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Cessione con obbligo di mantenimento

Un'alternativa alla donazione indiretta che tutela maggiormente il donatore in caso di necessità future di assistenza è la cessione con obbligo di mantenimento.
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cessione di immobile con obbligo di mantenimentoNon di rado accade che un figlio acquisti un immobile mediante donazione indiretta, ossia utilizzando denaro donato da un genitore.

Laddove si faccia ricorso a questo istituto giuridico, nell'atto notarile di compravendita il genitore donante interviene dichiarando che il denaro per pagare l'immobile proviene dai propri risparmi.

Ciò si può verificare anche quando un genitore, già proprietario di una prima casa, intende comprare un altro immobile, ad esempio per investimento.

Al fine di evitare il pagamento di imposte sulla seconda casa, alcuni si avvalgono della donazione indiretta, facendo acquistare l'immobile al figlio, magari ventenne e nullatenente, per beneficiare delle agevolazioni sulla prima casa.

Il figlio diviene a tutti gli effetti proprietario dell'immobile e giuridicamente può affittarlo, venderlo o utilizzarlo come propria abitazione.

Il genitore può però mettere in atto alcuni accorgimenti per tutelarsi nell'ipotesi di futuri contrasti col figlio.


Il codice civile prevede già per un figlio che ha goduto di un bene immobile donato l'obbligo a provvedere, prima di eventuali fratelli, al mantenimento del genitore donante nel momento in cui questo si trovi in situazione di necessità.
È anche previsto che il figlio, in mancanza di disponibilità economiche, sia tenuto a vendere o affittare l'immobile.
Qualora si verifichi l'inadempienza del figlio, il genitore può rivolgersi al giudice denunciando la mancata assistenza.

La situazione si complicherebbe ulteriormente se nel frattempo il figlio vendesse l'immobile e la somma incassata non fosse rintracciabile.
Per ovviare a molti problemi, si può ricorrere, anziché alla donazione, alla cessione del bene con obbligo di mantenimento.



Cessione con obbligo di mantenimentoCon questo istituto giuridico l'acquirente dell'immobile (il figlio) si impegna a provvedere in caso di necessità al mantenimento e all'assistenza del donante (genitore) finché questo resterà in vita.

L'acquirente non paga dunque nulla per ottenere l'intestazione dell'immobile, ma si prende l'impegno di fornire denaro, alimenti, medicine o assistere per qualsiasi bisogno il donante.

Si tratta di un vero e proprio atto da formalizzare davanti a un notaio, in presenza di testimoni, nel quale va sempre prevista la clausola risolutiva espressa, che preveda lo scioglimento del contratto di cessione in caso di inadempienza del figlio.

La differenza tra donazione indiretta e cessione con obbligo di mantenimento consiste nel fatto che dalla prima discendono diritti generici, mentre nella seconda si specificano bene gli impegni. Nel secondo caso saranno dunque ben individuabili le inadempienze, senza sottovalutare la condizione psicologica del donante che si sentirà maggiormente tutelato per eventuali futuri momenti di difficoltà.

riproduzione riservata
Cessione con obbligo di mantenimento
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Alert Commenti
  • Mimmo
    Mimmo
    Lunedì 28 Ottobre 2013, alle ore 12:09
    Illustr.ma Dott.ssa Sara Martinelli, altri figli legittimi possono impugnare il Contratto di Assistenza o detto anche Cessione con obbligo di mantenimento stipulato con un solo figlio?
    La ringrazio anticipatamente per la delucidazione, buona giornata.
    rispondi al commento
  • Cucciol@
    Cucciol@
    Venerdì 15 Marzo 2013, alle ore 15:34
    Vorrei sapere quanto dovrei pagare di tasse per questo tipo di cessione verso un figlio, vorrei sapere anche se è vero, come ho letto, che nessuno può impugnare questa vendita, neanche un'altro figlio.
    La ringrazio
    rispondi al commento
  • Michelangela Cammarota
    Michelangela Cammarota
    Lunedì 28 Gennaio 2013, alle ore 10:20
    Buongiorno, vorrei sapere se al contratto di cessione di un immobile con obbligo di mantenimento possa essere fatta opposizione dagli eredi diretti rimanendo il cedente nullatenente, e se possa essere venduto l'immobile (in accordo dedente ed acquirente per trasferirsi per esempio in altra città) e dopo quanto tempo.
    Grazie mille.
    rispondi al commento
  • Kerpe69
    Kerpe69
    Mercoledì 19 Dicembre 2012, alle ore 20:42
    Buongiorno, articolo molto interessante: volevo sapere se - similmente alla donazione - anche qui ci sono i noti limiti/problemi alla successiva vendita del bene immobile oppure no.
    Grazie.
    rispondi al commento
    • Arch.martinelli
      Arch.martinelli Kerpe69
      Venerdì 21 Dicembre 2012, alle ore 11:10
      Per Vale69: Si, la cessione con obbligo di mantenimento non scavalca la normativa inerente l'asse ereditario.
      Pertanto ogni situazione va attentamente valutata da un notaio.
      rispondi al commento
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