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La presenza di un portiere all'interno di uno stabile condominiale è facoltativa.
Certamente si tratta di un servizio utile che tuttavia comporta delle spese, a volte non da poco.
Per questo, in taluni edifici, il servizio di portierato è stato eliminato, perché ritenuto troppo gravoso, o comunque non più utile.
Quando un portiere è presente il condominio assume il ruolo di datore di lavoro; ne consegue che, qualora si voglia interrompere il rapporto di lavoro, è necessario rispettare determinate regole, e tener conto del fatto che il portiere è stato assunto con il Contratto collettivo nazionale per i dipendenti da proprietari di fabbricati.
Le mansioni del portiere condominiale possono essere svariate, in ogni caso, le prestazioni più comuni sono la vigilanza dello stabile, custodia dei beni presenti, il ritiro e la distribuzione della posta; possono essere svolte inoltre mansioni di tipo accessorio come la pulizia dei locali e giardinaggio. Il rapporto di lavoro instauratosi con il condominio può comportare anche l'assegnazione di un alloggio a titolo gratuito.
Come in qualsiasi altro rapporto di lavoro, i motivi per i quali si può licenziare il portiere alle dipendenze del condominio, per volontà del datore di lavoro, sono essenzialmente due:
Vediamo quali sono le differenze.
L'interruzione del rapporto lavorativo con il portiere può dipendere anche da varie ragioni.
Il licenziamento del portiere può essere determinato da comportamenti negligenti e gravi inadempienze del contratto di lavoro tali da compromettere i rapporti di fiducia con i condomini.
Si ha la giusta causa se siamo in presenza di una trasgressione di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo. In questo caso il licenziamento può essere intimato senza preavviso. Per individuare le fattispecie che rendano legittima la risoluzione del contratto occorre fare sempre riferimento al Ccnl.
Il licenziamento per giustificato motivo può essere di due tipologie: abbiamo licenziamento per giustificato motivo soggettivo se la ragione dello scioglimento del contratto di lavoro è dipesa da un comportamento scorretto del dipendente.
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, come il licenziamento per giusta causa, è un licenziamento disciplinare.
Esso deriva da un inadempimento degli obbighi previsti nel contratto ma non così grave da comportare la giusta causa; esso prevede il preavviso da parte del condominio datore di lavoro.
Dopo il preavviso il lavoratore continuerà a svolgere la propria attività maturando il diritto al compenso. Si veda inoltre quanto disposto dall'articolo 2 della legge 108 del 1990 in base al quale il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.
Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle modalità di cui sopra è inefficace.
Prima di procedere con il licenziamento del portiere scorretto occorre sempre rispettare l'iter descritto nell'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori; dovrà essere un procedimento graduale che consta di varie tappe: rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa, sospensione del servizio e della retribuzione per cinque o dieci giorni e infine licenziamento.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è, in via generale, quello connesso a ragioni strettamente legate a motivi organizzativi. Nell'ambito della compagine condominiale il licenziamento del portiere può essere determinato per ragioni oggettive come l'inutilità del servizio; in quest'ultimo caso il servizio deve essere soppresso perché la figura del portiere non viene ritenuta più necessaria.
La soppressione del servizio di portierato è ritenuta insindacabile da parte dei giudici, salvo che se ne accerti la pretestuosità.
In primo luogo è necessario che la decisione venga assunta dall'assemblea con delibera che, in seconda convocazione deve essere approvata dalla maggioranza dei condomini intervenuti con almeno 1/3 del valore millesimale complessivo dell'edificio.
Inoltre, nel caso in cui il servizio di portierato sia stato previsto nel regolamento condominiale, sarà necessario apportare una modifica alla clausola contenuta nel regolamento.
La modifica deve essere approvata con delibera assembleare a maggioranza di cui all'articolo 1136 del codice civile comma 2. Una volta proceduto in tal senso, si potrà liquidare il portiere per giustificato motivo oggettivo. Si dovranno rispettare i termini di preavviso, valevoli anche per la riconsegna dell'alloggio a lui attribuito, che variano a seconda del contratto applicato.
L'eventuale giudizio per il rilascio dell'abitazione essendo strettamente connessa all'interruzione del rapporto lavorativo segue la procedura di diritto del lavoro non rientrando nell'ambito di applicabilità della normativa in materia di locazione. L'uso dell'alloggio infatti si reputa prestazione accessoria del servizio di portierato.
Al licenziamento seguiranno anche delle conseguenze di carattere economico.
Infatti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il condominio dovrà versare al portiere la retribuzione fino a quel momento maturata. Inoltre si dovranno corrispondere le rate della 13esima e 14esima, nonché provvedere al pagamento di ferie e permessi maturati e non goduti.
Infine dovrà essere corrisposto il TFR e versare la contribuzione dovuta all'INPS.
Da ricordare che il condominio datore di lavoro, in forza di quanto disposto dalla legge Fornero, in caso di interruzione del rapporto lavorativo, è tenuto a versare un contributo. Eccezione è data dal caso in cui la fine del rapporto sia dipesa da dimissioni del lavoratore, risoluzione consensuale, scadenza del contratto a tempo determinato.
Qualche considerazione deve essere ancora fatta in merito all'alloggio occupato dal portiere da solo o con la sua famiglia. L'uso, a titolo gratuito, come abbiamo anticipato, si considera prestazione accessoria del rapporto di servizio, per cui viene meno con il cessare dell'attività lavorativa.
Il portiere che viene licenziato è dunque obbligato a lasciare libero l'alloggio, in quanto l'uso dello stesso non è configurabile come contratto di locazione.
Cosa se succede se l'ex portiere si rifiuta di lasciare l'immobile, impedendo che magari il nuovo portiere possa stabilirsi?
Il condominio potrà presentare ricorso dinnanzi al giudice del lavoro per ottenere la consegna dell'immobile. Inoltre ci si potrà riservare di adire l'autorità giudiziaria dinnanzi al giudice ordinario per ingiustificato arricchimento derivante da occupazione senza titolo del locale.
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