L'installazione di un condizionatore è sufficiente per avere anche il bonus mobili?

L'installazione di una pompa di calore che comporta risparmio energetico può godere della detrazione sulle ristrutturazioni ed è presupposto per il bonus mobili
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Pompe di calore e detrazioni fiscali


L'installazione di una pompa di calore può beneficiare da diversi anni di alcune detrazioni, a seconda delle caratteristiche dell'immobile e dell'intervento stesso:

  • la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie;

  • la detrazione sul risparmio energetico;

  • il bonus mobili.


Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, il cosiddetto Decreto Rilancio, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto il Superecobonus 110%, allargando la possibilità di detrarre le pompe di calore al 110%, ma solo in casi del tutto speciali.

Detrazioni condizionatori
Obiettivo del nostro esame non è individuare quale detrazione sia meglio scegliere per l'installazione di una pompa di calore, quanto piuttosto rispondere alla domanda che spesso mi viene posta: installando una pompa di calore, posso beneficiare del bonus mobili per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, come divani, tavoli, sedie, frigoriferi, lavatrici e quant'altro?

È utile specificare che il bonus mobili è possibile solo se si eseguono sull'immobile alcuni interventi che beneficiano della detrazione per le ristrutturazioni edilizie.

Si noti bene che solo alcuni e non tutti gli interventi che accedono alla detrazione per ristrutturazione permettono di aggiungere la possibilità di beneficiare del bonus mobili per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Pertanto, cerchiamo di individuare in quali casi una pompa di calore può accedere alla detrazione per ristrutturazioni e se tale presupposto può essere valido anche ai fini del bonus mobili.


Detrazione 50% per condizionatori solo se si consegue un risparmio energetico


È importante sapere che l'installazione di un condizionatore può beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) solo quando si configura come intervento mirato a ridurre i consumi energetici dell'immobile.

Quindi non tutte le installazioni possono accedere al beneficio.

Detrazione ristrutturazioni per pompe di calore
Dobbiamo allora tecnicamente chiederci non tanto se l'installazione di un condizionatore può essere presupposto per il bonus mobili, ma piuttosto se un intervento mirato al risparmio energetico per il quale si decide di beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) - che nel caso in esame si esplica nell'installazione di una pompa di calore – può dare diritto al bonus mobili.


Quali sono gli interventi che costituiscono presupposto per il bonus mobili?


Gli interventi edilizi che beneficiano della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) e sono al contempo presupposto per il bonus mobili sono elencati nella circolare Agenzia Entrate N.29/E del 18 settembre 2013:

  • Manutenzione ordinaria (solo se effettuata su parti comuni di edifici residenziali);

  • Manutenzione straordinaria (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);

  • Restauro e risanamento conservativo (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);

  • Ristrutturazione edilizia (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);

  • Interventi edilizi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi se è stato dichiarato lo stato di emergenza;

  • Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di interi edifici eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che prevedano entro diciotto mesi da termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.


Pompa di calore manutenzione straordinaria
La circolare Agenzia Entrate N.11/E del 21 maggio 2014 spiega inoltre al paragrafo 5.1 che gli interventi finalizzati al risparmio energetico, ove effettuati su singole unità immobiliari residenziali, devono configurarsi quantomeno come interventi di manutenzione straordinaria se vogliono costituire presupposto per il bonus mobili.

Bisogna allora capire se l'installazione di una pompa di calore finalizzata al risparmio energetico possa rientrare o meno nella definizione di manutenzione straordinaria.


Installazione di pompe di calore e manutenzione straordinaria


Riporto di seguito la definizione di manutenzione straordinaria che compare nel Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lettera b):

Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purchè l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


Nella definizione si fa riferimento a opere per realizzare servizi tecnologici, tra i quali indubbiamente fanno parte le pompe di calore.

Rispermio energetico condizionatori
Tale interpretazione è avvalorata dalla circolare Agenzia Entrate N.57/E del 1998 al paragrafo 3.4:

La manutenzione straordinaria si riferisce a interventi di natura edilizia e impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza e adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari. La categoria corrisponde al criterio della innovazione nel rispetto dell'immobile esistente.


