Dal 1 Gennaio 2017, conciliazione obbligatoria per le controversie riguardanti luce e gas

La delibera 209/2016 AEEG prevede dal 1 gennaio 2017 la conciliazione obbligatoria per le controversie in materia di energia elettrica e gas. Di cosa si tratta?
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Delibera AEEG n. 209/2016


Controversie gas: il tentativo di conciliazioneL'AEEG, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ha emanato nel maggio di quest'anno la delibera n. 209 del 2016 intitolata «Adozione del testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione (Tico)».

Fa così ingresso concreto nel nostro ordinamento, il tentativo di conciliazione anche per le controversie in tale materia.

Le norme avranno effetto dall'1 gennaio 2017.

Vediamo allora cosa prevede in sintesi il provvedimento, senza pretesa di esaustitivà e rimandando come sempre alla lettura integrale del testo normativo per la soluzione dei casi concreti.

Prima di entrare nel cuore della normativa chiariamo il significato di alcune parole utilizzate dalla delibera.

«Cliente o Utente finale è la persona fisica o giuridica che intende stipulare o ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di servizi dei settori regolati dall'Autorità e il prosumer;...

Prosumer, il soggetto che è al contempo produttore e Cliente finale di energia elettrica;...

Operatoreo Gestore, il soggetto che esercisce i servizi nei settori regolati dall'Autorità;...

Distributore, il soggetto che svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale;...

GSE, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A;...

Servizio Conciliazione..., l'organismo istituito dall'Autorità...» (v. Del. 209/2016, art. 2, co, lett. d, p, n, m e k).


Ambito di applicazione


Innanzitutto chiariamo che non tutte le controversie che riguardano l'energia elettrica edil gas sono soggette al tentativo di conciliazione: l'art. 2 della delibera chiarisce infatti che oggetto della previsione normativa sono quelle che hanno come parti, da un lato «Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali» e dall'altro «OperatorioGestori».

Il provvedimento trova applicazione anche «per le controversie tra Prosumer e GSE in materia di ritiro dedicato dell'energia e scambio sul posto. A tal fine, se non diversamente stabilito, le previsioni che riguardano gli Operatori o Gestori si applicano anche al GSE».

Il tentativo di conciliazione è già previsto nella L. n. 481/1995 (all'art. 2, co.24) con l'istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità, tra cui vi è l'AEEG.

La stessa norma prevede anche il detto tentativo quale condizione di procedibilità dell'azione legale e che il relativo verbale di accordo costituisce titolo esecutivo.

Il tentativo è poi richiamato dal Codice del Consumo (v. D.Lgs. 206/2005, art. 141).

Sono invece escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento le controversie: «a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; c) promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo» (tali articoli contengono norme per l'azione inibitoria da parte delle associazioni di consumatori, delle associazioni di professionisti e delle camere di commercio, nonché le azioni promuovibili dalle associazioni di consumatori, le azioni di classe e la risoluzione extragiudiziale delle controversie).


Obbligatorietà del tentativo di conciliazione


Conciliazione obbliagatoria per luce Per le controversie indicate, il tentativo di conciliazione è obbligatorio prima di attivare l'azione giudiziale.
Esso è dunque una condizione di procedibilità dell'azione.

A tali fini è valido l'incontro che si conclude senza l'accordo.

L'incontro deve svolgersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e la procedura deve concludersi entro 90 giorni (dalla presentazione della domanda in forma completa), salvo per esigenze motivate, proroga di non non più di 30 giorni, richiesta da entrambe le parti (entro lo scadere dei novanta giorni) o su iniziativa del Servizio di Conciliazione, anche su richiesta del conciliatore (che «ravvisi» la complessità della procedura e previa comunicazione alle parti).

Il tentativo di conciliazione non è proponibile dinanzi al Servizio Conciliazione se, per la medesima controversia, è pendente o è stato già esperito un tentativo di conciliazione.

Infine, lo svolgimento del tentativo di conciliazione non impedisce «la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari».


Conciliatore


Il tentativo si svolge davanti ad un soggetto terzo, detto conciliatore.

L'art. 5 della delibera descrive la funzione del conciliatore e i criteri di nomina.

