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Testamento nullo: come dare esecuzione al contenuto

Secondo il nostro ordinamento, è possibile rendere esecutivo un testamento nullo attraverso la conferma espressa e la conferma tacita ai sensi dell’art. 590 c.c.
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Testamento nullo e codice civile: quando renderlo esecutivo


Per quanto possa apparire una procedura contraria alla ragion d'essere del nostro ordinamento, è possibile rendere esecutivo un testamento nullo.

Ciò in virtù del contenuto del nostro codice civile, che all'articolo 590 designa casi ben specifici in cui anche in presenza di nullità del testamento, lo stesso possa produrre effetti, attraverso conferma espressa e conferma tacita.

Questo in quanto prevede che "la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato a essa volontaria esecuzione".


Nullitá di un negozio giuridico: art. 1423 c.c. vs art. 590 c.c.


Gli eredi che si trovano davanti ad un testamento viziato da nullità formale o da nullità sostanziale, hanno il diritto far valere il contenuto dello stesso producendo così gli effetti delle ultime volontà del de cuius.

Trattasi questa di una particolare deroga che l'ordinamento giuridico italiano garantisce in applicazione dell’articolo 590 del codice civile.

La deroga al principio generale all’art. 1423 c.c.


Il principio generale del nostro ordinamento dovrebbe essere infatti quello dell'art. 1423 c.c., per il quale ogni negozio nullo non è in linea di massima suscettibile di convalida.

Va da sè che in materia successoria la situazione cambia in modo radicale.

Ed infatti, chi – conscio della causa di invalidità – decide di dare approvazione alla disposizione testamentaria o di dare inizio alla sua esecuzione volontaria non potrà più far valere la nullità stessa.

Testamento nulloTestamento nullo - Getty Images



Si tratta di una norma atta a garantire che le ultime volontà del testatore, anche se dovessero esserci dei vizi che avrebbero potuto determinarne la caducazione, non si incappi in formalismi giuridici che, nella prassi, non sempre possono essere eliminati a posteriori.


I dibattiti dottrinali sull'esecuzione di un testamento nullo


La natura giuridica dell'esecuzione di un testamento nullo ha suscitato nella dottrina, non pochi dibattiti.

Una prima corrente lo interpreta come una semplice rinuncia degli eredi all’azione di nullità: non vi sarebbe, dunque, alcuna effettiva convalida, bensì il mero venir meno della possibilità di impugnare il testamento in sede giudiziaria.

Secondo un’altra prospettiva, la conferma si configura come un negozio unilaterale autonomo, la cui causa risiede nell’intenzione di dare attuazione alla volontà del defunto: la nullità originaria svanirebbe ex post, perché assorbita da questo atto di adesione.

Infine, parte della dottrina attribuisce alla conferma il carattere di esecuzione di un’obbligazione naturale, in forza del dovere morale e sociale di rispettare le ultime volontà, pur viziande, del testatore.

Oggi prevale la tesi che qualifica la conferma come un vero e proprio negozio autonomo, che finisce per eliminare i vizi della disposizione nulla, rendendo l’art. 590 c.c. una deroga piena e consapevole al principio di insanabilità dei negozi nulli enunciato nell’art. 1423.


Esecuzione testamento nullo: conferma espressa e conferma tacita


La legge distingue due modalità attraverso le quali si può manifestare la conferma: quella espressa e quella tacita.

Con la conferma espressa, pur non avendo alcun obbligo di specifiche forme da parte della normativa successoria, si ritiene ragionevole richiamare per analogia l’impianto dell’art. 1444 c.c.

È pertanto d'obbligo che l’erede faccia esplicita menzione circa la disposizione invalida.

Detto in altri termini deve fare un chiaro riferimento al vizio esistente e dichiarare la volontà di sanare l’invalidità.

Esecuzione testamento nullo Esecuzione testamento nullo - Getty Images



Di contro, con la conferma tacita si pone in essere una esecuzione volontaria della disposizione nulla.

Non ci si limita soltanto a distribuire i beni, ma è importante che chi lo fa abbia contezza del difetto di validità e sia intenzionato di fatto a sanarlo.

È obbligo di chi beneficia della disposizione dare prova di questa dimensione di consapevolezza e volontà risarcitoria.

I soggetti legittimati


Per ciò che concerne i soggetti legittimati, la conferma non è solo in capo agli eredi ma anche ai legatari (si pensi alla situazione in cui vi è più di un testamento).

In tal senso è opportuno osservare che, laddove l’erede dia prova di una disposizione a carattere universale, perde la posizione stessa di erede sulla porzione oggetto di conferma.

Questo in quanto i beni passano a chi al principio li avrebbe dovuti ricevere in virtù della disposizione nulla.

La ratio della norma, come già accennato, si fonda sul principio di conservazione della volontà testamentaria – il testatore, una volta spirato, non può ripetere l’atto eliminando il vizio – e sull’apprezzabile volontà legislativa di tutelare gli eredi che, mossi da sincero spirito di rispetto per il defunto, intendono onorare le sue ultime determinazioni, pur in presenza di nullità.


Conferma oggettivamente e soggettivamente parziale


La conferma può essere oggettivamente o soggettivamente parziale, pur essendo vero che la dottrina non riconosce ambedue le possibilità.

Non è di fatto ammesso che si confermi in modo parziale di una singola disposizione all’interno di un testamento invalido.

Così come non è riconosciuta la modifica quantitativa della volontà del testatore: dare conferma soltanto di una parte di un legato vorrebbe dire far venire meno l’originaria intenzione del testatore.

Di contro la dottrina riconosce che la conferma possa essere soggettivamente parziale, cioè compiuta da alcuni soltanto dei legittimati.

Ne consegue che l’azione di nullità è possibile per chi non ha aderito, e viceversa è preclusa per chi ha deciso di sanare il negozio.


I casi giurisprudenziali e le pronunce della Cassazione


Nel panorama giurisprudenziale, l’art. 590 c.c. ha trovato applicazione in diverse occasioni.

Nell’ordinanza n. 31170 del 5 dicembre 2024, la stessa Sezione II ha ribadito che grava sul confermante l’onere di dimostrare la conoscenza del vizio e la volontà di sanarlo.

Casi giurisprudenziali Casi giurisprudenziali - Getty Images



Un’altra pronuncia, l’ordinanza n. 30237 del 31 ottobre 2023, ha riconosciuto la sanabilità dell’olografo al quale un terzo aveva aggiunto la data, purché l’erede abbia eseguito volontariamente la disposizione nulla, consegnando i beni immobili ai legatari.

Infine, da segnalare come già nel 2020, con la sentenza n. 29252, si sia precisato che l’accettazione con beneficio d’inventario limita la responsabilità dell’erede “cum viribus hereditatis”, precludendo ogni aggredibilità dei suoi beni personali, evidenziando così la tutela dell’erede confermante anche rispetto ai debiti ereditari.

In sintesi, la conferma testamentaria, pur in presenza di nullità, offre agli eredi uno strumento essenziale per far valere la volontà del defunto, con modalità e limiti ben definiti dalla legge e consolidati dalla giurisprudenza.

È quindi fondamentale che chi intenda confermare operi con piena consapevolezza delle condizioni e dei requisiti richiesti dall’art. 590 c.c., onde evitare contestazioni e garantire la certezza del diritto successorio.


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Come dare esecuzione ad un testamento nullo
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