Quest'ultima circolare fa emergere un concetto importante relativo alla manutenzione straordinaria: l'innovazione. Gli interventi sugli impianti tecnologici che consentono di ottenere risparmi energetici rispondono certamente al criterio di innovazione e pertanto, anche secondo quanto scritto nella circolare Agenzia Entrate N.11/E del 21 maggio 2014 - paragrafo 5.1, sono riconducibili alla manutenzione straordinaria.

Deduciamo allora che l'installazione di una pompa di calore mirata al risparmio energetico è classificabile come manutenzione straordinaria.


Installazione di pompe di calore e pratiche edilizie


Il Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001), all'articolo 6, comma 2, stabilisce che gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori, asseverata da un tecnico abilitato (la cosiddetta CILA – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).

Tuttavia la comunicazione di inizio lavori in Comune non è sempre necessaria: infatti, ci sono alcuni interventi di installazione di impianti, come i pannelli fotovoltaici, i pannelli solari termici e le pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, che non necessitano né di titolo abilitativo, né di comunicazione preventiva di inizio lavori al Comune (vedi articolo 6, comma 2 D.P.R. 380/2001). In sostanza la procedura è assimilata a quella prevista per la manutenzione ordinaria.

Questa assimilazione alla manutenzione ordinaria non deve però generare confusione.

Si tratta di un'assimilazione di procedura con gli interventi di manutenzione ordinaria e non di un'assimilazione di sostanza.

Le motivazioni di tale interpretazione trovano fondamento nella definizione di manutenzione straordinaria prima citata.

L'installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW resta sempre una manutenzione straordinaria come tutte le altre installazioni di pompe di calore, ma gode semplicemente di procedure facilitate.


Dunque, tornando alle detrazioni e tirando le somme dell'analisi condotta, l'installazione di pompe di calore va inquadrata sempre come manutenzione straordinaria e, se mirata al risparmio energetico, può beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie (50%) ed essere successivamente presupposto al bonus mobili per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici, indipendentemente dalla necessità o meno di una comunicazione di inizio lavori asseverata in Comune.