Per quanto ci interessa qui spieghiamo che il conciliatore non decide la controversia, ma deve favorire l'accordo tra le parti, anche formulando una proposta, non vincolante per esse.

Egli deve inoltre essere assegnato alla procedura nel rispetto dei criteri di imparzialità, professionalità e competenza.

Lo stesso art. 5 prevede che il conciliatore deve essere formato presso un organismo abilitato dalla legge (ai sensi dell'art. 17, DM 180/2010); inoltre egli deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per i mediatori civili (v. D.M. n. 189/2010), «una comprensione generale del diritto e una conoscenza specifica dei settori regolati dall'Autorità mediante la frequenza di corsi o seminari specialistici di durata non inferiore a quattordici ore e aggiornamenti almeno biennali non inferiori a dieci ore».

Inoltre il mediatore non deve versare in ipotesi di incompatibilità (previste da specifiche norme di legge e dal Codice deontologico, inserito nell'Allegato sub a) alla delibera); egli inoltre deve sottoscrivere ai fini dell'inserimento nell'elenco dei Conciliatori, il Codice deontologico nonché una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità.

Nel caso di incompatibilità, anche sopravvenuta, dovrà darne notizia al responsabile del servizio, il quale dovrà nominare un nuovo conciliatore, dandone tempestiva comunicazione alle parti.


Avvio della procedura


La procedura inizia con l'invio della domanda in via telematica (ma anche con altre modalità, come ad es. fax, posta, o altri canali indicati sul sito) sul sito del Servizio di Conciliazione.

La domanda può essere proposta solo dopo aver inviato reclamo al gestore o operatore e questi abbia risposto in maniera non soddisfacente oppure non abbia risposto affatto nei 50 giorni successivi. L'istanza va però proposta entro un anno dall'invio del reclamo.

La delibera all'art. 6 indica i requisiti della domanda; in particolare il co.6.5 indica il contenuto della domanda, mentre il co.6.6. indica gli allegati: se mancano questi ultimi il Servizio richiede alla parte l'integrazione; se tale integrazione non perviene la domanda è dichiarata improcedibile ed è archiviata.

La domanda di conciliazione è inammissibile (ed è archiviata) se: riguarda controversie escluse dall'art. 2 dall'ambito di applicazione della norma oppure se per la stessa controversia è stato già avviato un tentativo di onciliazione; se la domanda è stata presentata senza proporre il reclamo all'Operatore o Gestore; se è presentata senza il rispetto delle termini o nelle modalità dalla delibera (v. art. 6, co. 6.3 e 6.4); se non contiene anche uno solo degli elementi prescritti (v. art. 6, co. 6.5) se riproduce una istanza già archiviata in seguito a rinuncia o mancata comparizione al primo incontro della parte che ha attivato la procedura.

Se la causa di inamissibilità della domanda emerge cinque giorni prima dell'incontro la procedura è archiviata.


La fissazione dell'incontro


Controversia gas:tentativo di conciliazioneLa segreteria, verificata l'ammissibilità della domanda, provvederà a nominare il conciliatore e a comunicare alle parti il giorno dell'incontro, che deve essere fissato per almeno 10 giorni dopo la comunicazione alle parti ed entro 30 giorni dalla domanda.

Se però il cliente o l'utente finale dìa prova nella domanda della sospensione della fornitura per una fattura tempestivamente contestata con il reclamo, l'incontro per lo svolgimento del tentativo di conciliazione deve essere fissato entro 15 giorni dal deposito della domanda completa e il termine di 10 giorni è ridotto della metà.
Gli operatori o gestori sono tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti dal cliente o utente finale, salvo che la domanda sia inammissibile.

Se l'operatore, ai fini della risposta al reclamo scritto, abbia richiesto dati tecnici al distributore o la necessità di tali dati tecnici sia emersa successivamente, può richiedere al Servizio Conciliazione, la convocazione del distributore in qualità di ausilio tecnico.

Il distributore in tali casi, chiamato dalla segreteria, è tenuto a fornire la necessaria collaborazione.

