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L'installazione di una pompa di calore può beneficiare da diversi anni di alcune detrazioni, a seconda delle caratteristiche dell'immobile e dell'intervento stesso:
Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, il cosiddetto Decreto Rilancio, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto il Superecobonus 110%, allargando la possibilità di detrarre le pompe di calore al 110%, ma solo in casi del tutto speciali.
Obiettivo del nostro esame non è individuare quale detrazione sia meglio scegliere per l'installazione di una pompa di calore, quanto piuttosto rispondere alla domanda che spesso mi viene posta: installando una pompa di calore, posso beneficiare del bonus mobili per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, come divani, tavoli, sedie, frigoriferi, lavatrici e quant'altro?
È utile specificare che il bonus mobili è possibile solo se si eseguono sull'immobile alcuni interventi che beneficiano della detrazione per le ristrutturazioni edilizie.
Si noti bene che solo alcuni e non tutti gli interventi che accedono alla detrazione per ristrutturazione permettono di aggiungere la possibilità di beneficiare del bonus mobili per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Pertanto, cerchiamo di individuare in quali casi una pompa di calore può accedere alla detrazione per ristrutturazioni e se tale presupposto può essere valido anche ai fini del bonus mobili.
È importante sapere che l'installazione di un condizionatore può beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) solo quando si configura come intervento mirato a ridurre i consumi energetici dell'immobile.
Quindi non tutte le installazioni possono accedere al beneficio.
Dobbiamo allora tecnicamente chiederci non tanto se l'installazione di un condizionatore può essere presupposto per il bonus mobili, ma piuttosto se un intervento mirato al risparmio energetico per il quale si decide di beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) - che nel caso in esame si esplica nell'installazione di una pompa di calore – può dare diritto al bonus mobili.
Gli interventi edilizi che beneficiano della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) e sono al contempo presupposto per il bonus mobili sono elencati nella circolare Agenzia Entrate N.29/E del 18 settembre 2013:
La circolare Agenzia Entrate N.11/E del 21 maggio 2014 spiega inoltre al paragrafo 5.1 che gli interventi finalizzati al risparmio energetico, ove effettuati su singole unità immobiliari residenziali, devono configurarsi quantomeno come interventi di manutenzione straordinaria se vogliono costituire presupposto per il bonus mobili.
Bisogna allora capire se l'installazione di una pompa di calore finalizzata al risparmio energetico possa rientrare o meno nella definizione di manutenzione straordinaria.
Riporto di seguito la definizione di manutenzione straordinaria che compare nel Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lettera b):
Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purchè l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Nella definizione si fa riferimento a opere per realizzare servizi tecnologici, tra i quali indubbiamente fanno parte le pompe di calore.
Tale interpretazione è avvalorata dalla circolare Agenzia Entrate N.57/E del 1998 al paragrafo 3.4:
La manutenzione straordinaria si riferisce a interventi di natura edilizia e impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza e adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari. La categoria corrisponde al criterio della innovazione nel rispetto dell'immobile esistente.
Quest'ultima circolare fa emergere un concetto importante relativo alla manutenzione straordinaria: l'innovazione. Gli interventi sugli impianti tecnologici che consentono di ottenere risparmi energetici rispondono certamente al criterio di innovazione e pertanto, anche secondo quanto scritto nella circolare Agenzia Entrate N.11/E del 21 maggio 2014 - paragrafo 5.1, sono riconducibili alla manutenzione straordinaria.
Deduciamo allora che l'installazione di una pompa di calore mirata al risparmio energetico è classificabile come manutenzione straordinaria.
Il Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001), all'articolo 6, comma 2, stabilisce che gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori, asseverata da un tecnico abilitato (la cosiddetta CILA – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).
Tuttavia la comunicazione di inizio lavori in Comune non è sempre necessaria: infatti, ci sono alcuni interventi di installazione di impianti, come i pannelli fotovoltaici, i pannelli solari termici e le pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, che non necessitano né di titolo abilitativo, né di comunicazione preventiva di inizio lavori al Comune (vedi articolo 6, comma 2 D.P.R. 380/2001). In sostanza la procedura è assimilata a quella prevista per la manutenzione ordinaria.
Questa assimilazione alla manutenzione ordinaria non deve però generare confusione.
Si tratta di un'assimilazione di procedura con gli interventi di manutenzione ordinaria e non di un'assimilazione di sostanza.
Le motivazioni di tale interpretazione trovano fondamento nella definizione di manutenzione straordinaria prima citata.
L'installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW resta sempre una manutenzione straordinaria come tutte le altre installazioni di pompe di calore, ma gode semplicemente di procedure facilitate.
Dunque, tornando alle detrazioni e tirando le somme dell'analisi condotta, l'installazione di pompe di calore va inquadrata sempre come manutenzione straordinaria e, se mirata al risparmio energetico, può beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie (50%) ed essere successivamente presupposto al bonus mobili per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici, indipendentemente dalla necessità o meno di una comunicazione di inizio lavori asseverata in Comune.
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