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Condizionatore come presupposto al bonus mobili
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  • Silvia Lodi
    Silvia Lodi
    Lunedì 2 Dicembre 2024, alle ore 19:57
    Nel 2023 ho installato il climatizzatore a pompa di calore e fatto la relativa comunicazione all'Enea.
    Dato che ho pagato mediante bonifico per risparmio energetico, ora vorrei usufruire del bonus mobili detrazione 50%.
    Devo effettuare il pagamento dei mobili entro mercoledì con bonifico ma non so se devo inserire risparmio energetico (come i condizionatori dello scorso anno) oppure per  ristrutturazione, ma quest'ultima non l'ho fatta.
    Le sarei grata se potesse risolvermi il dubbio.
    Grazie mille e cordiali saluti
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Silvia lodi
      Lunedì 2 Dicembre 2024, alle ore 22:52
      Per acquistare i mobili non serve indicare nessun riferimento normativo.  Il pagamento può avvenire con bonifico ordinario, carta di credito o di debito.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Chiara M.
    Chiara M.
    Sabato 30 Novembre 2024, alle ore 09:32
    Buongiorno Architetto, approfitto anch’io della sua competenza e disponibilità.
    Nel 2020 abbiamo fatto una ristrutturazione sulla nostra bifamiliare e abbiamo usufruito del bonus mobili allora vigente (la ristrutturazione non aveva richiesto alcun titolo abilitativo, ma solo una comunicazione al Comune).
    Nel 2024 abbiamo effettuato un’ulteriore ristrutturazione con Cila (rinforzo pavimento esterno e fondazioni con iniezione di resina): ritiene che possiamo usufruire nuovamente del bonus mobili?
    Grazie,
    Chiara
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Chiara m.
      Lunedì 2 Dicembre 2024, alle ore 22:40
      Sì, è possibile a condizione che i nuovi lavori eseguiti nel 2024 non abbiano nessuna correlazione con quelli realizzati precedentemente nel 2020.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Luca252
    Luca252
    Venerdì 29 Novembre 2024, alle ore 21:32
    Buonasera, Ho acquistato un Condizionatore (Inverter) A++ / A+ on-line pagandolo con la carta di credito ho la fattura con mio codice fiscale, posso portarlo in detrazione al 50% come bonus casa nel denuncia dei redditi del prossimo anno?Per la validità della detrazione è necessaria anche l'installazione con fattura relativa e fine lavori certificato di conformità del tecnico installatore? Oppure posso detrarre solo l'acquisto del condizionatore?In caso positivo la documentazione necessaria sono le fatture, le ricevute di pagamento  la documentazione ENEA e quale altra documentazione?Grazie in anticipoUn saluto    
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Luca252
      Lunedì 2 Dicembre 2024, alle ore 22:31
      Per beneficiare delle detrazioni fiscali all'acquisto del condizionatore, deve seguire la fattura della posa in opera dell'installatore ed il rilascio della relativa certificazione di conformità.
      Le rammento che la comunicazione all'Enea va fatta entro 90 giorni dalla data di ultimazione lavori (data fattura).
      Al temine dei lavori dovrà redigere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e tenerla nell'archivio personale insieme a tutta la documentazione per almeno 10 anni (fatture, copie bonifici parlanti, ricevuta dell'Enea, certificato di conformità, ecc.).
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Luca252
        Luca252 Pasquale
        Mercoledì 4 Dicembre 2024, alle ore 09:51
        Buongiorno, Grazie per la veloce e chiara spiegazione
        rispondi al commento
  • Enzo11
    Enzo11
    Martedì 26 Novembre 2024, alle ore 14:02
    Buongiorno, approfitto della sua conoscenza della materia per chiederle:l'installazione di un impianto di climatizzazione a pompa di calore, rientrando come sopra detto nella manutenzione straordinaria, da diritto all'acquisto di altri beni con detrazione al 50%?
    Esempio: Installo un impianto di climatizzazione con i requisiti di cui all'articolo sopra.
    Voglio sostituire i sanitari. Posso acquistare i suddetti sanitari con bonifico parlante ed usufruire delle detrazioni spettanti art. 16 bis DPR 917/1986, considerato che ho effettuato un intervento di manutenzione straordinaria con l'intervento in esame?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Enzo11
      Martedì 26 Novembre 2024, alle ore 14:59
      Non tutti gli interventi rientrano nella manutenzione straordinaria e quindi con la possibilità della detrazione del 50% della spesa. 
      L'impianto di condizionamento beneficia della detrazione fiscale mentre la semplice sostituzione dei sanitari, senza la rifazione dell'impianto di carico e scarico, non dà diritto ad alcun beneficio essendo questi ultimi ricadenti nella manutenzione ordinaria.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Mga81
    Mga81
    Sabato 7 Settembre 2024, alle ore 15:57
    Devo installare un climatizzatore a pompa di calore tripla classe "A" sia in riscaldamento che in raffrescamento e vorrei usufruire del Bonus ristrutturazioni al 50%.
