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Prima di soffermarsi sugli strumenti a disposizione del comodante per mandare via il comodatario che si rifiutasse di lasciare l'immobile a lui dato in prestito, occorre esaminare innanzitutto quali sono i casi in cui il comodante può legittimamente richiedere la restituzione del bene prestato.
Partiamo specificando che il comodato è il contratto (solitamente gratuito e a forma libera) con il quale una parte consegna all'altra una cosa affinché se ne serva per un certo tempo (scadenza) o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la cosa ricevuta.
Dal contratto sorge un'obbligazione unilaterale (a carico del comodatario) ovvero quella di restituire il bene ricevuto in prestito.
Il contratto di comodato gratuito immobile può essere non precario, quando viene stabilita una data precisa di scadenza dello stesso. In tal caso il comodante è obbligato a restituire il bene alla scadenza convenuta.
La scadenza può essere messa nero su bianco ma, in alternativa, può non venire indicata esplicitamente nel contratto, in quanto risulta desumibile dalla finalità per cui il bene viene dato in prestito (la scadenza si desume dall'uso che si deve fare del bene).
In assenza di una qualche forma di scadenza si ha un contratto precario e in tal caso il negozio si reputa concluso a tempo indeterminato.
In riferimento alla tipologia di contratto si applicano delle regole ben precise in tema di restituzione dell'immobile. Vediamo quali. A parte il caso di estinzione del comodato per decesso del comodante, il codice civile ha stabilito una disciplina specifica in tema di restituzione del bene.
Partiamo da un esempio per chiarire la situazione. Ipotizziamo che il figlio abbia ottenuto dal padre una seconda casa in prestito per andarci a vivere con moglie e figli, in attesa di trovare la disponibilità di denaro che gli consenta di comprare un immobile.
A fronte della manifesta crisi della coppia che lascia presagire una separazione dei coniugi, con assegnazione della casa coniugale alla moglie, il genitore intende richiedere la restituzione immediata dell'immobile.
La legge stabilisce che il comodatario deve restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Tuttavia, il comodante può recedere immediatamente dal contratto e pretendere la restituzione dell'immobile al verificarsi di alcune situazioni.
Certamente in caso di inadempimento contrattuale da parte del comodatario perché, ad esempio, ha fatto un uso improprio del bene, ovvero diverso da quanto risultante nel contratto di comodato stesso o non conforme alla natura del bene.
L'inadempimento sussiste anche qualora il comodatario conceda a un terzo il godimento dell'immobile senza avere l'autorizzazione da parte del comodante.
Oltre alla restituzione del bene è prevista la possibilità di ottenere il risarcimento del danno per il fatto commesso.
Altra ipotesi è che vi siano comprovate esigenze del comodante a riottenere la cosa, come nel caso di un bisogno del comodante che rivesta carattere di urgenza.
In caso di bisogno urgente e imprevedibile il comodante è legittimato a chiedere la restituzione del bene prima della scadenza o prima che il comodatario abbia cessato di utilizzarla secondo gli usi stabiliti.
Il motivo che giustifica il recesso del comodante non deve essere in alcun modo voluttuario e capriccioso e deve essere imminente, cioè non astratto e futuro.
Per avanzare la richiesta di restituzione dell'immobile concesso in prestito, il comodante non deve seguire una procedura particolare.
Può, ad esempio, semplicemente inviare una lettera raccomandata nella quale fare presente le sue esigenze sopravvenute.
A differenza del contratto di locazione, non è previsto un termine di preavviso, a meno che questo non sia specificato nel contratto. Resta fermo l'obbligo di adottare un comportamento improntato alla correttezza e buona fede che, in tale circostanza, deve sempre assumere il comodante.
Nel caso sussistano i requisiti che abbiamo sopra evidenziato, il comodante sarà legittimato ad agire in giudizio al fine di ottenere la restituzione.
Il primo passo sarà quello di inviare una ulteriore lettera raccomandata con la quale intimare il rilascio della casa, qualora la prima richiesta inoltrata non abbia sortito effetto.
Da precisare, inoltre, che il mancato rilascio dell'appartamento costituisce fatto illecito extracontrattuale da parte del comodatario e integra gli estremi dell'occupazione abusiva dell'immobile, rilevante anche da un punto di vista penale.
In conclusione, facendo riferimento alla sentenza n. 9907 dell'11 luglio 2013 del Tribunale di Milano possiamo concludere che, la mancata restituzione dell'immobile da parte del comodatario oltre il termine di rilascio, costituisce un atto illecito di natura extracontrattuale.
Continuare senza alcun titolo a occupare l'immobile, legittima il comodante ad agire in giudizio per ottenere il rilascio immediato e per pretendere il risarcimento dei danni eventualmente subiti per l'occupazione abusiva.
In merito alla quantificazione del risarcimento del danno, possiamo asserire che il Giudice provvederà a liquidarlo in via equitativa, tenendo conto del valore locativo del bene illecitamente occupato. Si terrà conto altresì del tipo di immobile prestato, della presenza o meno di arredo e della sua collocazione.
Il risarcimento verrà calcolato dunque a prescindere dalla prova di un concreto pregiudizio subito dal comodante, inteso come perdita della possibilità di concedere in locazione l'immobile.
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