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29 Agosto 2011 ore 13:40 - NEWS Ripartizione spese |
In un condominio l'impianto citofonico resta non funzionante per tanto tempo.Chissà quante volte è ci si è trovati in una situazione del genere.
Che poi si agisca per chiedere il risarcimento del danno causato dal disagio legato al fatto è un'eventualità da non escludere.
Da valutare bene, aggiungiamo, visto quanto deciso dal Giudice di Pace di Bari con una sentenza, la n. 3509, dello scorso 3 giugno.
Qui di seguito, in breve, il fatto.
Uno dei condomini ed il conduttore dell'unità immobiliare, un commercialista che in quella porzione di edificio aveva il suo studio, fanno causa alla compagine condominiale chiedendo il risarcimento del danno causato dal mancato funzionamento dell'impianto citofonico.
Sostengono che il fatto non ha consentito al professionista di ricevere la propria clientela, con evidente danno da quantificarsi in via equitativa, e che a nulla sono serviti i solleciti effettuati per vedere migliorata la situazione.
Il condominio convenuto, com'è naturale che sia, s'è opposto alla richiesta.
Le argomentazioni della compagine sono apparse più convincenti tanto che la domanda giudiziale è stata respinta.
Il perché è scritto in sentenza.
Sostanzialmente il giudice ha ritenuto che non sussistesse il danno e che comunque lo stesso non fosse stato provato in quanto:
a) seppure l'impianto risultasse rotto, il condominio era provvisto di servizio di portierato in orario sostanzialmente coincidente con quello dello studio;
b) alle richieste di riparazione erano seguite delle assemblee alle quali proprio il condomino interessato non aveva partecipato.
In più, dice il giudice di pace barese, il proprietario non era legittimato a promuovere la causa non avendovi diretto interesse.
A ben vedere le motivazioni poste alla base della decisione paiono convincenti.
Non sempre è sufficiente che una cosa comune sia rotta per lamentare un danno.
Una cosa, ad esempio, sono le infiltrazioni, altro il danno che può procurare la rottura d'un impianto come quello citofonico.
Inoltre i modi d'agire per riparare al danno sono molteplici.
L'urgenza, intesa come necessità improcrastinabile di risolvere una situazione sfavorevole, legittima l'azione del singolo sulle parti comuni e la sua richiesta di rimborso della spesa sostenuta a tale scopo (art. 1134 c.c.).
È bene, allora, prima d'intentare una causa valutare compiutamente i fatti e le possibili soluzioni perché non sempre ad un disagio corrisponde una responsabilità ed un danno.
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