    Si tratta quindi di un intervento di manutenzione straordinaria. Ho intenzione di acquistare tutto il materiale mediante un piano di rateizzazione messo a disposizione dal negozio online presso cui vorrei acquistare la merce.
    Il pagamento della ditta lo effettuerò invece tramite bonifico parlante nella cui causale andrò ad inserire il mio codice fiscale, la partita iva della ditta, il numero e la data della fattura ed il riferimento legislativo. Vorrei sapere se posso accedere alle detrazioni al 50%.
    Grazie.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Mga81
      Lunedì 9 Settembre 2024, alle ore 11:48
      Sì, ne ha facoltà.
      Le rammento che va fatta la comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla data di ultimazione lavori.
      La data esposta in fattura da parte dell'installatore, rappresenta la data di inizio e fine lavori.
      Al temine delle opere dovrà redigere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e tenerla nell'archivio personale insieme a tutta la documentazione per almeno 10 anni (fatture, copie bonifici parlanti, ricevuta dell'Enea, ecc.).
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Mark75
    Mark75
    Mercoledì 10 Luglio 2024, alle ore 16:25
    Buongiorno, è necessario che l'atto di proprietà redatto dal notaio sia già registrato oppure vale la data di redazione dello stesso come testimonianza che sono proprietario dell'immobile e quindi posso acquistare e fare istallare il condizionatore(tramite il quale poi accedere al bonus mobili)? 
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Mark75
      Giovedì 11 Luglio 2024, alle ore 11:49
      Vale la data del rogito non quella di registrazione. 
      Se ha fatto il compromesso registrato, basta già quello per essere titolato a commissionare l'installazione del condizionatore e beneficiare del Bonus Mobili e detrarre il 50% della spesa sostenuta in dieci anni.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Davide26
        Davide26 Pasquale
        Martedì 15 Ottobre 2024, alle ore 09:00
        Buongiorno Pasquale, approfitto della sua disponibilità e conoscenza per un quesito in ambito detrazioni.
        Sto attendendo la consegna di un appartamento in costruzione, non so se riuscirò a rogitare entro fine anno o a gennaio 2025.
        Ho però un compromesso di acquisto registrato con atto notarile, è sufficiente per poter portare in detrazione l’acquisto di condizionatori con relativo bonus mobili, antifurto e pergola bioclimatica?
        Ovviamente tutti gli Interventi saranno installati e fatturati entro il 31 dicembre 2024.
        Grazie 1000 e buona giornata a tutti
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Davide26
          Giovedì 17 Ottobre 2024, alle ore 09:46
          Sì, se il compromesso è stato regolarmente registrato, ne ha piena facoltà.
          Cordiali saluti.
          rispondi al commento
  • Silvia Lodi
    Silvia Lodi
    Lunedì 8 Luglio 2024, alle ore 12:05
    Buongiorno Successivamente all'installazione dei condizionatori lo scorso anno con relativa pratica Enea ecc., a febbraio 2024 ho acquistato una lavastoviglie che ho pagato con bancomat.
    Può dirmi per favore se l'anno prossimo posso portarla in detrazione accedendo al bonus mobili?
    Quali documenti serviranno oltre alla fattura e scontrino?
    Grazie mille e cordiali saluti.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Silvia lodi
      Lunedì 8 Luglio 2024, alle ore 21:42
      Sì, basta la fattura e la contabile dell' avvenuto pagamento. Le rammento che fino al 31 dicembre 2024 ha ancora la facoltà di beneficiare del Bonus Mobili fino all' esaurimento dei 5.000,00 euro.      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Silvia Lodi
        Silvia Lodi Pasquale
        Lunedì 8 Luglio 2024, alle ore 22:16
        Grazie..avevo il dubbio che avrei dovuto fare comunicazione all'Enea della lavastoviglie, invece è sufficiente la fattura con relativo scontrino pagata con bancomat. Giusto?Se mi conferma ciò, allora posso integrare nella dichiarazione dei redditi.Grazie davvero e cordiali saluti.
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Silvia lodi
          Martedì 9 Luglio 2024, alle ore 16:43
          L' aspetto fiscale (detrazioni) è salvo in ogni caso e vale la risposta al Suo precedente Post.   
          Sulla dichiarazione all' Enea dei grandi elettrodomestici, il Suo dubbio è concreto in quanto è stata resa obbligatoria dal 2018, entro i 90 giorni dal termine dei lavori o dall'acquisto.   
          Cordiali saluti.
          rispondi al commento
          • Silvia Lodi
            Silvia Lodi Pasquale
            Martedì 9 Luglio 2024, alle ore 19:34
            Salve, quindi non posso portare in detrazione 50% la lavastoviglie, il prossimo anno,  perché non ho fatto comunicazione Enea?
             Qual è  l'aspetto fiscale detrazione che mi dice che è salvo?
            Mi scusi tanto e La ringrazio molto della disponibilità.
            Cordiali saluti
            rispondi al commento
            • Pasquale
              Pasquale Silvia lodi
