L'installazione di un condizionatore è sufficiente per avere anche il bonus mobili?

L'installazione di una pompa di calore che comporta risparmio energetico può godere della detrazione sulle ristrutturazioni ed è presupposto per il bonus mobili
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Pompe di calore e detrazioni fiscali


L'installazione di una pompa di calore può beneficiare da diversi anni di alcune detrazioni, a seconda delle caratteristiche dell'immobile e dell'intervento stesso:

  • la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie;

  • la detrazione sul risparmio energetico;

  • il bonus mobili.


Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, il cosiddetto Decreto Rilancio, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto il Superecobonus 110%, allargando la possibilità di detrarre le pompe di calore al 110%, ma solo in casi del tutto speciali.

Detrazioni condizionatori
Obiettivo del nostro esame non è individuare quale detrazione sia meglio scegliere per l'installazione di una pompa di calore, quanto piuttosto rispondere alla domanda che spesso mi viene posta: installando una pompa di calore, posso beneficiare del bonus mobili per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, come divani, tavoli, sedie, frigoriferi, lavatrici e quant'altro?

È utile specificare che il bonus mobili è possibile solo se si eseguono sull'immobile alcuni interventi che beneficiano della detrazione per le ristrutturazioni edilizie.

Si noti bene che solo alcuni e non tutti gli interventi che accedono alla detrazione per ristrutturazione permettono di aggiungere la possibilità di beneficiare del bonus mobili per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Pertanto, cerchiamo di individuare in quali casi una pompa di calore può accedere alla detrazione per ristrutturazioni e se tale presupposto può essere valido anche ai fini del bonus mobili.


Detrazione 50% per condizionatori solo se si consegue un risparmio energetico


È importante sapere che l'installazione di un condizionatore può beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) solo quando si configura come intervento mirato a ridurre i consumi energetici dell'immobile.

Quindi non tutte le installazioni possono accedere al beneficio.

Detrazione ristrutturazioni per pompe di calore
Dobbiamo allora tecnicamente chiederci non tanto se l'installazione di un condizionatore può essere presupposto per il bonus mobili, ma piuttosto se un intervento mirato al risparmio energetico per il quale si decide di beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) - che nel caso in esame si esplica nell'installazione di una pompa di calore – può dare diritto al bonus mobili.


Quali sono gli interventi che costituiscono presupposto per il bonus mobili?


Gli interventi edilizi che beneficiano della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) e sono al contempo presupposto per il bonus mobili sono elencati nella circolare Agenzia Entrate N.29/E del 18 settembre 2013:

  • Manutenzione ordinaria (solo se effettuata su parti comuni di edifici residenziali);

  • Manutenzione straordinaria (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);

  • Restauro e risanamento conservativo (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);

  • Ristrutturazione edilizia (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);

  • Interventi edilizi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi se è stato dichiarato lo stato di emergenza;

  • Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di interi edifici eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che prevedano entro diciotto mesi da termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.


Pompa di calore manutenzione straordinaria
La circolare Agenzia Entrate N.11/E del 21 maggio 2014 spiega inoltre al paragrafo 5.1 che gli interventi finalizzati al risparmio energetico, ove effettuati su singole unità immobiliari residenziali, devono configurarsi quantomeno come interventi di manutenzione straordinaria se vogliono costituire presupposto per il bonus mobili.

Bisogna allora capire se l'installazione di una pompa di calore finalizzata al risparmio energetico possa rientrare o meno nella definizione di manutenzione straordinaria.


Installazione di pompe di calore e manutenzione straordinaria


Riporto di seguito la definizione di manutenzione straordinaria che compare nel Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lettera b):

Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purchè l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


Nella definizione si fa riferimento a opere per realizzare servizi tecnologici, tra i quali indubbiamente fanno parte le pompe di calore.

