Dal primo settembre 2009 e' entrato in vigore il Nuovo Codice Deontologico degli Architetti.
Lo scorso primo settembre è entrato in vigore il Nuovo Codice Deontologico che disciplina la professione di architetto.
Numerosi articoli del regolamento riguardano i rapporti del professionista con la committenza: è utile, quindi, venirne a conoscenza, per evitare di incorrere in individui che si appropriano del titolo di architetto in maniera illegittima e, allo stesso tempo, attribuire il giusto rispetto a chi svolge questo lavoro con professionalità.
Tra i principi e doveri fondamentali che informano la sua professione, l'architetto è tenuto alla riservatezza, concernente sia il contenuto della prestazione che tutte le informazioni riguardanti la persona del committente, di cui venga a conoscenza nel corso dell'incarico.
Tale comportamento deve continuare anche quando l'incarico è cessato o se esso non viene perfezionato e deve essere mantenuto anche dai collaboratori e da tutti coloro che concorrono alla prestazione.
L'art. 14 del Titolo III (Rapporti esterni), riguarda una nota dolente: lo svolgimento dell'attività senza titolo professionale e l'uso improprio di titoli.
Non è infrequente, infatti, l'usurpazione del titolo di architetto da parte di persone che non hanno conseguito una laurea, che sono laureati ma non abilitati all'esercizio della professione o che sono in possesso di un differente titolo di studio, come quello di arredatore d'interni.
I committenti possono informarsi presso gli ordini provinciali di appartenza o presso il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori per verificare l'effettiva iscrizione di un sedicente architetto.
Agli artt. 21 e 22 viene regolamentato il comportamento degli architetti che ricoprono una carica istituzionale, ricordando che essi non devono approfittare del ruolo pubblico che rivestono per avvantaggiarsene personalmente e che, nel corso di campagne elettorali politiche devono astenersi dallo svolgimento dell'attività.
Al Titolo V (Esercizio professionale) ritroviamo la maggior parte degli articoli che regolamentano i rapporti con il Committente.
L'architetto deve adoperarsi affinchè l'incarico sia conferito per iscritto, in modo da specificare chiaramente e dettagliatamente oggetto, natura, costi, compensi ed eventuali successive variazioni.
L'articolo 32 riguarda i compensi. Con la legge n. 248 del 4 agosto 2006, introdotta dal ministro Bersani, è stato abrogato l'obbligo di attenersi ai minimi tariffari stabiliti, per i rapporti con i privati, dalla Legge n° 143 del 02.03.49.
L'architetto può ora stabilire il proprio compenso in base a quanto disposto dall'art. 2233 c.c. e dalle leggi speciali. L'importante è che il professionista concordi preventivamente l'entità del compenso con il committente e che si impegni a comunicare a questi tempestivamente ogni elemento che possa concorrere a determinare dei cambiamenti.
Attenzione, però. L'abolizione riguarda l'obbligo di conformarsi ai minimi, ma non il divieto di applicarli, anche se si sta registrando sempre più una corsa al ribasso per accaparrarsi incarichi, anche nel settore dei Lavori Pubblici.
L'invito è quindi a fare attenzione alla qualità della prestazione professionale offerta, più che al prezzo basso.
Naturalmente l'architetto dovrà consegnare al cliente con la parcella una nota dettagliata di tutte le spese sostenute e degli acconti già ricevuti.
L'architetto è tenuto a interrompere lo svolgimento dell'incarico qualora le richieste del cliente siano contrarie alla legalità e alla correttezza professionale. Allo stesso modo deve farlo qualora si renda conto di non essere in grado di svolgere in maniera adeguata l'incarico e deve darne tempestiva comunicazione al committente.
La documentazione consegnata dal committente per l'espletamento dell'incarico deve essere restituita nel momento in cui questi ne faccia richiesta (art. 38).