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Per poter avviare i lavori rientranti nel Superbonus 110% è necessario presentare al Comune alcuni documenti. Tra questi, in base a quanto previsto nel Decreto Semplificazioni (DL n.77/2021) figura la CILA, ossia la comunicazione di inizio lavori asseverata.
Dal 5 agosto 2021 sono state apportate delle modifiche per adattare la Cila alle esigenze del Superbonus 110% tanto che oggi, in riferimento a tale agevolazione fiscale si parla di Cilas.
Si tratta di un modello unifico in tutta Italia e semplificato.
L’obiettivo è di agevolare, facilitare e velocizzare le procedure per l’accesso all’incentivo fiscale che, pur comportando molteplici vantaggi, implica una burocrazia farraginosa e svariati adempimenti.
La procedura amministrativa implica il coinvolgimento di professionisti tecnici qualificati in materia come architetti, ingegneri, geometri.
Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono le differenze con la Cila.
La Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) è un titolo abilitativo regolamentato dall’articolo 6 bis del Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/2001).
Esso è necessario e deve essere trasmesso al Comune di competenza quando si devono eseguire lavori di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria o ordinaria, interventi di cambio destinazione d’uso, restauro conservativo.
Non possono essere eseguiti con la Cila quelle opere che vadano a incidere da un punto di vista strutturale sugli immobili, poiché per tali interventi, aventi un impatto anche sulla sicurezza, è necessario il permesso di costruire oppure la Scia (segnalazione certificata di inizio attività).
La Cila è redatta da un tecnico che deve provvedere ad inviare al Comune anche gli elaborati progettuali. Il compito del professionista è quello di attestare che i lavori sono realizzati in conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi in vigore.
Gli interventi per i quali si è ammessi al Superbonus 110% sono considerati una manutenzione straordinaria ma, al posto della Cila, si dovrà presentare la Cilas.
Con l’introduzione della Cilas è stata prevista la relativa modulistica.
Nel modello unico sono stati inseriti campi ben precisi che devono essere compilati correttamente e in maniera esaustiva, al fine di non incorrere in ritardi negli adempimenti. Il modello è composto da 4 parti aventi dei contenuti minimi:
Nell’ambito degli interventi ammessi al Superbonus 110 è necessaria la Cilas per:
Si specifica infine che la Cilas dovrà essere presentata unicamente per gli interventi ammessi al Superbonus 110 e non per altri bonus edilizi come il bonus ristrutturazioni, ecobonus, bonus facciate, sismabonus.
La compilazione della Cilas è un adempimento che deve essere eseguito dal professionista tecnico abilitato che redige il progetto dell’opera da realizzare e che deve effettuare l’asseverazione dei lavori ammessi al Superbonus 110%.
Vengono tagliati fuori dalla Cilas i lavori di demolizione e ricostruzione in riferimento ai quali la Cilas non deve essere presentata, a prescindere dal fatto che vi sia stata o meno una implementazione della volumetria.
Sarà necessario fare richiesta di altri permessi come il permesso di costruire o la Scia. Inoltre per i lavori che richiedono la Cilas, non è prevista al termine degli interventi, la Segnalazione certificata di agibilità.
Di seguito le principali differenze tra il nuovo modello Cila Superbonus 110 e la Cila ordinaria nell’ambito del processo di semplificazione voluto dal legislatore.
In caso di Cilas si dovrà effettuare una descrizione del lavoro sia pure sintetica. L’aspetto principale da evidenziare, quale differenza tra le due procedure, è che in caso di Cila Superbonus 110% non occorre l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile anche se il tecnico che provvedere alla compilazione dovrà comunque rappresentare lo stato dei luoghi.
Inoltre l’integrazione con elaborati grafici è meramente facoltativa.
Cosa succede qualora venissero evidenziate delle difformità?
L’Ente locale potrà avvalersi delle sue funzioni di controllo con la sospensione dei lavori e potrà comminare delle sanzioni.
L’intervento del legislatore finalizzato alla semplificazione delle procedure in caso di lavori ammessi al Superbonus 110% non incide sul diritto degli Enti amministrativi di effettuare controlli finalizzati ad accertare eventuali irregolarità.
Cosa succede in caso di varianti in corso d’opera?
Qualora si rendano necessarie delle varianti in corso d’opera la pratica non verrà annullata.
Le modifiche costituiscono motivo di integrazione della Cila e saranno segnalate al termine dei lavori.
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