Rispermio energetico condizionatori
Tale interpretazione è avvalorata dalla circolare Agenzia Entrate N.57/E del 1998 al paragrafo 3.4:

La manutenzione straordinaria si riferisce a interventi di natura edilizia e impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza e adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari. La categoria corrisponde al criterio della innovazione nel rispetto dell'immobile esistente.


Quest'ultima circolare fa emergere un concetto importante relativo alla manutenzione straordinaria: l'innovazione. Gli interventi sugli impianti tecnologici che consentono di ottenere risparmi energetici rispondono certamente al criterio di innovazione e pertanto, anche secondo quanto scritto nella circolare Agenzia Entrate N.11/E del 21 maggio 2014 - paragrafo 5.1, sono riconducibili alla manutenzione straordinaria.

Deduciamo allora che l'installazione di una pompa di calore mirata al risparmio energetico è classificabile come manutenzione straordinaria.


Installazione di pompe di calore e pratiche edilizie


Il Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001), all'articolo 6, comma 2, stabilisce che gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori, asseverata da un tecnico abilitato (la cosiddetta CILA – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).

Tuttavia la comunicazione di inizio lavori in Comune non è sempre necessaria: infatti, ci sono alcuni interventi di installazione di impianti, come i pannelli fotovoltaici, i pannelli solari termici e le pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, che non necessitano né di titolo abilitativo, né di comunicazione preventiva di inizio lavori al Comune (vedi articolo 6, comma 2 D.P.R. 380/2001). In sostanza la procedura è assimilata a quella prevista per la manutenzione ordinaria.

Questa assimilazione alla manutenzione ordinaria non deve però generare confusione.

Si tratta di un'assimilazione di procedura con gli interventi di manutenzione ordinaria e non di un'assimilazione di sostanza.

Le motivazioni di tale interpretazione trovano fondamento nella definizione di manutenzione straordinaria prima citata.

L'installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW resta sempre una manutenzione straordinaria come tutte le altre installazioni di pompe di calore, ma gode semplicemente di procedure facilitate.


Dunque, tornando alle detrazioni e tirando le somme dell'analisi condotta, l'installazione di pompe di calore va inquadrata sempre come manutenzione straordinaria e, se mirata al risparmio energetico, può beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie (50%) ed essere successivamente presupposto al bonus mobili per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici, indipendentemente dalla necessità o meno di una comunicazione di inizio lavori asseverata in Comune.

