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Cosa puoi fare se le siepi del vicino sono troppo alte o sporgono fin dentro la tua proprietà?
Nell'ambito dei rapporti di vicinato spesso insorgono controversie di questo tipo quando il vicino col pollice verde non cura come dovrebbe le sue aree verdi.
Peggio ancora se, dolosamente, abusa del suo diritto ledendo quello del proprietario confinante.
Dobbiamo distinguere le varie situazioni prospettate perché, a seconda dei casi, avremo soluzioni diverse. Innanzitutto la questione della vegetazione sporgente deve essere affrontata soffermandosi sulle disposizioni che riguardano il rispetto delle distanze legali.
Il codice civile non si limita a porre le regole relative alle distanze tra costruzioni in quanto fissa anche le norme per stabilire le distanze di alberi e siepi rispetto al confine.
Ci si chiede, a questo punto, se in tali situazioni è possibile obbligare il vicino a tagliare la propria siepe. Quali sono le tutele a disposizione per chi si è trovato a subire una siepe a dir poco ingombrante?
Andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa fare se i rami degli alberi piantati dal vicino protendano oltre la sua proprietà e invadano quello confinante.
Altra ipotesi da considerare è quella che gli alberi del vicino spingano le loro radici al di là del confine e invadono il fondo del vicino.
Si riscontra dunque una differenza di trattamento tra il caso in cui a invadere il nostro terreno siano i rami degli alberi oppure le radici.
In base a quanto fissato dall'articolo 896 del codice civile se i rami degli alberi del vicino si protendono sul fondo altrui il vicino può, in qualunque momento, costringerlo a tagliarli. Trattasi infatti di un diritto imprescrittibile.
Qualora ci siano invece le radici ad addentrarsi nel suo fondo egli può provvedere direttamente a reciderle. Si può tagliare ma solo la parte che ha invaso la proprietà e senza accedere sul terreno altrui.
È fatta salva in entrambi i casi, eventuale diversa disposizione contenuta nei regolamenti locali e usi locali. Il proprietario del fondo sul quale si sono estesi i rami può fare suoi eventuali frutti caduti dal ramo proteso sul suo fondo.
Altra regola da tenere a mente è quella che impone a chi intende piantare alberi o siepi presso il confine di rispettare una certa distanza da quest'ultimo.
Per non incorrere in violazioni si dovrà consultare regolamenti o usi locali e ci si atterrà a quanto stabilito. Qualora essi non dispongano si dovrà rispettare quanto prescritto dal codice civile. Ai sensi dell'articolo 892 codice civile le distanze dal confine sono:
Tali distanze possono non essere rispettate solo in una situazione, ovvero quando sul confine sia situato un muro divisorio, (ai sensi dell'articolo 881 del codice civile) proprio o comune, sempreché le piante siano tenute ad altezza tale da non eccedere la sommità del muro.
Nel caso le suddette distanze non siano state rispettate si avrà titolo per obbligare il vicino a tagliare alberi e siepi piantati o che nascono a distanza minore a quanto stabilito dalla legge.
Qualora il vicino si rifiuti di tagliare la propria siepe situata a distanza non conforme alla legge l'unica cosa da fare è intraprendere un'azione legale.
Abbiamo visto che nel caso in cui la siepe del vicino sia troppo ingombrante perché piantata senza osservare le distanze di legge, interviene quanto disposto dall'articolo 894 codice civile, in base al quale il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore a quella dovuta.
Quello che deve essere chiaro è che non si può dunque provvedere in prima persona a effettuare la potatura.
Il primo passo sarà quello di inviare una lettera di diffida al vicino, tramite un avvocato, affinché provveda a effettuare la potatura.
In un momento successivo si potrà valutare l'avvio di una causa qualora il vicino non dovesse attivarsi. Solo nel caso in cui si ravvisi un danno o pericolo di danno imminenti si può adire l'Autorità Giudiziaria affinché emetta un provvedimento d'urgenza che intimi il proprietario confinante ad eseguire il taglio della siepe.
Altra situazione che si può verificare è che il proprietario della siepe, con il solo intento di ledere il vicino, non si preoccupi della potatura e del taglio delle sue piante.
Siamo nell'ambito degli atti emulativi che ricevono apposita tutela da parte del nostro ordinamento.
Gli atti emulativi, di cui all'articolo 833 del codice civile sono vietati per così dire senza mezze misure. Trattasi degli atti che non hanno altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia, senza dunque ricevere alcuna utilità.
Tale può proprio essere una siepe piantata al solo fine di limitare la vista panoramica al vicino. Una volta provata l'emulatività dell'atto, il proprietario che ha posto in essere l'atto illecito avrà l'obbligo di ripristinare la preesistente condizione e di risarcire il danno.
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