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L'installazione di un condizionatore è sufficiente per avere anche il bonus mobili?

L'installazione di una pompa di calore che comporta risparmio energetico può godere della detrazione sulle ristrutturazioni ed è presupposto per il bonus mobili
Pubblicato il / Aggiornato il

Pompe di calore e detrazioni fiscali


L'installazione di una pompa di calore può beneficiare da diversi anni di alcune detrazioni, a seconda delle caratteristiche dell'immobile e dell'intervento stesso:

  • la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie;

  • la detrazione sul risparmio energetico;

  • il bonus mobili.


Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, il cosiddetto Decreto Rilancio, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto il Superecobonus 110%, allargando la possibilità di detrarre le pompe di calore al 110%, ma solo in casi del tutto speciali.

Detrazioni condizionatori
Obiettivo del nostro esame non è individuare quale detrazione sia meglio scegliere per l'installazione di una pompa di calore, quanto piuttosto rispondere alla domanda che spesso mi viene posta: installando una pompa di calore, posso beneficiare del bonus mobili per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, come divani, tavoli, sedie, frigoriferi, lavatrici e quant'altro?

È utile specificare che il bonus mobili è possibile solo se si eseguono sull'immobile alcuni interventi che beneficiano della detrazione per le ristrutturazioni edilizie.

Si noti bene che solo alcuni e non tutti gli interventi che accedono alla detrazione per ristrutturazione permettono di aggiungere la possibilità di beneficiare del bonus mobili per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Pertanto, cerchiamo di individuare in quali casi una pompa di calore può accedere alla detrazione per ristrutturazioni e se tale presupposto può essere valido anche ai fini del bonus mobili.


Detrazione 50% per condizionatori solo se si consegue un risparmio energetico


È importante sapere che l'installazione di un condizionatore può beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) solo quando si configura come intervento mirato a ridurre i consumi energetici dell'immobile.

Quindi non tutte le installazioni possono accedere al beneficio.

Detrazione ristrutturazioni per pompe di calore
Dobbiamo allora tecnicamente chiederci non tanto se l'installazione di un condizionatore può essere presupposto per il bonus mobili, ma piuttosto se un intervento mirato al risparmio energetico per il quale si decide di beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) - che nel caso in esame si esplica nell'installazione di una pompa di calore – può dare diritto al bonus mobili.


Quali sono gli interventi che costituiscono presupposto per il bonus mobili?


Gli interventi edilizi che beneficiano della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) e sono al contempo presupposto per il bonus mobili sono elencati nella circolare Agenzia Entrate N.29/E del 18 settembre 2013:

  • Manutenzione ordinaria (solo se effettuata su parti comuni di edifici residenziali);

  • Manutenzione straordinaria (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);

  • Restauro e risanamento conservativo (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);

  • Ristrutturazione edilizia (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);

  • Interventi edilizi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi se è stato dichiarato lo stato di emergenza;

  • Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di interi edifici eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che prevedano entro diciotto mesi da termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.


Pompa di calore manutenzione straordinaria
La circolare Agenzia Entrate N.11/E del 21 maggio 2014 spiega inoltre al paragrafo 5.1 che gli interventi finalizzati al risparmio energetico, ove effettuati su singole unità immobiliari residenziali, devono configurarsi quantomeno come interventi di manutenzione straordinaria se vogliono costituire presupposto per il bonus mobili.

Bisogna allora capire se l'installazione di una pompa di calore finalizzata al risparmio energetico possa rientrare o meno nella definizione di manutenzione straordinaria.


Installazione di pompe di calore e manutenzione straordinaria


Riporto di seguito la definizione di manutenzione straordinaria che compare nel Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lettera b):

Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purchè l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


Nella definizione si fa riferimento a opere per realizzare servizi tecnologici, tra i quali indubbiamente fanno parte le pompe di calore.

Rispermio energetico condizionatori
Tale interpretazione è avvalorata dalla circolare Agenzia Entrate N.57/E del 1998 al paragrafo 3.4:

La manutenzione straordinaria si riferisce a interventi di natura edilizia e impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza e adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari. La categoria corrisponde al criterio della innovazione nel rispetto dell'immobile esistente.