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Condizionatore come presupposto al bonus mobili
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  • Mark75
    Mark75
    Mercoledì 10 Luglio 2024, alle ore 16:25
    Buongiorno, è necessario che l'atto di proprietà redatto dal notaio sia già registrato oppure vale la data di redazione dello stesso come testimonianza che sono proprietario dell'immobile e quindi posso acquistare e fare istallare il condizionatore(tramite il quale poi accedere al bonus mobili)? 
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Mark75
      Giovedì 11 Luglio 2024, alle ore 11:49
      Vale la data del rogito non quella di registrazione. 
      Se ha fatto il compromesso registrato, basta già quello per essere titolato a commissionare l'installazione del condizionatore e beneficiare del Bonus Mobili e detrarre il 50% della spesa sostenuta in dieci anni.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Silvia Lodi
    Silvia Lodi
    Lunedì 8 Luglio 2024, alle ore 12:05
    Buongiorno Successivamente all'installazione dei condizionatori lo scorso anno con relativa pratica Enea ecc., a febbraio 2024 ho acquistato una lavastoviglie che ho pagato con bancomat.
    Può dirmi per favore se l'anno prossimo posso portarla in detrazione accedendo al bonus mobili?
    Quali documenti serviranno oltre alla fattura e scontrino?
    Grazie mille e cordiali saluti.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Silvia lodi
      Lunedì 8 Luglio 2024, alle ore 21:42
      Sì, basta la fattura e la contabile dell' avvenuto pagamento. Le rammento che fino al 31 dicembre 2024 ha ancora la facoltà di beneficiare del Bonus Mobili fino all' esaurimento dei 5.000,00 euro.      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Silvia Lodi
        Silvia Lodi Pasquale
        Lunedì 8 Luglio 2024, alle ore 22:16
        Grazie..avevo il dubbio che avrei dovuto fare comunicazione all'Enea della lavastoviglie, invece è sufficiente la fattura con relativo scontrino pagata con bancomat. Giusto?Se mi conferma ciò, allora posso integrare nella dichiarazione dei redditi.Grazie davvero e cordiali saluti.
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Silvia lodi
          Martedì 9 Luglio 2024, alle ore 16:43
          L' aspetto fiscale (detrazioni) è salvo in ogni caso e vale la risposta al Suo precedente Post.   
          Sulla dichiarazione all' Enea dei grandi elettrodomestici, il Suo dubbio è concreto in quanto è stata resa obbligatoria dal 2018, entro i 90 giorni dal termine dei lavori o dall'acquisto.   
          Cordiali saluti.
          rispondi al commento
          • Silvia Lodi
            Silvia Lodi Pasquale
            Martedì 9 Luglio 2024, alle ore 19:34
            Salve, quindi non posso portare in detrazione 50% la lavastoviglie, il prossimo anno,  perché non ho fatto comunicazione Enea?
             Qual è  l'aspetto fiscale detrazione che mi dice che è salvo?
            Mi scusi tanto e La ringrazio molto della disponibilità.
            Cordiali saluti
            rispondi al commento
            • Pasquale
              Pasquale Silvia lodi
              Mercoledì 10 Luglio 2024, alle ore 14:43
              L' anno prossimo potrà portare tranquillamente in detrazione 1/10 del 50% dellla spesa sostenuta per la lavastoviglie, indipendentemente dalla comunicazione all' Enea dei dati tecnici dell' elettrodomestico.         Va da sé che se l'AdE incrocia i dati della fattura di acquisto con quelli del database dell' Enea, scatta una sanzione di 250,00 euro.    Cordiali saluti.
              rispondi al commento
              • Silvia Lodi
                Silvia Lodi Pasquale
                Mercoledì 10 Luglio 2024, alle ore 17:09
                La ringrazio moltissimo, Sig. Pasquale, tutto perfettamente chiaro.Cordiali saluti
                rispondi al commento
  • Luigi170463
    Luigi170463
    Venerdì 5 Luglio 2024, alle ore 21:12
    Salve, ho installato due clima classe A+++, vorrei sapere qualè la procedura, al momento dell'acquisto di grandi elettrodomestici per fruire del bonus 50%, grazie
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Luigi170463
      Sabato 6 Luglio 2024, alle ore 18:00
      Avendo già installato i climatizzatori è necessario che l'installatore le rilasci la dichiarazione di conformità necessaria per la comunicazione all'Enea da farsi entro 90 giorni dalla data di ultimazione lavori che, nel Suo caso, corrisponde alla data dell'emisione della fattura (di solito se ne occupa lo stesso tecnico che ha eseguito il lavoro). Faccia la massima attenzione perchè la sanzione da pagare sono di 250,00 euro per omessa dichiarazione.  Le rammento che il pagamento deve avvenire esclusivamente con bonifico parlante.