Se la parte che ha attivato il procedimento intende rinunciare al procedimento ne dà tempestiva comunicazione al Servizio Conciliazione e comunque almeno 5 giorni prima della data del primo incontro.

In tal caso, il Servizio Conciliazione dichiara conclusa la procedura e ne dispone l'archiviazione.


Il tentativo di conciliazione


L'incontro avviene in modalità telematica o, secondo la valutazione del conciliatore e delle parti, tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza.

Ogni parte può chiedere un solo rinvio del primo incontro.

Le parti poi possono presentare argomentazioni, prove e documenti in ogni momento della procedura, nonché accedere ai documenti presentati dall'altra parte, a meno che questa non abbia richiesto espressamente che gli stessi debbano restare riservati.

Inoltre, le parti possono partecipare alla procedura facendosi rappresentare da soggetti, anche appartenenti alle associazioni dei consumatori o di categoria, muniti di procura generale o speciale idonea a conciliare e transigere la controversia; la procura deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ovvero, per i soli clienti o utenti finali, con scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del delegante.

Il conciliatore, se le parti rilevino l'esistenza di danni gravi ed irreparabili, su richiesta di entrambe, può suggerire le misure più adatte a garantire la immediata tutela del cliente o utente.


Esito del tentativo di conciliazione


Tentativo di conciliazione luce e gas, i passaggiSe la conciliazione ha esito positivo, il conciliatore redige il verbale, nel quale sono indicati i punti controversi e il contenuto dell'accordo raggiunto.

Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dal conciliatore con firma elettronica o, in mancanza di firma elettronica, alla trasmissione del verbale per via telematica potrà essere affiancata altra modalità «compatibile e idonea a garantirne la provenienza».

Le parti possono richiedere congiuntamente al conciliatore che una proposta non vincolante, la cui accettazione o il cui rifiuto devono pervenire per iscritto entro 7 giorni. In assenza di accettazione nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

La proposta, salvo diversa volontà delle parti, non deve contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso della procedura, salvo gli elementi risultanti dai documenti depositati e noti alle parti.

Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore costituisce titolo esecutivo.

Se, viceversa, la conciliazione non ha esito positivo, il conciliatore redige un verbale in cui indica i punti controversi e che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.

Se la parte che ha attivato la procedura non compare al primo incontro, il conciliatore redige un verbale di mancata comparizione e la procedura viene archiviata.

Se invece non compare al primo incontro la parte che non ha attivato la procedura, il conciliatore dà atto nel verbale dell'esito negativo della procedura ed in tal caso la condizione di procedibilità si considera avverata.

L'assenza dell'operatore o gestore che è tenuto ad aderire alla procedura è comunicata dal Responsabile del Servizio all'Autorità perché adotti i provvedimenti di sua competenza.

Al termine della procedura, le parti compileranno un questionario di valutazione della stessa procedura.


Accesso agli atti e riservatezza


Una caratteristica particolare del procedimento di conciliazione è la riservatezza: ciò vuol dire che tutto ciò che viene dichiarato nell'incontro non può essere registrato o verbalizzato; inoltre il personale del Servizio Conciliazione e il conciliatore sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni apprese nel corso della procedura, che non possono essere utilizzate né diffuse.

Ciascuna delle parti non può utilizzare, in «un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promosso dalle stesse in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto, proseguito dopo l'insuccesso della procedura di conciliazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante la procedura», salvo il consenso della parte da cui le dette informazioni o dichiarazioni provengono.

Nè il conciliatore, nè il personale del Servizio Conciliazione, possono essere testimoni nel giudizio né può essere loro deferito il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione alla procedura.

Il Servizio Conciliazione deve tutelare la riservatezza delle parti «nella trattazione dei dati personali, delle credenziali di accesso e delle informazioni fornite dalle Parti medesime».

L'Autorità può stipulare protocolli con altri organismi, come ad es. le Camere di Commercio o gli organismi abilitati alla mediazone civile (di cui all'art. 16, D.Lgs. 28/2010) affinchè il tentativo possa esperirsi anche presso tali organismi.

In tal caso per tutto quanto non previsto dalla delibera, varrà il regolamento dello specifico organismo.

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Conciliazione delle utenze di elettricità e gas
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