Chiusura del fondo e servitù

L'esercizio del diritto di proprietà trova esplicazione nella facoltà di recintare il bene immobile di riferimento. Limiti e connessioni con la servitù di passaggio.
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RecinzioneL'art. 841 c.c. recita:

Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.

In sostanza il codice civile riconosce il diritto di recintare la proprietà senza limite alcuno.

Gli unici limiti stanno nelle modalità di esecuzione: rispetto dei confini edivieto di compiere atti emulativi.
Il proprietario del terreno che intenda chiuderlo, quindi, dovrà avere rispetto delle norme che disciplinano le distanze dal confine o soddisfare l'eventuale richiesta di comunione del muro, così come di non innalzarlo oltre modo con l'unico scopo di togliere luce ed aria la fondo confinante.
L'attività edilizia finalizzata alla recinzione del fondo è attività libera o sottoposta a particolari vincoli concessori o autorizzatori?

Sebbene la giurisprudenza sia orientata nel senso di non riconoscere agli eventuali vincoli imposti dai piani regolatori la facoltà di limitare il diritto di recingere il proprio fondo, allo stesso modo non può ritenersi che tale operazione sia completamente libera da vincoli amministrativi di sorta.


In tal senso il T.A.R. di Brescia ha specificato che la posa di una recinzione, anche in muratura, da parte del proprietario, è diretta a far valere lo ius excludendi alios che costituisce contenuto tipico del diritto di proprietà e - per pacifica giurisprudenza - anche la presenza di un vincolo di P.R.G. non può incidere di per sé negativamente sulla potestà del dominus di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo ai sensi dell'art. 841 c.c., la quale non può esercitarsi senza la costruzione di una recinzione.

La facoltà del proprietario di recintare il fondo è legittimamente sacrificabile solamente quando ricorrano le condizioni previste dall'ordinamento in funzione di superiori interessi pubblici, dei quali va dato conto nella motivazione attraverso il loro bilanciamento con le opposte ragioni di cui sono portatori i soggetti privati coinvolti (ad esempio individuando particolari modalità costruttive da adottare e disponendo l'uso di specifici materiali)
. (T.A.R. Brescia 5 febbraio 2008 n. 40 in Foro amm. TAR 2008, 2, 398).

RecinzioneIn sostanza, andrà valutato volta per volta, in relazione allo stato dei luoghi ed alla normativa regionale e comunale, se e come sia necessario agire.

Un caso che molto spesso è in grado di generare contenzioso è quello dell'apposizione di recinzioni o cancelli su fondi gravati da servitù di passaggio.
È lecita una simile condotta? Se si in che limiti?

Ai sensi dell'art. 1064, secondo comma, c.c.:

Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.

È chiaro che la norma è stata dettata per contemperare due interessi:
a)da un lato il diritto alla sicurezza che il proprietario del fondo servente legittimamente può invocare ed esercitare;
b)dall'altro il diritto all'esercizio del diritto reale di godimenti su cosa altrui del titolare del fondo dominante.

La Corte di Cassazione, con la propria opera interpretativa, ha chiarito il significato dell'articolo in questione specificando a chi ed in che modo è rimessa la valutazione sul bilanciamento degli opposti interessi.


In una sentenza datata dicembre 2001 i Supremi giudici hanno avuto modo di specificare che l'esercizio da parte del proprietario della facoltà che gli deriva dall'articolo 841 c.c. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall'ingerenza di terzi, è consentito anche nell'ipotesi che lo stesso sia gravato da una servitù di passaggio purché non ne derivi limitazione al contenuto della servitù e siano adottati mezzi idonei a consentire al titolare di essa la libera e comoda esplicazione, salvo un minimo e trascurabile disagio, del suo diritto.

Stabilire se i mezzi impiegati in concreto siano adatti a contemperare i due diritti è compito del giudice del merito che tale compatibilità deve accertare in relazione al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità del suo esercizio, allo stato e configurazione dei luoghi.

RecinzionePertanto l'apposizione di un cancello alla strada su cui la servitù si esplica, ancorché accompagnata dalla dazione delle chiavi al proprietario del fondo dominante, non comporta sempre, per quest'ultimo, un minimo e perciò ammissibile sacrificio, potendo quel rimedio (la dazione delle chiavi) rivelarsi insufficiente nelle specifiche circostanze del caso concreto a consentire il libero o comodo passaggio di tutte le persone che, a piedi o con veicoli, debbono servirsi della strada per accedere al fondo dominante e, quindi, ad escludere che l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 841 c.c. si traduca in una limitazione sostanziale del contenuto della servitù.


