|
Quante volte passando al di sotto di un balcone s'è avuto paura che cadesse un vaso o comunque un altro oggetto che non sembrava proprio in equilibrio?
In questi casi la legge prevede, per così dire due step: uno sanzionatorio preventivo e l'altro sanzionatorio e risarcitorio successivo.
Esempio.
Tizio sta camminando e vede un vaso di fiori sporgente dal balcone di Caio ma passa incolume.
Tizio non potrà reclamare nulla ma Caio potrà essere sanzionato.
Pensiamo alla stessa situazione nella quale, però, il vaso cade e Tizio riporta delle lesioni o, peggio, decede in conseguenza dell'impatto.
In questo caso Caio sarà sicuramente incriminato per lesioni (per omicidio colposo) e Tizio (o i suoi eredi) potranno domandare i danni.
Vale la pena comprendere quali sono le norme che regolano le due fattispecie.
Esiste una norma del codice penale, esattamente l'art. 675 c.p. rubricato (ossia intitolato) Collocamento pericoloso di cose, che recita:
Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro.
Il fatto è stato depenalizzato: insomma seppur la norma è contenuta nel codice penale, la sua violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa.
Il che vuol dire che il trasgressore può essere punito sia per dolo (intenzione di creare pericolo) che per colpa (collocamento delle cose senza questo scopo, cfr. art. 1, primo comma, l. n. 689/81).
Un vaso o un posacenere sul davanzale, un sacchetto della spazzatura maleodorante collocato sul pianerottolo, ecc.
Si tratta di comportamenti usuali: comportamenti che, però, se valutati come pericolosi, ossia come capaci di creare un potenziale danno, possono portare alla punizione del trasgressore.
La norma è strettamente collegata a quella precedente, ossia all'art. 674 c.p.
In che modo?
Secondo la rarissima giurisprudenza che se ne è occupata se le cose vengono collocate malamente sì da far insorgere il pericolo di una loro caduta si concretizzerà il reato di collocamento pericoloso di cose, mentre se tali cose vengono effettivamente gettate o versate si realizzerà il reato dell'art. 674 c.p.. Qualora, poi, il getto venga determinato da un collocamento pericoloso della cosa si avrà una sorta di progressione dal reato di cui all'art. 675 c.p. a quello di getto pericoloso di cose (Pret. Taranto 14 luglio 1982 in Arch. pen. 1983, 605).
Chi ha collocato la cosa in modo pericoloso può essere sanzionato solamente per questo fatto, può essere punito penalmente ai sensi dell'art. 674 c.p. se il fatto va oltre il mero collocamento, oppure può passare guai ancor più grossi se qualcuno si fa male o, come si suole dire, ci lascia le penne.
In questi ultimi due casi si può arrivare anche a delle condanne per lesioni colpose o per omicidio colposo.
Al di là della vicenda penalistica (la persona danneggiata potrebbe non avere interesse alla sanzione pubblica), chi causa un danno, o meglio la persona proprietaria delle cose che lo hanno causato, può essere chiamato a risarcirlo ai sensi dell'art. 2051 c.c., dedicato alla responsabilità da cose in custodia, che recita:
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Si tratta di un'ipotesi di responsabilità obiettiva. Ciò vuol dire, usando le parole della Cassazione, che:
- la responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; la responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 3229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2003, n. 28811);[…];
- posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni e di doverne sopportare gli incommoda e di controllarne i rischi, deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario;
- ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c., è esclusa, come si diceva innanzi, solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384);
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo: più nello specifico, ricordato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la prova che il danneggiato deve dare, anche a mezzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; spetta invece al custode provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 19 maggio 2011, n. 11016; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308) (Cass. 28 giugno 2012 10860).
Il caso fortuito in situazioni del genere è davvero cosa rara.
|
||