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La recente sentenza Cass. sez. II Civile del 27 marzo 2013, n. 7759 mette fine alle innumerevolicause per irregolarità edilizie intentate da promissari acquirenti allo scopo di chiedere risarcimenti danni per il mancato acquisto oltre alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria.
In pratica l'acquirente è tenuto ad onorare la promessa di acquisto anche se si scopre successivamente alla stipula del preliminare di vendita, che l'immobile presenta delle irregolarità edilizie di scarsa entità e facilmente sanabili con una sanzione pecuniaria minima e non ponendo alcun limite alla sua commerciabilità.
La corte, pur riconoscendo, ai sensi della Legge n. 47 del 28/02/1985 e successive modifiche ed integrazioni, alla parte acquirente il diritto a vedersi consegnato un bene che sia conforme allo strumento urbanistico comunale, è entrata nel merito della tipologia del cosiddetto abuso minore.
La non conformità dello stato dei luoghi rispetto alla planimetria catastale tra le quali una parziale o totale diversa distribuzione degli spazi interni, (ad esempio: una tramezzatura spostata, l'apertura o la chiusura di una porta interna, l'abbattimento di una parete , ecc.) oppure una mera irregolarità materiale di rappresentazione grafica, non è una violazione tale o degna da compromettere l'atto di compravendita.
È fatta salva anche la buona fede del venditore il quale, ignaro delle problematiche esistenti sul proprio immobile, si vedeva chiamato in giudizio da soggetti con la chiara intenzione speculativa.
Anzi la sentenza in questione impone alla parte acquirente di porre in essere tutti gli accertamenti di rito prima di intraprendere qualsiasi tipo di iniziativa legale.
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