Quest'ultima circolare fa emergere un concetto importante relativo alla manutenzione straordinaria: l'innovazione. Gli interventi sugli impianti tecnologici che consentono di ottenere risparmi energetici rispondono certamente al criterio di innovazione e pertanto, anche secondo quanto scritto nella circolare Agenzia Entrate N.11/E del 21 maggio 2014 - paragrafo 5.1, sono riconducibili alla manutenzione straordinaria.

Deduciamo allora che l'installazione di una pompa di calore mirata al risparmio energetico è classificabile come manutenzione straordinaria.


Installazione di pompe di calore e pratiche edilizie


Il Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001), all'articolo 6, comma 2, stabilisce che gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori, asseverata da un tecnico abilitato (la cosiddetta CILA – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).

Tuttavia la comunicazione di inizio lavori in Comune non è sempre necessaria: infatti, ci sono alcuni interventi di installazione di impianti, come i pannelli fotovoltaici, i pannelli solari termici e le pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, che non necessitano né di titolo abilitativo, né di comunicazione preventiva di inizio lavori al Comune (vedi articolo 6, comma 2 D.P.R. 380/2001). In sostanza la procedura è assimilata a quella prevista per la manutenzione ordinaria.

Questa assimilazione alla manutenzione ordinaria non deve però generare confusione.

Si tratta di un'assimilazione di procedura con gli interventi di manutenzione ordinaria e non di un'assimilazione di sostanza.

Le motivazioni di tale interpretazione trovano fondamento nella definizione di manutenzione straordinaria prima citata.

L'installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW resta sempre una manutenzione straordinaria come tutte le altre installazioni di pompe di calore, ma gode semplicemente di procedure facilitate.


Dunque, tornando alle detrazioni e tirando le somme dell'analisi condotta, l'installazione di pompe di calore va inquadrata sempre come manutenzione straordinaria e, se mirata al risparmio energetico, può beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie (50%) ed essere successivamente presupposto al bonus mobili per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici, indipendentemente dalla necessità o meno di una comunicazione di inizio lavori asseverata in Comune.

riproduzione riservata
Condizionatore come presupposto al bonus mobili
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Lucas
    Lucas
    Martedì 2 Aprile 2024, alle ore 11:10
    Nel 2022 ho sostituito la caldaia “tradizionale” con una a condensazione e nel 2023 ho usufruito degli 8000 euro del bonus mobili (tetto massimo 2023).
    Se oggi (2024) cambio il condizionatore “tradizionale “ con uno a pompa di calore ho diritto nuovamente al bonus mobili per 5000 euro (tetto max 2024)?
    Preciso che entrambi gli interventi sono relativi allo stesso immobile e da quanto ho letto sono classificati entrambi come manutenzioni straordinarie e sono interventi ben distinti.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Lucas
      Mercoledì 3 Aprile 2024, alle ore 10:49
      Per beneficiare nuovamente del Bonus Mobili deve eseguire un intervento più impattante (ristrutturazione completa che interessa tutta la casa) che richiede un provvedimento autorizzativo comunale. 
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Dani9
    Dani9
    Venerdì 1 Marzo 2024, alle ore 00:28
    Ho aperto cila nel 2022 per manutenzione straordinaria e acquisto mobili per 10 mila euro sempre nel 2022.
    Se oggi acquisto ulteriori mobili posso sfruttarlo ancora?
    E se chiudessi questa cila e dopo acquistassi i condizionatori potrei sfruttarli per un nuovo bonus mobili?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Dani9
      Venerdì 1 Marzo 2024, alle ore 11:24
      No, non è possibile. Il Bonus Mobili è fruibile una sola volta, peraltro, ha già esaurito il tetto massimo di spesa ammesso in detrazione.
      Riguardo alla possibilità di usufruirne nuovamente deve presentare una nuova Cila per eseguire lavori totalmente diversi dai precedenti e che non siano una mera prosecuzione degli stessi.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Daniele15
    Daniele15
    Mercoledì 24 Gennaio 2024, alle ore 07:58
    Se ho compreso bene, la spesa per l'acquisto e l'installazione di nuovi condizionatori rientra nel bonus ristrutturazioni (detrazione del 50% su un massimo di 96.000 euro di spesa) e, a sua volta, dà accesso al bonus mobili (detrazione al 50% su un massimo di 5.000 euro di spesa). Mi sono quindi rivolto a una ditta per la fornitura e posa in opera dei condizionatori.
    Abbiamo concordato che il pagamento debba avvenire mediante bonifico parlante e fin qui tutto ok. Mi hanno quindi chiesto quale aliquota IVA debbano applicare in fattura, chiedendomi una dichiarazione scritta qualora fosse inferiore a quella standard del 22%.
    Come funziona da questo punto di vista?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Daniele15
      Mercoledì 24 Gennaio 2024, alle ore 12:14
      È una richiesta legittima ma sempre più rara che oggi vengano fatte le autodichiarazioni dell'iva agevolata al 10% vista la mole degli interventi di ristrutturazione o di efficientamento energetico, effettuati su immobili a destinazione residenziale.
      In seguito Le riporto la risposta n. 576 ad un interpello formulato simile al Suo caso, da parte dell'AdE: In particolare, l'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 riporta, al primo comma, lettera b), che
      "(...) sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento: ... b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
      Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni."
      Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della predetta legge n. 488 del 1999, godono, pertanto, dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento le prestazioni aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata."

