|
I Certificati Bianchi, noti anche come Titoli Efficienza Energetica (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.
Il Sistema dei TEE prevede oneri a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale, combinati con benefici offerti a soggetti che realizzano gli interventi di riduzione e miglioramento negli usi finali di energia.
Rappresentano un incentivo, a livello europeo, per il raggiungimento degli obiettivi di diminuzione di energia primaria fissati dal pacchetto clima-energia 20-20-20 successivo al Protocollo di Kyoto, ovvero:
• ridurre le emissioni di CO2 del 20%;
• portare al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;
• aumentare del 20% il risparmio energetico, entro il 2020.
In Italia i TEE sono regolamentati dal decreto ministeriale del 20 luglio 2004 e successivi e prevedono che i distributori di energia elettrica e gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi, a livello quantitativo, di risparmio energetico, misurabili in Tonnellate Equivalenti di Petrolio, TEP, risparmiate.
Al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio equivale un Certificato Bianco.
Il GSE ha dichiarato che dal 2006 al 28 febbraio 2017 sono stati riconosciuti 42.619.296 TEE.
Di recente uscita è inoltre il documento con i dati relativi ai primi sette mesi del 2017:
dal 1 gennaio al 31 luglio 2017 il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, ha concluso positivamente 2.937 istruttorie tecniche, di cui 226 sono le Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM) e 2.711 le Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC), per le quali ha riconosciuto complessivamente 3.814.968 TEE.
L'incremento registrato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, durante il quale erano stati riconosciuti circa 2,91 milioni di TEE, è del 31%.
Il 28 dicembre 2012 è stato pubblicato il decreto in cui sono stati definiti nuovi obiettivi quantitativi, relativi a un periodo di 4 anni, dal primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, per le imprese distributrici di energia elettrica e gas.
Tra i nuovi soggetti ammessi alla presentazione di progetti e interventi per il rilascio dei certificati bianchi, ci sono:
• le imprese distributrici di energia elettrica e gas con oltre 50.000 clienti finali;
• le società controllate da tali imprese;
• i distributori non obbligati;
• le società che operano nel campo dei servizi energetici;
• le imprese e gli enti che hanno al loro interno un Energy Manager o un sistema di gestione dell'energia in conformità alla ISO50001.
Il nuovo decreto, in vigore dal 4 aprile 2017, indica gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti per gli anni dal 2017 al 2020 e include le nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.
Tra le novità ci sono:
- l'introduzione di un contratto tipo che definirà e disciplinerà le responsabilità dei soggetti coinvolti nel progetto;
- la possibilità, anche per gli Esperti in Gestione dell'Energia certificati, di proporre progetti di efficienza energetica ai fini del rilascio dei TEE;
- una tabella che riporta gli interventi previsti relativi ai progetti ammissibili;
- diverse modalità di riconoscimento dei certificati bianchi, l'eliminazione del coefficiente Tau e l'erogazione dei Certificati Bianchi effettuata sulla base delle effettive rendicontazioni.
Sono cambiate anche le taglie minime dei progetti:
- per i progetti standardizzati la quota di risparmio addizionale generato nei primi 12 mesi non deve essere inferiore ai 5 TEP;
- per i progetti a consuntivo la quota di risparmio addizionale non deve essere inferiore a 10 TEP.
La nuova tipologia dei Certificati è così articolata:
Titoli di tipo I, risparmi di energia elettrica;
Titoli di tipo II, risparmi di gas naturale;
Titoli di tipo III, risparmi di altra fonte non nei trasporti;
Titoli di tipo IV, risparmi di altra fonte nei trasporti.
I Titoli di Efficienza Energetica vengono gestiti, valutati e certificati in base ai risparmi energetici ottenuti dal Gestore dei Servizi Energetici.
Ci sono delle imprese, le cosiddette ESCo, Energy Service Company, che sono specializzate nella identificazione e conseguimento del risparmio energetico a costo zero per i committenti.
Grazie a un accordo commerciale con l'ente pubblico o l'azienda, offrono la diagnosi, il progetto, gli interventi di efficientamento e la gestione energetica post intervento in cambio di una retribuzione dedotta dai risultati dell'intervento di risparmio energetico.
I soggetti obbligati alla richiesta sono:
- le imprese distributrici di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali;
- i soggetti volontari sono i distributori con utenza finale minore di quella prescritta;
- società di servizi, Energy Service Company, produttori, impiantisti;
- le organizzazioni soggette all'obbligo di nomina dell'energy manager.
Molto spesso accade che il beneficiario, ovvero il cliente finale, non sia al corrente di essere il legittimo possessore dei Certificati bianchi e che quindi il denaro dovuto resti depositato nei fondi di riserva delle Autorità Energetiche.
Per assolvere agli obblighi imposti dalla legge, le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono ottenere i certificati effettuando progetti e interventi di efficienza energetica o acquistandoli da altri soggetti sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica organizzato dal Gestore Mercati Energetici.
In origine il valore è stato fissato a 100 €/TEP, ma varia in funzione dell'andamento del mercato energetico, controllato dal GME.
Oggi, un Certificato bianco può essere scambiato tra i 180 e i 245 Euro.
Si può paragonare il valore energetico di un TEP al consumo annuale di energia elettrica di una famiglia media.
I certificati bianchi hanno validità di 5 anni che diventano 8 anni se si tratta di interventi sull'involucro edilizio.
Non è possibile cumulare i certificati bianchi con altri incentivi statali tipo l'ecobonus fiscale del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici.
|
||