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Hai ricevuto un immobile in comodato, ad esempio per trascorrere il periodo delle vacanze invernali. A seguito del crollo di un pezzo di tetto per un'abbondante nevicata, viene danneggiata di una terza persona, parcheggiata vicino alla casa.
Ci chiediamo, nella fattispecie considerata, chi sia il responsabile del danno arrecato dalla caduta del pezzo di tetto, se il comodatario, detentore materiale dell'immobile o il proprietario dell'immobile.
La vicenda è incentrata sul problema della responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'articolo 2051 cc, nel caso in cui l'immobile sia stato concesso in comodato d'uso.
Al fine di chiarire la situazione illustrata sarà pertanto necessario soffermarsi su entrambi gli istituti giuridici.
Il contratto di comodato è una tipologia di negozio giuridico sempre più diffusa. Vediamo quelli che sono gli obblighi e le responsabilità in capo a chi riceve il bene oggetto dell'accordo.
Il primo aspetto da precisare è che il comodato può avere a oggetto beni immobili, come nel caso in cui si conceda ad altri l'uso di un appartamento.
Si perfeziona con la consegna del bene al comodatario affinché questi possa goderne senza corrispondere alcuna somma di denaro e per un tempo determinato.
Il comodatario che riceve un bene in comodato d'uso deve osservare i seguenti obblighi:
Per quanto concerne le spese che in vigenza del contratto possano rendersi necessarie, il codice civile prevede che siano a carico del comodatario che si serve della cosa.
Per i costi sostenuti non ha diritto ad alcun rimborso da parte del comodante.
Tuttavia, per quanto concerne le spese straordinarie finalizzate alla conservazione del bene, aventi carattere di urgenza, da lui anticipate, il comodatario avrà diritto a essere rimborsato.
Venendo al punto che qui maggiormente ci interessa, dopo aver descritto come funziona il contratto di comodato, per rispondere al quesito inizialmente posto in base all'esempio effettuato, dobbiamo evidenziare che, ai sensi dell'articolo 1804 cc il comodatario è obbligato a custodire e a conservare la cosa ricevuta.
Al dovere di custodia e alla disponibilità materiale a lui riconosciuta sulla cosa, è strettamente connessa la responsabilità di cui all'articolo 2051 codice civile.
Vediamo di cosa si tratta.
L'articolo 2051 cc dispone che ciascuno debba essere considerato responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che si provi il caso fortuito.
L'unica prova liberatoria è dunque la prova che il danno sia stato conseguenza del caso fortuito. Il custode dovrà dimostrare, per il venire meno della responsabilità, che il danno sia dipeso da un fatto a lui non imputabile.
Ad esempio dimostrare, nel caso considerato che il crollo del tetto sia dovuto a un terremoto improvviso.
Affinché possa instaurarsi con rapporto di custodia tra il soggetto e il bene ricevuto è necessario che il soggetto ne abbia la materiale disponibilità, elemento questo in grado di attribuirgli un potere di intervento sulla cosa.
In caso di comodato d'uso, tale potere viene infatti trasferito dal proprietario al comodatario. Secondo l'orientamento giurisprudenziale di maggioranza e più recente la responsabilità per mancata custodia è di tipo oggettivo, poiché non si fonda su un comportamento colposo del soggetto, bensì sulla relazione che si instaura tra costui e la cosa.
Non è necessario dimostrare la colpa né un'intrinseca pericolosità del bene stesso.
Tra l'altro, non si può certo considerare pericoloso un appartamento.
Oltre alla relazione di custodia, chi ritiene di aver subito un danno e ne chiede il risarcimento dovrà dimostrare l'esistenza e l'entità del danno stesso nonché il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia.
Una volta forniti tutti i necessari mezzi di prova da parte del soggetto danneggiato, il custode del bene potrà liberarsi dalla responsabilità solo provando l'esistenza del caso fortuito. Si tratta di un fatto estraneo alla sfera di azione del custode, caratterizzato da imprevedibilità ed eccezionalità, in grado da solo di produrre il danno.
Tra i fattori idonei a determinare un danno a terzi la giurisprudenza individua sia cause esterne sia lo stesso comportamento del danneggiato che con il suo concorso potrebbe alleggerire la responsabilità del custode.
Nella fattispecie considerata, anche in qualità di semplice detentore e non di proprietario il comodatario è tenuto a risarcire i danni dovuti al crollo del tetto per mancata custodia dell'immobile.
Al diritto di godimento e di uso dell'immobile si collega dunque il potere di intervento su di esso e conseguentemente la responsabilità per i danni dovuti a mancata custodia.
Si ritiene dunque legittima e fondata la pretesa del terzo proprietario dell'autovettura danneggiata in mancanza della prova del caso fortuito. Una forte nevicata nel periodo invernale in montagna costituisce certamente un evento normalmente prevedibile.
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