      Per beneficiare della detrazione del 50% del Bonus Mobili ed elettrodomestici, ha tempo fino al 31.12.2024, salvo proroghe, per un tetto massimo di spesa di 5.000,00 euro.
      Al temine dei lavori dovrà redigere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sui lavori eseguiti e tenerla nell'archivio personale insieme a tutta la documentazione per almeno 10 anni (fatture, copie bonifici parlanti, dichiarazione di conformità, ricevuta dell'Enea, ecc.).
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Luigi170463
        Luigi170463 Pasquale
        Sabato 6 Luglio 2024, alle ore 18:35
        Grazie per la veloce risposta, confermo di aver già fatto la comunicazione all'Enea tramite il tecnico. la dichiarazione sostitutiva deve farla il tecnico o io?Inoltre volevo sapere cosa fare all'acquisto dei mobili/elettrodomestici, basta lo scontrino o serve bonifico parlante richiamante la legge sul bonus mobili/elettrodomestici e cosa altro oltre ovviamente a conservarli per dieci anni, buon fine settimana 
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Luigi170463
          Lunedì 8 Luglio 2024, alle ore 10:14
          L' autodichiarazione la deve fare Lei, nella qualità di fruitore delle detrazioni fiscali. Per quanto attiene il pagamento dei mobili può pagare anche con carta di credito o con il classico bonifico ordinario.Cordiali saluti.
          rispondi al commento
          • Luigi170463
            Luigi170463 Pasquale
            Lunedì 8 Luglio 2024, alle ore 19:15
            Ultima domanda, nell'autodichiarazione che devo fare, devo attestare i lavori eseguiti (installazione dei due clima) o l'acquisto dei mobili/elettrodomestici a seguito di questi lavori 
            rispondi al commento
            • Pasquale
              Pasquale Luigi170463
              Lunedì 8 Luglio 2024, alle ore 21:33
              L' autodichiarazione  deve riguardare solo una breve descrizione dei lavori eseguiti (fornitura e montaggio dei due condizionatori di classe ....,  la data di inizio e fine lavori.       Cordiali saluti.
              rispondi al commento
              • Luigi170463
                Luigi170463 Pasquale
                Lunedì 8 Luglio 2024, alle ore 23:33
                Grazie mille
                rispondi al commento
  • Mark75
    Mark75
    Giovedì 4 Luglio 2024, alle ore 17:07
    Vorrei usufruire del bonus mobili acquistando un condizionatore a++/a+ .
    Ho già versato un acconto pari al 30% per l'acquisto dei mobili ma ancora non ho acquistato il condizionatore.
    A causa di ciò mi sarà ancora possibile usufruire oppure ho perso il diritto al bonus?
    Grazie in anticipo e complimenti per la competenza
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Mark75
      Venerdì 5 Luglio 2024, alle ore 15:37
      La norma prevede che l'acquisto dei mobili o anche la "caparra" del 30%, sia successivo alla data di inizio lavori.
      Se l'importo è stato già fatturato non è più possibile portarlo in detrazione. 
      In ogni caso può beneficiare del Bonus Mobili, montando regolarmente il condizionatore e dopo la fattura della ditta installatrice, procedere al saldo del restante 70%. 
      L'importo massimo del Bonus Mobili è di 5.000 euro fino al 31 dicembre 2024.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Mark75
        Mark75 Pasquale
        Venerdì 5 Luglio 2024, alle ore 15:39
        Gentilissimo e grazie ancora. 
        rispondi al commento
  • Silvia Lodi
    Silvia Lodi
    Martedì 11 Giugno 2024, alle ore 17:58
    Ho fatto una nuovamente installazione di 2 condizionatori nel luglio 2023, e poi pratica Enea.
    Fino a quando ho tempo per acquistare e poi accedere al bonus mobili con detrazione 50%? 
    Grazie mille
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Silvia lodi
      Mercoledì 12 Giugno 2024, alle ore 10:46
      La scadenza è il 31 dicembre 2024.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Silvia Lodi
        Silvia Lodi Pasquale
        Mercoledì 12 Giugno 2024, alle ore 12:15
        Va bene, gentilissimo..grazie infinite.Cordiali saluti
        rispondi al commento
  • Lucas
    Lucas
    Martedì 2 Aprile 2024, alle ore 11:10
    Nel 2022 ho sostituito la caldaia “tradizionale” con una a condensazione e nel 2023 ho usufruito degli 8000 euro del bonus mobili (tetto massimo 2023).