Si deve in sostanza accertare se la modificazione dello stato dei luoghi si risolva, anche con riferimento alle diverse modalità di esercizio della servitù, in un pregiudizio effettivo per il proprietario del fondo dominante, cioè in un danno in termini apprezzabili
(così Cass. 18 dicembre 2001 n. 15977).

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  • Aurelio Meloni
    Aurelio Meloni
    Sabato 12 Giugno 2021, alle ore 09:04
    Quando dice "Il proprietario del terreno che intenda chiuderlo, quindi, dovrà avere rispetto delle norme che disciplinano le distanze dal confine" dice una cosa non vera.
    Che cosa c'entra il rispetto della distanza trattandosi di recinzione da apporre sul confine?
    Rispetto dei confini vuol dire costruire la recinzione sulla esatta linea di confine.
    AM
    rispondi al commento
  • Ocramma
    Ocramma
    Lunedì 24 Febbraio 2020, alle ore 01:31
    Sulla collina del mio paese passano alcuni sentieri, segnati e mappati da decenni e molto utilizzati.
    Ora il proprietario di un terreno su cui transita il sentiero principale ha deciso di allargarsi il giardino cintando il suo terreno e bloccando quindi il transito su una porzione del sentiero.
    Aggirare il blocco utilizzando altri sentieri allunga il percorso di un chilometro e mezzo quindi è piuttosto scomodo.
    Esiste un qualcosa che imponga al proprietario di mantenere il passaggio sul sentiero?
    Tipo una servitù di passaggio ad uso pubblico?
    O è legale bloccarlo in questo modo?
    rispondi al commento
  • Rick76
    Rick76
    Giovedì 17 Ottobre 2019, alle ore 12:24
    Ho un terreno da poco acquistato su cui grava un diritto di servitù di due vicini.
    Dall'ingresso su strada comunale al mio terreno c'è la strada che porta anche ai terreni dei vicini.
    Vorrei recintare il mio terreno e mettere un cancello con lucchetto all'ingresso dando però copia della chiave ai vicini cosi da permettere loro di usufruire del passaggio - legittimo - ma impedire a terzi di accedere al terreno.
    E' fattibile? Se si devo avvisarli (per iscritto) delle mie intenzioni o cosa occorre fare?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Rick76
      Mercoledì 13 Novembre 2019, alle ore 15:14
      Se, avute le chiavi, il passaggio per loro resta immutato e non aggrava, allora puoi procedere senza avvisare, o meglio avvisi solo per buon vicinato e a lavori conclusi dai le chiavi. Ciò sempre se gli atti non dicano nulla di diverso.
      rispondi al commento
  • Francesca13
    Francesca13
    Giovedì 24 Gennaio 2019, alle ore 19:20
    Il mio confinante ha una vecchia servitù di passo sul mio terreno in quanto anticamente non aveva accesso alla via pubblica, ora ha un accesso ed anche più ampio ma non vuole rinunciare a questa servitu (che tra l'altro divide in due la mia priprietà!) e mi da anche molti problemi con il cancello.
    Posso richiederne l'annullamento ora che ha un accesso alla via principale?
    Il passo era concesso con la vendita del terreno.
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Francesca13
      Martedì 29 Gennaio 2019, alle ore 15:44
      Se era una servitù coattiva, come mi pare che dovrebbe essere, e il nuovo passaggio è quanto meno uguale a quello sul tuo fondo, secondo me sì (Art. 1055 codice civile Cessazione dell'interclusione)
      rispondi al commento
  • Davide13
    Davide13
    Venerdì 17 Agosto 2018, alle ore 10:17
    Ho comprato casa quando un vicino ha contattato il mio ex padrone per acquistare quello che era il mio orto.
    ora quel pezzo di terreno è di sua proprietà ed io ho quindi perso il diritto di serfitù di passaggio.
    Il notaio, all'atto dell'acquisto, ha risposto ad una domanda del vicino.
    Domanda: ora deve murare la porta che prima era per la servitù di passaggio?
    Risposta: non serve, basta che la porta resti chiusa o aperta per poter dare aria ai locali, al limite, se proprio si vuole dare un senso di chiusura basta apporre una catenella che delimiti la proprietà e che indichi il confine invalicabile.
    Ora il mio vicino, senza dire nulla ha chiamato i muratori che stanno murando la suddetta porta, può farlo o posso oppormi?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Davide13
      Martedì 2 Ottobre 2018, alle ore 12:10
