In quali casi il locatore che opta per il regime alternativo della cedolare secca non è obbligato a darne comunicazione all'inquilino mediante lettera raccomandata
Cedolare secca e comunicazione a mezzo raccomandata
Qualora il locatore opti per il regime della cedolare secca dovrà mandarne comunicazione all'inquilino per rendere nota la sua scelta? In quali casi?
La risposta viene fornita dall'Agenzia delle Entrate in risoluzione a un dubbio sollevato da un contribuente.
Il Fisco spiega, dopo aver fornito alcuni chiarimenti in materia, quando, avvalendosi della cedolare secca, il locatore è tenuto a darne comunicazione al conduttore tramite lettera raccomandata.
Ma andiamo per ordine e ricordiamo in cosa consista il regime della cedolare secca.
Si tratta di un regime fiscale facoltativo sostitutivo della ordinaria tassazione Irpef e delle imposte addizionali.
Vengono inoltre meno le imposte di registro e di bollo. L'aliquota è fissa al 21% sul canone di locazione e in caso di contratto a canone concordato può scendere al 10%.
Tornando alla fattispecie esaminata rileviamo che il contribuente, nel caso esaminato dall'Amministrazione Finanziaria, aveva sottoscritto un contratto di locazione avente a oggetto un immobile ad uso abitativo.
Nel contratto suddetto era stata inserita la clausola nella quale si rendeva nota la sua volontà di rinunciare alla richiesta di aggiornamento del canone di locazione.
Ciò premesso, egli domandava al Fisco se era comunque suo dovere informare l'inquilino, mediante lettera raccomandata, della scelta di avvalersi del regime alternativo e agevolato della cedolare secca.
L'Agenzia delle Entrate risponde al quesito posto dal contribuente negativamente.
Nel caso prospettato, in deroga alle regole generali, non esiste l'obbligo per il locatore di dare la comunicazione della scelta della cedolare secca mediante lettera raccomandata. Perché?
È vero: il locatore che sceglie il regime della cedolare secca è certamente obbligato a comunicarlo preventivamente all'inquilino con lettera raccomandata (o posta elettronica certificata). Nella comunicazione egli rende nota altresì la sua volontà di rinunciare alla richiesta dell'aggiornamento del canone (anche qualora fosse previsto nel contratto) incluso l'adeguamento ISTAT.
Tuttavia, nell'ipotesi, come nel caso prospettato, in cui nel contratto stesso, con apposita clausola, sia prevista la rinuncia ad avvalersi a qualsiasi titolo dell'aggiornamento del canone, tale rinuncia non deve essere nuovamente comunicata mediante lettera raccomandata in quanto già inserita nel contratto.