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Come si gestisce il patrimonio di un minore

I genitori, o in caso di loro mancanza il tutore, hanno il potere di amministrare il patrimonio del figlio minorenne. Cosa accade in caso di emancipazione del minore
Pubblicato il

L'amministrazione del patrimonio di un minore


Ecco una guida completa in merito alle modalità di gestione del patrimonio dei propri figli minori in riferimento agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Anche un minorenne può disporre di un patrimonio formato dagli acquisti di beni anche immobili attraverso compravendite o donazioni oppure per successione ereditaria.

Amministrazione patrimonio minore
Quali sono le regole da seguire e i comportamenti da adottare per tutelare il patrimonio che appartiene ad un minore. Vediamo inoltre quali sono gli atti che il genitore deve compiere per conto del minore e quali invece egli può compiere da solo.


La capacità di agire di un minore


Il primo punto che va chiarito è che con l'acquisto della capacità giuridica l'individuo è posto in grado di divenire titolare di diritti e di obblighi riconosciuti dall'ordinamento.

Tuttavia, poiché tale capacità si acquista con la nascita è del tutto evidente il fatto che l'individuo in questo momento non abbia la capacità di compiere atti giuridici tali da incidere sulla sua posizione personale e patrimoniale.

Egli acquisterà la capacità di agire solo al compimento del diciottesimo anno, momento in cui l'ordinamento ritiene che egli abbia raggiunto la completa maturità.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del codice civile con la maggiorità si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa, atti mediante i quali egli potrà acquistare diritti o assumere doveri in maniera valida e consapevole.

Patrimonio minore
Alla base della norma vi è la presunzione che solo al compimento dei 18 anni l'individuo sia pienamente capace di intendere e di volere e sia in grado di curare consapevolmente i propri interessi comprendendo il valore degli atti compiuti.

Come meglio vedremo la legge può ritenere che la capacità di agire sia ritenuta sufficientemente acquisita pur prima del diciottesimo anno per quanto riguarda il compimento di determinati atti specifici.


La potestà dei genitori


In linea generale il minore d'età si trova in una condizione di assoluta incapacità a gestire il proprio patrimonio e dunque di compiere atti negoziali.
Ne consegue che per far ciò sia sostituito in tale attività dai genitori esercenti la potestà.

Essi sono legali rappresentanti del minore, ne amministrano e gestiscono il patrimonio acquisito, ad esempio mediante donazioni o successioni, vincite o per risarcimento dei danni. Siamo di fronte a una rappresentanza legale e non volontaria.

Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione


I genitori esercitano la potestà congiuntamente o in via esclusiva a seconda dei casi in quanto essi rappresentano legalmente i figli fino alla maggiore età o alla emancipazione.

Ne amministrano i beni ma, ricordiamo che solo gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Gli atti straordinari devono essere compiuti di comune accordo.
Sono atti di straordinaria amministrazione ad esempio, le alienazioni di immobili, le concessioni di ipoteche, lo scioglimento di comunioni.

Al fine di compiere atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Si tratta degli atti che di regola comportano:

  • una permanente modifica patrimoniale (come la vendita o la costituzione di ipoteca);

  • un mancato incremento (come la rinunzia all'eredità o rifiuto alla donazione);

  • la possibile assunzione di obblighi (come l'accettazione di un'eredità o la stipula di mutui a carattere oneroso).

Lo stesso deve dirsi nei casi in cui si ravvisa la necessità di promuovere i giudizi relativi a tali atti a tutela del minore.


La funzione del Giudice Tutelare


Il Giudice Tutelare è l'organo giudiziario che sovraintende alle tutele e alle curatele secondo quanto previsto dall'articolo 344 del codice civile. La sua autorizzazione è richiesta in caso di necessità o di utilità evidente.

Il Giudice tutelare deve essere interpellato quando si tratta di riscuotere capitali di spettanza del minore poiché egli fissa le modalità di impiego (come in caso di vendita di un immobile).

L'esercizio di un'impresa invece non può essere continuato dal minore se non con autorizzazione del tribunale, limitandosi il giudice tutelare, in tale eventualità a dare un parere.


Curatore speciale


In caso di conflitto di interessi tra i figli soggetti alla stessa potestà, ovvero tra essi e i genitori, il giudice tutelare nomina un curatore speciale con gli stessi poteri e le stesse funzioni dei genitori, limitatamente all'atto o agli atti da compiere.

Patrimonio minore
La legge stabilisce altresì che in tutti i casi in cui i genitori non possono o non vogliono compiere, nell'interesse del figlio, uno o più atti di straordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, sentiti pur sempre i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale, autorizzandolo al compimento di tali atti.


Decadenza dalla responsabilità genitoriale


Una forma di tutela per il soggetto minore è costituita dalle norme che stabiliscono il comportamento che deve essere tenuto dai genitori unitamente agli atti a loro vietati.

Disattendere tale norma può portare decadenza dalla potestà in caso di violazione dei doveri o abuso dei poteri. Prevista altresì la loro rimozione dalle funzioni ad essi spettanti nell'ipotesi di cattiva amministrazione del patrimonio.


Morte dei genitori e presenza di un tutore


Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà, il Giudice tutelare provvede alla nomina di un tutore, il quale cura gli interessi del minore lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

In sostanza egli ha gli stessi poteri e funzioni dei genitori anche se la sua azione è accompagnata da maggiori controlli da parte del giudice.

Detto ciò, dobbiamo ricordare che la generale rappresentanza dei genitori o del tutore incontra peraltro un limite costituito dagli atti cosiddetti personalissimi, quelli cioè per i quali non è possibile concepire il meccanismo di sostituzione nell'attività come può essere la redazione di un testamento o una donazione.


Emancipazione del minore


In caso di matrimonio contratto prima dei 18 anni in seguito ad autorizzazione del Tribunale la legge prevede l'emancipazione automatica del minore.

In tal caso egli è affiancato da un curatore e non più sostituito nell'attività giuridica dai genitori o da un tutore. Il curatore scelto nella persona dell'altro coniuge se maggiorenne mentre se entrambi sono minorenni il Giudice tutelare, a cui spetta la scelta, è libero di nominare anche i terzi, preferendo solitamente i genitori.

In questo modo il minore emancipato acquista la capacità giuridica di compiere da solo gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione mentre per gli atti di straordinaria amministrazione, oltre al consenso del curatore è necessaria l'autorizzazione del Giudice tutelare o per gli atti più onerosi del tribunale su parere del giudice tutelare.
Se invece curatore sono i genitori è sufficiente, per questi ultimi atti, l'autorizzazione del giudice tutelare.

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Come gestire il patrimonio di un minore
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