    Se oggi (2024) cambio il condizionatore “tradizionale “ con uno a pompa di calore ho diritto nuovamente al bonus mobili per 5000 euro (tetto max 2024)?
    Preciso che entrambi gli interventi sono relativi allo stesso immobile e da quanto ho letto sono classificati entrambi come manutenzioni straordinarie e sono interventi ben distinti.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Lucas
      Mercoledì 3 Aprile 2024, alle ore 10:49
      Per beneficiare nuovamente del Bonus Mobili deve eseguire un intervento più impattante (ristrutturazione completa che interessa tutta la casa) che richiede un provvedimento autorizzativo comunale. 
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Dani9
    Dani9
    Venerdì 1 Marzo 2024, alle ore 00:28
    Ho aperto cila nel 2022 per manutenzione straordinaria e acquisto mobili per 10 mila euro sempre nel 2022.
    Se oggi acquisto ulteriori mobili posso sfruttarlo ancora?
    E se chiudessi questa cila e dopo acquistassi i condizionatori potrei sfruttarli per un nuovo bonus mobili?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Dani9
      Venerdì 1 Marzo 2024, alle ore 11:24
      No, non è possibile. Il Bonus Mobili è fruibile una sola volta, peraltro, ha già esaurito il tetto massimo di spesa ammesso in detrazione.
      Riguardo alla possibilità di usufruirne nuovamente deve presentare una nuova Cila per eseguire lavori totalmente diversi dai precedenti e che non siano una mera prosecuzione degli stessi.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Daniele
        Daniele Pasquale
        Venerdì 1 Marzo 2024, alle ore 11:29
        Installare condizionatori si configura come nuovo lavoro se chiudo la precedente CILA?
        Devo aprirne una nuova per avere il bonus mobili o, da come ho capito,non serve cila per i condizionatori.
        Grazie mille
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Daniele
          Mercoledì 19 Giugno 2024, alle ore 19:46
          No, non è un nuovo lavoro ma una mera prosecuzione del precedente, indipendentemente dalla presentazione o meno di una Cila/Scia.
          Cordiali saluti.
          rispondi al commento
  • Daniele15
    Daniele15
    Mercoledì 24 Gennaio 2024, alle ore 07:58
    Se ho compreso bene, la spesa per l'acquisto e l'installazione di nuovi condizionatori rientra nel bonus ristrutturazioni (detrazione del 50% su un massimo di 96.000 euro di spesa) e, a sua volta, dà accesso al bonus mobili (detrazione al 50% su un massimo di 5.000 euro di spesa). Mi sono quindi rivolto a una ditta per la fornitura e posa in opera dei condizionatori.
    Abbiamo concordato che il pagamento debba avvenire mediante bonifico parlante e fin qui tutto ok. Mi hanno quindi chiesto quale aliquota IVA debbano applicare in fattura, chiedendomi una dichiarazione scritta qualora fosse inferiore a quella standard del 22%.
    Come funziona da questo punto di vista?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Daniele15
      Mercoledì 24 Gennaio 2024, alle ore 12:14
      È una richiesta legittima ma sempre più rara che oggi vengano fatte le autodichiarazioni dell'iva agevolata al 10% vista la mole degli interventi di ristrutturazione o di efficientamento energetico, effettuati su immobili a destinazione residenziale.
      In seguito Le riporto la risposta n. 576 ad un interpello formulato simile al Suo caso, da parte dell'AdE: In particolare, l'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 riporta, al primo comma, lettera b), che
      "(...) sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento: ... b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
      Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni."
      Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della predetta legge n. 488 del 1999, godono, pertanto, dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento le prestazioni aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata."

      In pratica deve redigere una autodichiarazione libera dove chiede l'applicazione dell'iva ridotta al 10% ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della predetta legge n. 488 del 1999.  
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Daniele15
        Daniele15 Pasquale
        Mercoledì 24 Gennaio 2024, alle ore 20:02
        Tutto chiaro, grazie mille
        rispondi al commento
  • Mattia4
    Mattia4
    Giovedì 14 Dicembre 2023, alle ore 17:27
    Se fatturo l'acconto per il climatizzatore entro 31-12-23 ho diritto al bonus mobili vigente per 2023?
    rispondi al commento
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