      Non mi è chiarissimo lo stato dei luoghi, ma se la sua casa e il terreno, prima, erano un'unica proprietà in capo a chi le ha venduto casa, allora lei potrebbe opporsi, ma dovrebbe farlo in tribunale e con l'assistenza di un avvocato.
      rispondi al commento
  • Roberto 1
    Roberto 1
    Venerdì 25 Maggio 2018, alle ore 15:09
    Ho un bosco ceduo alla fine di una via.
    All'etremita di essa sia a sinistra che a destra ci sono delle abitazioni.
    Mio padre lamentava sempre a codesti signori di lasciare il passaggio.
    Ora questo passaggio è stato chiuso proprio nel mezzo della via larga circa 4 metri, da una recinsione proprio delle suddette abitazioni con ognuno un proprio cancello. non c'è possibilita' alcuna di potervi accedere ..
    É normale questa situazione?
    Guardando poi la mappa di Google si nota che la via in questione continua porprio dentro le loro abitazioni dove hanno creato la chiusura dei cancelli fino alla fine della loro recinsione.
    Com'è possibile che un Notaio abbia potuto permettere questo?
    Perche' l'atto notarile risalente al lontano 1969 parla di una sorta di rinuncia al passaggio sottoscritta da mio padre? Pproprio lui lamentava questa cosa!!!
    Potrebbero avere fatto firmare con l'inganno?
    No, perché il cognato del tizio che ha chiuso la strada lavorava al comune e mi hanno detto che potrebbe aver falsificato le carte.
    É' mai possibile una cosa di questo genere?
    Ora non possiamo andare nel nostro terreno, come mi posso tutelare?
    Ce'è una via d uscita per risolvere la questione?
    Chiediamo solo la possibilità di poter accedere al nostro terreno.
    rispondi al commento
  • Sandro98
    Sandro98
    Mercoledì 9 Maggio 2018, alle ore 18:48
    Ho un terreno a cui confina un'immobile disabitato che non risulta avere diritto di servitù sul mio terreno.
    Questo immobile non ha accesso diretto alla strada pubblica, per accedere alla strada pubblica un eventuale proprietario di questo immobile dovrebbe passare sul il mio terreno oppure sul terreno di un altro confinante ma facendo un percorso leggermente più lungo e meno comodo, 
    posso chiudere il mio terreno e costruire, ad esempio, un portico o posizionare una piscina, far crescere una siepe, oqualsiasi cosa che ne impedisca il futuro accesso tramite autoveicoli o addirittura anche a piedi?
    Facendo questo prima che venga acquistato e che qualcuno reclami il diritto di passaggio rischio di dover creare un passaggio in futuro o sarà sufficiente il passaggio tramite l'altro terreno confinante? Sandro.
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Sandro98
      Mercoledì 16 Maggio 2018, alle ore 18:29
      E' una situazione dubbia e non toglie comunque la possiiblità, in futuro, di chiedere una servitù coattiva di passaggio.
      rispondi al commento
  • Lello
    Lello
    Sabato 5 Maggio 2018, alle ore 12:34
    Ho acquistato 10 ettari di terreno agricolo posso avere la concessione per chiudere tutto il perimetro con un muro in pietra con ringhiera ?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Lello
      Mercoledì 16 Maggio 2018, alle ore 18:27
      Devi chiederlo in comune, in liena teroica sì, senza problemi.
      rispondi al commento
  • Thomas78
    Thomas78
    Venerdì 3 Marzo 2017, alle ore 12:31
    Sono inquilino di un grosso complesso con varie attività e ho dovuto togliere 40mt circa di recinzione difronte alle baie di carico per riuscire a svolgere la mia attività, avuto il consenso e delibera da parte dei condomini ho tolto la recinzione di nostra proprietà.
    Fatto questo il proprietario della strada privata adiacente alla recinzione si lamenta del fatto compiuto sebbene 30mt prima e dopo l'apertura fatta abbiamo due accessi con passaggio e servitù.
    Vorrei capire se il proprietario può esigere danni o somme di denaro richieste in merito grazie
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Thomas78
      Lunedì 6 Marzo 2017, alle ore 16:21
      Se l'apertura è su una strada che  anche tua e quindi la utilizzi solamente in modi più intenso, secondo me non può dire nulla. Se, invece, la strada è solamente sua, sì potrebbe avere dei diritti.
      rispondi al commento
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