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Il legato è una disposizione contenuta nel testamento con la quale il testatore conferisce ad uno o più soggetti determinati, (i legatari o onerati) alcuni beni o diritti, posti a carico dell'eredità.
In base a quanto stabilito dall'articolo 588 del codice civile il legato è una disposizione a titolo particolare, a differenze dell'eredità, che costituisce una disposizione a titolo universale.
Spesso si sente parlare di eredità e legato ma sull'argomento talvolta si fa confusione.
È bene sapere, qualora a seguito dell'apertura di un testamento, si scopra di essere stati designati come legatari, quali siano i vantaggi e se vi sono delle responsabilità.
Le differenze tra l'istituzione di legato e di erede sono molteplici. In primo luogo evidenziamo che il legato ha ad oggetto un bene o un diritto determinati (reali o di credito) in maniera puntuale. Si attribuisce come legato una casa situata in un luogo ben preciso.
Il legatario succede, in questo caso, solo nella titolarità del singolo immobile stabilito.
Con l'istituzione di erede invece si attribuisce ad una determinata persona tutto o solo una quota del patrimonio ereditario. In quest'ultimo caso non c'è alcuna individuazione dei beni oggetto della disposizione.
Egli subentra nei crediti e nei debiti del de cuius, divenendo titolare dell'intero patrimonio o di una quota, nel caso vi siano altri eredi.
Altra differenza è che, mentre l'erede è chiamato ad accettare, espressamente o tacitamente, l'eredità, a seguito di una successione testamentaria, il legatario non è tenuto ad effettuare alcuna accettazione per poter acquisire il legato.
L'articolo 649 del codice civile afferma che il legato si acquista senza accettazione, ovvero in modo automatico. Il legatario potrà comunque rinunciarvi ove il bene o il diritto a lui conferiti non siano di suo interesse. Chiunque abbia interesse può chiedere al giudice la fissazione di un termine per la dichiarazione di rinuncia da parte del legatario.
Dobbiamo evidenziare un'ulteriore e fondamentale differenza tra legato ed eredità che attiene agli effetti che da essi scaturiscono.
Essa riguarda i debiti del testatore che gravano sull'eredità.
Mentre chi è chiamato all'eredità, in caso di accettazione, risponde dei debiti gravanti sul patrimonio ereditario, il legatario non è in alcun modo responsabile.
Nel caso in cui venga attribuito un immobile acquistato con mutuo ipotecario, il mutuo resterà a carico degli eredi e non del legatario. È fatta salva una diversa volontà del testatore ma si tratta in ogni caso di una responsabilità limitata a quanto ricevuto.
Infine, ultima differenza è data dal fatto che l'eredità non può avere un termine. Nel momento in cui si acquisisce la qualità di erede si resta tali in via definitiva. Il legatario, invece può acquisire la posizione solo per un periodo prefissato come nel caso in cui si acquista un diritto a termine.
Si può conferire al legatario un immobile per 5 anni e allo scadere del termine, il bene tornerà a far parte dell'asse ereditario.
Segnaliamo inoltre che il legato è autonomo rispetto all'eredità, in quanto si può essere legatari senza essere eredi e si può rinunciare all'eredità senza al contempo dover rinunciare al legato, magari più vantaggioso.
Il legato è volontario ed eventuale, derivando da una disposizione testamentaria, tuttavia vi sono delle eccezioni, in presenza di legati stabiliti dalla legge (legato ex lege) e non per volontà del testatore. Si pensi al diritto di abitazione e uso che spetta a favore del coniuge superstite.
Si possono individuare diverse tipologie di legato. Il codice civile individua quelli che sono definiti legati tipici. Nel testamento, tuttavia, potranno essere inseriti anche dei legati atipici per i quali ruolo fondamentale spetterà all'interprete del testamento.
I legati possono essere ad effetti reali, ad effetti obbligatori e a effetti liberatori.
Si definisce legato ad effetti reali, il legato che, comporta, per volontà di chi ha redatto testamento, il trasferimento ad altro soggetto di un bene o un diritto determinati. Si pensi al caso tipico del trasferimento del diritto di proprietà di una casa.
Il legatoad effetti obbligatori presuppone la presenza di un terzo soggetto obbligato ad eseguire una prestazione nei confronti del legatario. Il soggetto onerato dovrà pertanto adoperarsi per far conseguire al legatario il bene conferito in base alle disposizioni testamentarie.
Si tratta del cosiddetto legato di cosa di un terzo (articolo 651 del codice civile), il quale dovrà procurarla per il legatario a proprie spese.
Si avrà un legato ad effetti liberatori quando tramite l'attribuzione del legato un debitore del testatore viene liberato dal suo debito. Anziché attribuire al legatario un bene lo si libera da un debito su di lui gravante nei confronti del testatore. Si veda quanto previsto dall'articolo 658 del codice civile.
Un'altra distinzione è quella tra legato di specie e legato di quantità.
Nel caso di legato di specie si attribuisce in qualità di legato, la proprietà o altro diritto reale su un bene determinato o su una sua quota (si avrà in tal caso una comunione di beni).
Avremo invece un legato di quantità se il legato è stabilito solo facendo riferimento alla tipologia di bene in senso generico e alla quantità.
Nel caso in cui nel testamento il defunto non abbia individuato la persona a carico della quale far gravare il legato, lo stesso graverà in maniera proporzionale sulle quote degli eredi. Diversamente il testatore potrà sempre individuare il soggetto (uno o più eredi) sul quale far gravare la disposizione.
Da ricordare che, in base a quanto disposto dall'articolo 549 codice civile, il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari. In tal caso la disposizione sarebbe nulla.
Qualora a soddisfare la disposizione testamentaria sia un altro legato si parlerà di sublegato.
Si parla di prelegato qualora il legato a vantaggio di uno dei coeredi sia a carico di tutta l'eredità come stabilito dall'articolo 661 codice civile. In questo caso, prima di procedere alla divisione ereditaria si dovrà dedurre il valore del bene attribuito al prelegatario.
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