Come compilare la dichiarazione sostitutiva per lavori edili?

In caso di interventi di edilizia libera, occorre compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Cosa indicare per evitare di incorrere in responsabilità?
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Dichiarazione sostitutiva e rapporti con le Pubbliche Amministrazioni


Nella prassi quotidiana sovente accade di dover compilare e conservare atti che attestano fatti, o situazioni che danno il diritto a specifici benefici fiscali, in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con gestori di pubblici uffici.

Dichiarazione sostitutiva atto notorio
Fra i principali atti appartenenti a tale categoria si annovera la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il dichiarante, sotto la propria responsabilità, dichiara stati, qualità personali o fatti riguardanti se stesso o altri soggetti.

Tale dichiarazione è necessaria anche nel caso in cui si intende un intervento edilizio per il quale non è previsto il rilascio di un apposito titolo abilitativo.


Titoli abilitativi interventi edilizi


Come noto, nel momento in cui si esegue un intervento edilizio, occorre munirsi del relativo titolo abilitativo.

Nel nostro ordinamento, vi sono diversi titoli abilitativi dell'opera edilizia, che dipendono dalla tipologia di lavoro da eseguire, in particolare:

  • attività edilizia previa comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA): con riferimento a interventi edilizi eseguibili, previa comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori e asseverazione del tecnico (manutenzione straordinaria);

  • attività edilizia soggetta a SCIA: si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia previa comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), di attività edilizia soggetta a permesso di costruire e di attività edilizia soggetta a super SCIA;

  • attività edilizia soggetta a permesso di costruire: per gli interventi edilizi puntualmente indicati all'art. 10, D.P.R. n. 380 del 2001 (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento della destinazione d'uso);

  • attività edilizia soggetta a SUPER SCIA alternativa al permesso di costruire: ovverosia interventi edilizi per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla SCIA in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire.


Edilizia libera


L'art. 6, D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico edilizia) individua le categorie degli interventi edilizi liberi, ovverosia non sottoposti a un preventivo assenso da parte dell'Ente locale competente, in quanto caratterizzate da una generalizzata facoltà discendente dal diritto di proprietà.

In altri termini, per interventi di edilizia libera si intende l'insieme di interventi che si possono realizzare senza che vi sia la necessità di richiedere permessi o disporre di titoli abilitativi.

Edilizia libera
L'elenco delle attività c.d. di edilizia libera, per le quali non è dunque necessario l'ottenimento di un titolo abilitativo deve ritenersi, circoscritto e, in linea generale, non suscettibile di applicazione estensiva.

Si tratta essenzialmente di interventi di manutenzione ordinaria o lavori per i quali (si veda il DM 2 marzo 2018 – glossario edilizia libera) non è richiesto alcun titolo abilitativo.


Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà


La dichiarazione sostitutiva è un atto sostitutivo di atto notorio, con la quale, ai sensi dell'art.47, D.P.R. n. 445/2000, si possono attestarefatti, stati o qualità personali non contenuti in pubblici elenchi o registri.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietàTale dichiarazione è necessaria anche (ma non solo) per gli interventi edilizi, allorquando occorre entrare in contatto con le Pubbliche Amministrazioni o con esercenti di pubblici servizi e comunicare specifiche informazioni.


Differenze dichiarazione sostitutiva e autocertificazione sostitutiva


Per comprendere con la dovuta contezza cosa si intende per dichiarazione sostitutiva di atto notorio, occorre operare un distinguo rispetto alla autocertificazione, spesso utilizzata (erroneamente) come sinonimo.

La dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 differisce dalla autocertificazione di cui all'art. 46, del citato decreto, poiché diversi sonoi fatti, gli stati o le qualità personali che possono essere autocertificate con tali atti. Con l'autocertificazione il soggetto può dichiarare fatti, stati o qualità personali contenuti e formalizzati in appositi pubblici elenchi o registri.

Come rilevato, invece, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, salvo diverse disposizioni di legge, possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio tutti i documenti diversi da quelli che possono essere autocertificati.


Come compilare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?


Nel caso di interventi edilizi in edilizia libera, non è prevista alcuna abilitazione amministrativa, essendo necessaria la presentazione di una semplice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui richiamare l'art. 47 del D.P.R., 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), ai sensi del quale deve essere redatta.

Oltre a tale apposita dicitura, la dichiarazione deve indicare anche:

  • le generalità del dichiarante (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

  • la dichiarazione di consapevolezza in ordine alle sanzioni previste, ai sensi dell'art. 76, D.P.R. n. 445/2000 e sulla decadenza dei benefici, di cui all'art. 75, D.P.R. n. 445/2000, in caso di false dichiarazioni. Al riguardo, nella dichiarazione sostitutiva, si rinvengono dichiarazioni del seguente tenore: consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, di cui all'art. 76, D.P.R. n. 445/2000;

  • gli estremi catastali e i dati identificativi dell'immobile oggetto di intervento (foglio, particella, subalterno, categoria e indirizzo, ecc.);

  • indicazione specifica della tipologia di interventi che si intende eseguire;

  • la dicitura con la quale si attesta che gli interventi non necessitino di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente. In tal caso è possibile dichiarare che i lavori sopraindicati, per tipologia e consistenza, rientrano nel novero delle attività di edilizia libera, di cui all'art. 6, D.P.R. n. 380/2001, per le quali non è più necessaria la preventiva comunicazione all'Ente locale, in quanto conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché alle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio;

  • dichiarazione attestante che gli interventi attribuiscono il diritto alle previste detrazioni fiscali, essendo i lavori inclusi tra quelli agevolabili;

  • la data di inizio dei lavori;

  • apposita dichiarazione con la quale si attesta di essere consapevole che le informazioni e i dati personali contenuti nella dichiarazione sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in cui la dichiarazione stessa è resa e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. In questo caso, la dicitura da inserire nella dichiarazione potrebbe essere così redatta: il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, che i dati personali indicati sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs.101/2018, con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Tale dichiarazione, accompagnata da un documento di identità del richiedente, deve essere appositamente firmata e conservata.


Al riguardo, occorre precisare che, al fine di predisporre correttamente tale dichiarazione, si ritiene opportuno suggerire il raffronto con appositi modelli predisposti dagli Enti locali, messi a disposizione della collettività e scaricabili dai canali telematici ufficiali.

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Alert Commenti
  • Sirio
    Sirio
    Domenica 18 Settembre 2022, alle ore 09:58
    Vedo che non si accenna alla data certa della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma non occorre "data certa" ovvero comprovata da pubblico ufficiale e con applicazione della marca da bollo di 16€ ?
    rispondi al commento
  • Domenico
    Domenico
    Domenica 29 Maggio 2022, alle ore 20:09
    Articolo scritto in modo semplice e preciso, di facile comprensione per gente comune, come lo scrivente, non particolarmente afferrato alla materia.
    rispondi al commento
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