|
La buca nel cortile condominiale, a meno che non sia chiaramente visibile, segnalata o comunque conosciuta dalla persona che v'inciampa è da ritenersi alla stregua di un insidia o di un trabocchetto.
Ciò vuol dire che la compagine, in quanto custode delle parti comuni ai sensi dell'art. 2051 c.c., dev'essere considerata responsabile del danno occorso alla persona che camminando v'è caduta dentro facendosi male.
Insomma il condominio paga i danni causati dalla buca, a meno che non sia in grado di dimostrare l'esistenza di un fatto, il così detto caso fortuito, estraneo alla volontà del custode; questo fatto può essere rappresentato anche dal comportamento del danneggiato.
Questa, nella sostanza, la decisione resa dal Tribunale di Savona con una sentenza del 3 luglio 2013.
Queste due parole vengono utilizzate soprattutto con riferimento ai danni da insidia stradale.
La macchina cammina su una strada (comunale, provinciale, ecc.) e finisce con una ruota dentro la classica buca piena d'acqua per la pioggia.
Risultato: ruota tagliata e sospensioni da sostituire.
Chi paga che cosa?
L'ente proprietario della strada potrebbe essere chiamato a risarcire i danni.
Si parla di danno da insidia e trabocchetto; con questa locuzione viene ad essere individuato il pericolo occulto (definito anche insidia o trabocchetto) è caratterizzato come è ormai pacifico in giurisprudenza, dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità (Trib. Brindisi 3 novembre 2005 n.1041).
Potrebbe perché se la buca s'è formata in occasione di un acquazzone imprevisto ed imprevedibile per forza e stagione e l'incidente è avvenuto proprio in quelle circostanze, il giudice adito potrebbe riconoscere il caso fortuito.
Nel caso del condominio, risolto dal Tribunale di Savona, non c'erano strade pubbliche e autovetture ma un cortile condominiale ed una persona che, attraversandolo, è inciampata in una buca.
In primo luogo il tribunale di Savona ha ribadito, com'è pacifico in dottrina e giurisprudenza, che non vi è dubbio, quindi, che il condominio sia custode ai sensi dell' art. 2051 c.c. delle parti comuni del fabbricato tra cui, necessariamente, va ricompresa anche l'area cortilizia (Trib Savona 3 luglio 2013).
Ciò vuol dire anche l'amministratore, quale gestore delle parti comuni, potrebbe essere incolpato dai condomini per avere agito negligentemente in relazione ai suoi compiti.
Quale custode dei beni comuni, il condominio risponde dei danni da essi provenienti a titolo di responsabilità oggettiva.
Secondo il Tribunale ligure, che s'è rifatto anche qui al consolidato orientamento espresso dalla Cassazione, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode (nella specie, relativa alla richiesta di risarcimento danni avanzata da un condomino investito dal portone di ingresso dello stabile, la Corte ha stabilito che spettava al danneggiato dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, e cioè la dipendenza eziologica dei pregiudizi da lui riportati per effetto della chiusura del portone d'ingresso; mentre incombeva sulla controparte dare la prova del fortuito, deducendo e dimostrando il buon funzionamento del dispositivo di chiusura e la correlativa addebitabilità dell'evento all'utente che, contro le più elementari regole di prudenza si era attardato nel raggio di chiusura, rimanendo investito dal rientro del battente) (Trib Savona 3 luglio 2013).
Proprio sulle buche, prosegue il giudice savonese, la Cassazione con una sentenza resa il 29 gennaio 2013, la n. 2094, ha ricordato che La disponibilità che l'ente proprietario ha di una strada, in vario modo regolamentandone le condizioni di fruizione e incidendo sulle stesse, integra lo status di custode, il che, determinando, in via di principio, la soggezione dell'ente al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., comporta che, chi ne invoca l'applicazione, ha l'onere soltanto di dimostrare l'evento dannoso nonché il nesso di causalità tra la cosa e la sua verificazione (nella specie, relativa ad un infortunio occorso ad una donna, rovinata a terra a causa di una buca, la Corte ha cassato la decisione dei giudici del merito, che avevano escluso la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. con l'erronea motivazione che la rete stradale, per estensione e modalità d'uso, era oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte dei cittadini, con conseguente impossibilità, per l'ente proprietario, di esercitare un effettivo potere di vigilanza e custodia sul bene) (Trib Savona 3 luglio 2013).
In questo contesto di diritto, e tenuto conto che nel caso specifico il condominio non aveva fornito prova dell'assenza di sua responsabilità, il Tribunale di Savona ha condannato la compagine a risarcire il danno alla persona caduta, sia pur con un leggero concorso di colpa della medesima che nel camminare poteva essere più attenta.
|
||