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Hai ereditato un appartamento situato all'interno di un condominio ed è giunto il momento di pagare le spese condominiali. Ti chiedi come si ripartiscono tra i coeredi gli oneri del condominio e che cosa puoi fare se gli altri coeredi non intendono versare alcunché.
Ricevere un'eredità non è detto che sia un fatto vantaggioso in quanto si corre il rischio di ereditare, oltre al patrimonio, anche i debiti del defunto.
Per dare una risposta al quesito iniziale occorre innanzitutto distinguere tra i debiti maturati prima della morte del proprio parente e quelli insorti dopo il suo decesso.
Facciamo un passo per volta e andiamo con ordine.
In primo luogo si deve precisare che potrà essere chiamato a rispondere delle spese condominiali del defunto soltanto chi abbia accettato l'eredità.
Quando una persona muore i suoi debiti passano agli eredi che abbiano compiuto l'atto di accettazione dell'eredità.
Tra i debiti figurano anche le spese di condominio per il mancato pagamento delle quali gli eredi potranno essere chiamati a rispondere solo una volta avvenuta tale formalità. L'atto di accettazione ha effetto retroattivo e dunque si ritiene valido a far data dalla morte del de cuius.
L'unico modo per evitare il pagamento dei debiti della persona deceduta è rinunciare all'eredità, atto per il compimento del quale si ha tempo 10 anni.
Tornando alle spese condominiali, un importante aspetto da sottolineare è che l'amministratore, potrà rivolgersi agli eredi del condomino venuto a mancare sia per le spese condominiali già scadute e rimaste insolute, che per gli oneri maturati dopo la morte.
I due casi devono essere trattati in modo diverso poiché da un punto di vista giuridico la soluzione sarà differente
Nel momento in cui una persona muore la sua abitazione passa a coloro che abbiano accettato l'eredità per testamento o successione legittima.
A meno che per disposizione testamentare l'immobile sia stato assegnato sotto forma di legato, a un soggetto specifico, la proprietà dello stesso viene divisa in quote tra gli eredi.
Una volta avvenuta la morte del titolare di un appartamento situato nell'ambito di uno stabile condominiale, gli eredi sono tenuti a darne comunicazione all'amministratore che dovrà provvedere all'aggiornamento dell'anagrafe condominiale.
A questo punto l'amministratore, in presenza di un debito condominiale arretrato e non saldato, potrà rivolgersi ai condomini.
Il momento in cui è insorto il debito è determinante per capire come la situazione dovrà essere gestita e quali sono gli effetti giuridici dell'inadempimento del de cuius.
In caso di onere condominiale insorto prima del decesso, la responsabilità degli eredi è pro quota come meglio spiegheremo.
Il riferimento normativo in materia è l'articolo 752 del codice civile, in base al quale i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
In base a quanto affermato, dei debiti lasciati dal parente defunto risponde ciascun erede in funzione della propria quota. Stessa regola si applica quando a essere inadempiuto è il pagamento di una spesa condominiale.
Facciamo un esempio: a seguito della morte del padre l'immobile passa ai suoi due figli che ereditano ciascuno il 50% del patrimonio del genitore.
Tra i debiti del padre defunto figurano le spese di condomino per l'ammontare di 300 euro. In base al principio sancito dal codice civile, ciascun figlio sarà tenuto esclusivamente in base alla propria quota del 50% e pertanto dovrà corrispondere un importo pari a 150 euro.
Se il coerede non pagherà la restante quota di pari valore, il fratello che ha adempiuto non sarà responsabile.
Amministratore dello stabile per recuperare l'intero credito arretrato dovrà agire con decreto ingiuntivo solo nei confronti del coerede che non ha versato la quota di sua spettanza a fronte delle morosità del defunto. Per evitare di subire un pignoramento è dunque sufficiente pagare in base alla propria quota.
Diversa regola vige in caso di spese condominiali maturate successivamente alla morte del parente proprietario dell'immobile. Ricordiamo che il momento in cui sorge l'obbligazione al pagamento coincide con la data del verbale dell'assemblea che ha approvato le spese di carattere ordinario.
Gli eredi che abbiano accettato l'eredità saranno chiamati a pagare le predette spese, ma questa volta non pro quota.
Poiché con il trasferimento del bene a seguito di successione si è costituita una comunione ereditaria, in quanto comproprietari gli eredi saranno obbligati in solido a estinguere i debiti gravanti sull'immobile ereditato.
Ne consegue che, a fronte di un debito condominiale pari a 600 euro, l'amministratore potrà rivolgersi anche a uno solo dei coeredi e chiedere l'estinzione dell'intero debito.
Il chiamato a pagare dovrà provvedere a versare l'intera somma con diritto di rivalsa nei confronti del coerede per il rimborso della parte da lui dovuta.
Di fronte al coerede che paga soltanto in proporzione alla propria quota l'amministratore sarà legittimato a richiedere l'intera somma anche mediante decreto ingiuntivo.
Seguito quanto finora esposto, volendo trarre le conclusioni, possiamo affermare che per effetto dell'accettazione dell'eredità i coeredi saranno responsabili del pagamento delle spese condominiali sorte prima del decesso del parente soltanto pro quota.
Per le spese maturate dopo la morte i coeredi, in quanto comproprietari saranno responsabili in solido e ciascuno potrà essere chiamato a pagare per tutti.
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