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Nel caso in cui gli eredi, testamentari o per legge, siano due o più, tra essi si instaura una situazione di contitolarità dei diritti e delle obbligazioni inerenti all'eredità.
I beni e i diritti reali del defunto formano la comunione ereditaria regolata dalle norme sulla comunione ordinaria.
Collazione ereditaria - Getty Images
Qualora essi vogliano procedere con la divisione dell'eredità, discendenti e coniuge del defunto potranno avvalersi dello strumento della collazione che servirà per riannettere al valore dell'eredità, le donazioni effettuate in vita dal de cuius.
Vediamo più nel dettaglio come funziona questo meccanismo e a chi spetta.
I coeredi partecipano alla comunione ereditaria in proporzione alla loro quota ereditaria e nella stessa proporzione acquistano tutti i crediti e subentrano in tutti i debiti del defunto.
Ciascuno dei coeredi può chiedere la divisione ma questa non ha luogo se ad esempio, il testatore l'ha vietata. Ricordiamo che il divieto non può però valere più di 5 anni dall'apertura della successione e non può aver luogo se qualcuno dei chiamati è un concepito prima della sua nascita.
Nel momento in cui questa divisione viene effettuata (e può essere amichevole, giudiziale o fatta dal testatore) essa ha effetto retroattivo.
I beni assegnati a ogni condividente si considerano a lui appartenenti dal giorno in cui si è aperta la successione. I beni assegnati ai condividenti si considerano come pervenuti loro a causa di morte e non in conseguenza di un atto fra vivi quale è la divisione o di un provvedimento del giudice.
Se i coeredi sono discendenti del defunto (e si pensi a figli o nipoti) o discendenti e coniuge, nell'assegnare a ciascuno la propria porzione si tiene conto delle donazioni che l'erede abbia ricevuto dal defunto.
La collazione dell'eredità - Getty Images
È la cosiddetta collazione che mira a evitare disparità di trattamento fra eredi che già abbiano ricevuto dall'eredità durante la vita del parente ed eredi che non abbiano ricevuto.
Si presume che le liberalità elargite in vita siano un'anticipazione sulla futura successione da riconsiderare perciò in sede di successione ereditaria.
Il de cuius può rendere nota una diversa volontà attraverso la dispensa dalla collazione che può essere contenuta nella donazione o nel testamento ma può essere anche formulata con una apposita dichiarazione unilaterale.
La dispensa naturalmente produce effetto solo nei limiti della quota disponibile.
Come abbiamo anticipato, la collazione è uno strumento previsto unicamente per discendenti e coniuge, non per altri eredi, poiché le quote di questi ultimi si determinano sulla base di ciò che è rimasto nel patrimonio ereditario al momento della morte dell'eredità (il cosiddetto relictum).
Solo discendenti e coniugi hanno diritto di determinare l'asse ereditario sommando al relictum quanto era stato donato.
Il concetto di donazione va qui inteso in senso ampio perché l'articolo 737 comma 1 parla di ciò che si è ricevuto per donazione direttamente o indirettamente.
Si conteggiano tutte le liberalità avute dal discendente o dal coniuge, comprese quelle che in apparenza non sono donazioni, come le donazioni indirette e comprese le liberalità diverse dalla donazione, come le cosiddette liberalità atipiche; si pensi alla stipulazione a favore di terzo fatta per liberalità o alla remissione di un debito.
Non si considerano donazioni le spese di mantenimento, educazione e istruzione né quelle fatte per malattie né le liberalità d'uso o le donazioni di modico valore fatte al coniuge.
La collazione può essere effettuato attraverso due differenti modalità:
Per quanto concerne gli immobili donati, la collazione si può fare a scelta di chi conferisce, o in natura o per imputazione, mentre la collazione dei beni mobili si fa solo per imputazione.
Collazione dell'erede - Getty Images
Se uno dei coeredi aveva debiti nei confronti dell'ereditando, egli deve imputare alla propria quota l'ammontare dei debiti e ciò vale per tutti i coeredi, non solo per quelli soggetti a collazione.
Questa forma di imputazione non aumenta l'asse ereditario poiché in esso già si sono considerati i crediti del defunto verso l'erede.
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