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L'assemblea, è notorio, è il luogo in cui i condomini decidono sulla gestione e conservazione delle parti comuni dell'edificio.
La nomina e la revoca dell'amministratore, l'adozione del regolamento di condominio, la deliberazione d'opere di manutenzione e via dicendo; tutte le questioni che riguardano le parti comuni (art. 1117 c.c.) sono attratte nella competenza dell'assise condominiale.
La legge, all'art. 66 disp. att. c.c., specifica che l'assemblea può essere ordinaria, ed è convocata dall'amministratore per discutere delle questioni di cui all'art. 1135 c.c., o straordinaria, convocabile dai condomini e dallo stesso amministratore, in tutti i casi in cui dovesse rendersi necessario discutere di questioni d'interesse comune.In ogni caso, sul punto non ci sono dubbi stante la chiarezza del sesto comma dell'art. 1136 c.c.: l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini siano stati regolarmente invitati.
Quanto all'omessa convocazione, gli iniziali dubbi sul vizio che colpisce la delibera sono stati spazzati via dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo le quali la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c. - decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione - è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (Cass. SS.UU. n. 4806/05).
Una volta convocato il comproprietario ha diritto di partecipare all'assemblea.L'art. 67, primo comma, disp. att. c.c. specifica che Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
In sostanza, per dirla con un esempio, Tizio, proprietario dell'unità immobiliare Alfa ubicata nel condominio Beta, ricevuta la comunicazione dello svolgimento dell'assemblea potrà parteciparvi personalmente o delegare un altro condomino o, se non vietato dal regolamento, anche una persona di sua fiducia estranea al condominio.
Altre volte accade che il condomino, per una serie di motivi, decida di non partecipare all'assemblea, in nessuno dei due modi testé citati, limitandosi a inviare all'amministratore una comunicazione scritta della quale chiede che sia data lettura in assemblea e sia allegata agli atti.
Qual è il valore di queste dichiarazioni ai fini dell'espressione della propria opinione in assemblea?
La risposta, se il riferimento è all'intenzione di voto, è:
nessuna.Il condomino, infatti, può esprimere il proprio voto personalmente, per delega, ma non anche preannunciarlo per lettera.La presenza, personale o per interposta persona, è requisito fondamentale per la partecipazione all'assise.
Per il resto, la comunicazione inviata all'amministratore avrà il valore di un qualunque documento contenente delle dichiarazioni di volontà o di scienza.
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Buona sera,con riferimento ai nuovi DPCM, le assemblee serali che si prolungano oltre le ore 22,00 si possono fare?Grazie. |
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