              Mercoledì 10 Luglio 2024, alle ore 14:43
              L' anno prossimo potrà portare tranquillamente in detrazione 1/10 del 50% dellla spesa sostenuta per la lavastoviglie, indipendentemente dalla comunicazione all' Enea dei dati tecnici dell' elettrodomestico.         Va da sé che se l'AdE incrocia i dati della fattura di acquisto con quelli del database dell' Enea, scatta una sanzione di 250,00 euro.    Cordiali saluti.
              rispondi al commento
              • Silvia Lodi
                Silvia Lodi Pasquale
                Mercoledì 10 Luglio 2024, alle ore 17:09
                La ringrazio moltissimo, Sig. Pasquale, tutto perfettamente chiaro.Cordiali saluti
                rispondi al commento
  • Luigi170463
    Luigi170463
    Venerdì 5 Luglio 2024, alle ore 21:12
    Salve, ho installato due clima classe A+++, vorrei sapere qualè la procedura, al momento dell'acquisto di grandi elettrodomestici per fruire del bonus 50%, grazie
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Luigi170463
      Sabato 6 Luglio 2024, alle ore 18:00
      Avendo già installato i climatizzatori è necessario che l'installatore le rilasci la dichiarazione di conformità necessaria per la comunicazione all'Enea da farsi entro 90 giorni dalla data di ultimazione lavori che, nel Suo caso, corrisponde alla data dell'emisione della fattura (di solito se ne occupa lo stesso tecnico che ha eseguito il lavoro). Faccia la massima attenzione perchè la sanzione da pagare sono di 250,00 euro per omessa dichiarazione.  Le rammento che il pagamento deve avvenire esclusivamente con bonifico parlante.
      Per beneficiare della detrazione del 50% del Bonus Mobili ed elettrodomestici, ha tempo fino al 31.12.2024, salvo proroghe, per un tetto massimo di spesa di 5.000,00 euro.
      Al temine dei lavori dovrà redigere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sui lavori eseguiti e tenerla nell'archivio personale insieme a tutta la documentazione per almeno 10 anni (fatture, copie bonifici parlanti, dichiarazione di conformità, ricevuta dell'Enea, ecc.).
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Luigi170463
        Luigi170463 Pasquale
        Sabato 6 Luglio 2024, alle ore 18:35
        Grazie per la veloce risposta, confermo di aver già fatto la comunicazione all'Enea tramite il tecnico. la dichiarazione sostitutiva deve farla il tecnico o io?Inoltre volevo sapere cosa fare all'acquisto dei mobili/elettrodomestici, basta lo scontrino o serve bonifico parlante richiamante la legge sul bonus mobili/elettrodomestici e cosa altro oltre ovviamente a conservarli per dieci anni, buon fine settimana 
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Luigi170463
          Lunedì 8 Luglio 2024, alle ore 10:14
          L' autodichiarazione la deve fare Lei, nella qualità di fruitore delle detrazioni fiscali. Per quanto attiene il pagamento dei mobili può pagare anche con carta di credito o con il classico bonifico ordinario.Cordiali saluti.
          rispondi al commento
          • Luigi170463
            Luigi170463 Pasquale
            Lunedì 8 Luglio 2024, alle ore 19:15
            Ultima domanda, nell'autodichiarazione che devo fare, devo attestare i lavori eseguiti (installazione dei due clima) o l'acquisto dei mobili/elettrodomestici a seguito di questi lavori 
            rispondi al commento
            • Pasquale
              Pasquale Luigi170463
              Lunedì 8 Luglio 2024, alle ore 21:33
              L' autodichiarazione  deve riguardare solo una breve descrizione dei lavori eseguiti (fornitura e montaggio dei due condizionatori di classe ....,  la data di inizio e fine lavori.       Cordiali saluti.
              rispondi al commento
              • Luigi170463
                Luigi170463 Pasquale
                Lunedì 8 Luglio 2024, alle ore 23:33
                Grazie mille
                rispondi al commento
  • Mark75
    Mark75
    Giovedì 4 Luglio 2024, alle ore 17:07
    Vorrei usufruire del bonus mobili acquistando un condizionatore a++/a+ .
    Ho già versato un acconto pari al 30% per l'acquisto dei mobili ma ancora non ho acquistato il condizionatore.
    A causa di ciò mi sarà ancora possibile usufruire oppure ho perso il diritto al bonus?
    Grazie in anticipo e complimenti per la competenza
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Mark75
      Venerdì 5 Luglio 2024, alle ore 15:37
      La norma prevede che l'acquisto dei mobili o anche la "caparra" del 30%, sia successivo alla data di inizio lavori.
      Se l'importo è stato già fatturato non è più possibile portarlo in detrazione. 
      In ogni caso può beneficiare del Bonus Mobili, montando regolarmente il condizionatore e dopo la fattura della ditta installatrice, procedere al saldo del restante 70%. 
      L'importo massimo del Bonus Mobili è di 5.000 euro fino al 31 dicembre 2024.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Mark75
        Mark75 Pasquale
        Venerdì 5 Luglio 2024, alle ore 15:39
        Gentilissimo e grazie ancora. 
        rispondi al commento
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