      In pratica deve redigere una autodichiarazione libera dove chiede l'applicazione dell'iva ridotta al 10% ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della predetta legge n. 488 del 1999.  
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Daniele15
        Daniele15 Pasquale
        Mercoledì 24 Gennaio 2024, alle ore 20:02
        Tutto chiaro, grazie mille
        rispondi al commento
  • Mattia4
    Mattia4
    Giovedì 14 Dicembre 2023, alle ore 17:27
    Se fatturo l'acconto per il climatizzatore entro 31-12-23 ho diritto al bonus mobili vigente per 2023?
    rispondi al commento
  • Patrizia7
    Patrizia7
    Mercoledì 13 Dicembre 2023, alle ore 08:50
    Se acquisto il condizionatore da una ditta e poi la faccio istallare da un altro, avrò problemi con bonus condizionatori e mobili?
    Se nel 2023 do un acconto mi basta per rientrare nel bonus di 8000?
    La casa non è ancora rogitara
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Patrizia7
      Giovedì 14 Dicembre 2023, alle ore 17:30
      Non ha nessun problema, lo può acquistare Lei ed il montaggio lo fa una ditta specializzata che, al termine del lavoro, Le dovrà rilasciare il certificato di conformità.
      Le rammento che il solo acquisto del condizionatore non dà diritto al Bonus Mobili in quanto serve che l'inizio dei lavori sia antecedente all'acquisto dei mobili.
      Riguardo all'acconto, non si giustifica su un intervento la cui durata è di un solo giorno.
      Discorso diverso per il rogito: se il compromesso è stato regolarmente registrato, ha la piena facoltà di procedere all'installazione e benficiare delle agevolazione di legge.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Andreg1
        Andreg1 Pasquale
        Lunedì 1 Aprile 2024, alle ore 19:44
        A Feb 2022 ho aperto una regolare CILA con chiusura lavori a Dic 2022Il 2 Gennaio 2024 ho effettuato un bonifico parlante per acquisto di un condizionatore che farò installare entro Maggio 2024..
        Come posso detrarre la spesa e l'installazione del climatizzatore al 50%?
        Vale ancora il bonus mobili (non avrei esaurito i 5000€ del 2024) anche se sono passati più di due anni dalla cila?
        Avevo anche prodotto un'autodichiarazione di inizio lavori di manutenzione straordinaria in edilizia libera prima dell'acquisto del climatizzatore
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Andreg1
          Mercoledì 3 Aprile 2024, alle ore 11:02
          La Cila precedente chiusa a dicembre del 2022 con il nuovo intervento che ha in corso, per le date, non ha più alcun valore.
          Se in precedenza non ha esaurito il tetto massimo di spesa di 96.000 euro (iva compresa), può portare in detrazione, come prosecuzione dei lavori, anche la fornitura e posa in opera del nuovo condizionatore. 
          Cosa diversa per il Bonus Mobili che si può beneficiare una sola volta per la stessa abitazione e non è cumulabile con il tetto di spesa precedente.
          Cordiali saluti.
          rispondi al commento
  • Maugi1982
    Maugi1982
    Martedì 7 Novembre 2023, alle ore 02:39
    Il 16 ottobre ho iniziato i lavori di ristrutturazione con regolare Cila e ho acquistato i mobili per arredare tutta casa a fine Ottobre.
    Ora vorrei acquistare e installare dei condizionatori a pompa di calore ma mi chiedo come posso fare per portare in detrazione il nuovo impianto considerando che per l'arredo ho già speso 10 Mila euro e quindi coperto il massimale per i bonus mobili (max 8 mila euro).
    Come posso fare?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Maugi1982
      Mercoledì 8 Novembre 2023, alle ore 15:12
      Lei ha già "esaurito" il tetto massimo di spesa del Bonus Mobili di 8.000,00 euro, oltre il quale non può andare.  Potrà, comunque, portare in detrazione l'importo sostenuto per la fornitura e posa in opera dei condizionatori e beneficiare del 50% in dieci rate annuali, se non supera l'ammontare complessivo dei 96.000,00 euro previsti dal Bonus Ristrutturazioni. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Mattia3
        Mattia3 Pasquale
        Mercoledì 13 Dicembre 2023, alle ore 12:31
        Salve Pasquale, io ho fato dei lavori nel 2022 ed ho messo i clima con pompa di calore ed ho potuto sfruttare il bonus mobili.
        Posso sfruttare anche il bonus mobili per spese di quest 'anno?
        Esempio: se oggi compro del materiale con detrazione.
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Mattia3
          Giovedì 14 Dicembre 2023, alle ore 17:16
          Purtroppo non è possibile.
          Il Bonus Mobili si può usufruire una sola volta. 
          Cordiali saluti.
          rispondi al commento
  • Aldu95
    Aldu95
    Venerdì 3 Novembre 2023, alle ore 15:29
    Buongiorno, ho effettuato l'installazione del condizionatore effettuando bonifico per detrazione ristrutturazione edilizia, quando effettuerò il bonifico parlante dei mobili dovrò utilizzare sempre il bonifico per ristrutturazione edilizia o devo selezionare arredo? 
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Aldu95
      Venerdì 3 Novembre 2023, alle ore 20:59
      Per l'acquisto dei mobili non è necessario fare il bonifico "parlante", può optare per quello ordinario oppure pagare con carte di credito o debito e conservare la ricevuta contabile  dell' avvenuto pagamento. 
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Mircofe1
    Mircofe1
    Venerdì 27 Ottobre 2023, alle ore 11:15
    Ho acquistato casa.
    Vorrei accedere al bonus mobili, per farlo ho letto che mi basta installare un impianto di climatizzazione estiva/invernale (energeticamente 'vantaggioso').
    Ma per l'installazione necessito di una CILA?
    Cioè quando io andrò a chiedere il rimborso mediante il 730 come faranno a determinare il mio inizio/fine lavori?
    Devo produrre un autocertificazione?
    Si rivarranno sulla data pubblicata nella fattura o della data sulla pratica ENEA?

