ad oggetto le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche.
L'articolo 1136 sopra citato cui si fa riferimento per il quorum assembleare prevede che per l'approvazione della spesa sia necessario il voto favorevole secondo le seguenti modalità: sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Una volta raggiunta la maggioranza necessaria il lavoro potrà essere realizzato e la spesa ripartita tra i vari condomini in ragione delle tabelle millesimali.
Si ricorda che l'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro 30 giorni da quando il condomino interessato ne abbia fatta richiesta. Sono vietate le innovazioni che rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell'immobile, che alterino il decoro architettonico o rendano altre parti dell'edifico inservibili all'uso da parte degli altri condomini.
Cosa succede in caso di mancata approvazione della decisione assembleare?
Il soggetto disabile non dovrà rinunciare all'esecuzione dei lavori che consentono l'abbattimento delle barriere architettoniche, tuttavia sarà costretto a sobbarcarsene interamente i costi.
Dunque i lavori si faranno lo stesso ma le spese saranno totalmente a suo carico.
Dispone infatti l'articolo 1121 codice civile che qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa e consista in opere impianti o manufatti suscettibili di utilizzo separato, i condomini che non ne traggano vantaggio saranno esonerati dalla partecipazione alla spesa.
In proposito all'abbattimento delle barriere architettoniche dobbiamo rammentare che la legge in materia ha previsto la possibilità di fare richiesta di un contributo.
Per mettere a punto tali opere spesso è necessario farsi carico di costi ingenti. Ecco che un sostegno può essere offerto dai contributi concessi dal Comune dove è situato l'immobile presso il quale vengono eseguiti i lavori.
L'agevolazione è prevista sia che si tratti di edifici privati che di parti comuni di stabili condominiali (installazione di rampe o acquisto di servoscale o montacarichi ad esempio).
L'interessato dovrà presentare la domanda al Comune di residenza entro il 1 marzo di ciascun anno, tenendo presente che per accedere ai contributi avranno diritto di precedenza le persone che possano attestare, mediante certificazione, un'invalidità totale con difficoltà di deambulazione.
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