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Nella prassi quotidiana sovente accade di dover compilare e conservare atti che attestano fatti, o situazioni che danno il diritto a specifici benefici fiscali, in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con gestori di pubblici uffici.
Fra i principali atti appartenenti a tale categoria si annovera la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il dichiarante, sotto la propria responsabilità, dichiara stati, qualità personali o fatti riguardanti se stesso o altri soggetti.
Tale dichiarazione è necessaria anche nel caso in cui si intende un intervento edilizio per il quale non è previsto il rilascio di un apposito titolo abilitativo.
Come noto, nel momento in cui si esegue un intervento edilizio, occorre munirsi del relativo titolo abilitativo.
Nel nostro ordinamento, vi sono diversi titoli abilitativi dell'opera edilizia, che dipendono dalla tipologia di lavoro da eseguire, in particolare:
L'art. 6, D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico edilizia) individua le categorie degli interventi edilizi liberi, ovverosia non sottoposti a un preventivo assenso da parte dell'Ente locale competente, in quanto caratterizzate da una generalizzata facoltà discendente dal diritto di proprietà.
In altri termini, per interventi di edilizia libera si intende l'insieme di interventi che si possono realizzare senza che vi sia la necessità di richiedere permessi o disporre di titoli abilitativi.
L'elenco delle attività c.d. di edilizia libera, per le quali non è dunque necessario l'ottenimento di un titolo abilitativo deve ritenersi, circoscritto e, in linea generale, non suscettibile di applicazione estensiva.
Si tratta essenzialmente di interventi di manutenzione ordinaria o lavori per i quali (si veda il DM 2 marzo 2018 – glossario edilizia libera) non è richiesto alcun titolo abilitativo.
La dichiarazione sostitutiva è un atto sostitutivo di atto notorio, con la quale, ai sensi dell'art.47, D.P.R. n. 445/2000, si possono attestarefatti, stati o qualità personali non contenuti in pubblici elenchi o registri.
Tale dichiarazione è necessaria anche (ma non solo) per gli interventi edilizi, allorquando occorre entrare in contatto con le Pubbliche Amministrazioni o con esercenti di pubblici servizi e comunicare specifiche informazioni.
Per comprendere con la dovuta contezza cosa si intende per dichiarazione sostitutiva di atto notorio, occorre operare un distinguo rispetto alla autocertificazione, spesso utilizzata (erroneamente) come sinonimo.
La dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 differisce dalla autocertificazione di cui all'art. 46, del citato decreto, poiché diversi sonoi fatti, gli stati o le qualità personali che possono essere autocertificate con tali atti. Con l'autocertificazione il soggetto può dichiarare fatti, stati o qualità personali contenuti e formalizzati in appositi pubblici elenchi o registri.
Come rilevato, invece, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, salvo diverse disposizioni di legge, possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio tutti i documenti diversi da quelli che possono essere autocertificati.
Nel caso di interventi edilizi in edilizia libera, non è prevista alcuna abilitazione amministrativa, essendo necessaria la presentazione di una semplice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui richiamare l'art. 47 del D.P.R., 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), ai sensi del quale deve essere redatta.
Oltre a tale apposita dicitura, la dichiarazione deve indicare anche:
Tale dichiarazione, accompagnata da un documento di identità del richiedente, deve essere appositamente firmata e conservata.
Al riguardo, occorre precisare che, al fine di predisporre correttamente tale dichiarazione, si ritiene opportuno suggerire il raffronto con appositi modelli predisposti dagli Enti locali, messi a disposizione della collettività e scaricabili dai canali telematici ufficiali.
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