    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Mircofe1
      Venerdì 27 Ottobre 2023, alle ore 16:37
      Per l'installazione del condizionatore non è richiesto alcun provvedimento autorizzativo comunale.
      Per beneficiare del Bonus Mobili, il condizionatore deve essere montato e pagata la relativa fattura con bonifico parlante alla ditta o al tecnico installatore, prima dell'acquisto dei mobili.
      Le rammento che la comunicazione all'Enea va fatta entro 90 giorni dalla data di ultimazione lavori.
        La data esposta in fattura da parte dell'installatore, rappresenta la data di inizio e fine lavori.
      Al temine dei lavori dovrà redigere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e tenerla nell'archivio personale insieme a tutta la documentazione per almeno 10 anni (fatture, copie bonifici parlanti, ricevuta dell'Enea, ecc.).
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Aldu95
    Aldu95
    Giovedì 26 Ottobre 2023, alle ore 20:05
    Per accedere al bonus mobili, devo per forza avere la fattura relativa all'installazione o basta la fattura di acquisto del condizionatore?
    Posso effettuare l'installazione da solo in economia e poi effettuare la comunicazione all'enea?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Aldu95
      Venerdì 27 Ottobre 2023, alle ore 16:23
      Per accedere al Bonus Mobili è indispensabile la fattura dell' installatore, il quale al termine della prestazione dovrà redigere la certificazione di conformità.
      Per effettuare l'installazione in autonomia deve avere i requisiti previsti dalla legge.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
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